Sentenza del 29/01/2018 n. 357 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Tasse automobilistiche - Locazione finanziaria - Soggetto passivo obbligato - Esclusione responsabilità solidale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn caso di locazione finanziaria, il soggetto esclusivamente tenuto al pagamento della tassa automobilistica è l'utilizzatore del veicolo. Il proprietario o concedente non può essere chiamato a rispondere in via solidale se manca una specifica disposizione normativa che lo preveda.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica in presenza di un contratto di locazione finanziaria. È stata contestata l'applicazione di una responsabilità solidale tra proprietario e utilizzatore del veicolo. La decisione esclude tale solidarietà, rilevando che essa deve essere espressamente prevista dalla legge e che l'art. 7 della Legge n. 99/2009, pur indicando i diversi soggetti obbligati, non stabilisce alcuna responsabilità solidale. Inoltre, l'art. 1298 del codice civile non è ritenuto applicabile alle obbligazioni tributarie, poiché il presupposto e i soggetti passivi dell'imposta devono essere individuati dal legislatore.
Norme richiamate
Legge n. 99/2009, art. 7
nell'elencare i diversi obbligati, non prevede alcuna solidarietà
La norma individua i soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica, ma non introduce una responsabilità solidale tra essi. In presenza di locazione finanziaria, l'obbligo ricade esclusivamente sull'utilizzatore.
Codice civile, art. 1298
La disciplina dell'art. 1298 cod.civ. non sembra infatti utilizzabile nel caso delle obbligazioni tributarie
La disciplina civilistica delle obbligazioni solidali non può essere applicata automaticamente alle obbligazioni tributarie, poiché soggetto passivo e presupposto d'imposta devono essere stabiliti da una specifica previsione legislativa.
Massime di principio
- Nelle obbligazioni tributarie la solidarietà tra più soggetti non si presume: deve essere prevista espressamente dalla legge.
- In caso di locazione finanziaria di un veicolo, l'utilizzatore è il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica, salvo diversa e specifica disposizione normativa.
- Le regole civilistiche sulla solidarietà non possono estendere autonomamente la platea dei soggetti passivi di un tributo.
- Per stabilire chi debba pagare una tassa automobilistica occorre verificare la normativa speciale applicabile e non soltanto la titolarità formale del veicolo.
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