Sentenza n. 762/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del d.m. del 6 luglio 2022 e del d.m. del 6 ottobre 2022 nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Sismed s.r.l. il 22/2/2023: - della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12 dicembre 2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Sismed s.r.l. il 29/3/2023: - della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell'8 febbraio 2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sismed S.r.l. il 17/11/2023: per l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale p.t. della Regione Basilicata n. 444 del 28.7.2023, ad oggetto: “Approvazione e aggiornamento degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015 - 2018 ai sensi dell''articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015” nonché della determinazione degli importi ridotti (pubblicata il 21.7.2023) e la DGR n. 207/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali relativi agli obblighi di ripiano per i dispositivi medici e successivi provvedimenti regionali di determinazione degli importi dovuti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché, con motivi aggiunti, i provvedimenti della Regione Puglia del 12 dicembre 2022 e dell'8 febbraio 2023 e i provvedimenti della Regione Basilicata relativi all'approvazione e all'aggiornamento degli elenchi delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018 e alla determinazione degli importi dovuti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere versato la quota ridotta del 25 per cento prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché mancava la produzione in giudizio, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni dell'avvenuto versamento previste dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025. Tuttavia, ha ritenuto che la richiesta della ricorrente e il versamento dichiarato evidenziassero il venir meno dell'interesse alla decisione di merito. Dopo avere dato alle parti avviso in udienza della questione rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 95/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento dell'importo [...] estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
La cessazione della materia del contendere richiede la produzione in giudizio, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni dell'avvenuto versamento previste dalla norma; in mancanza, la sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione può comunque fondare la declaratoria di improcedibilità.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015
Individua gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici oggetto della disciplina del ripiano per gli anni considerati.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015
Riguarda i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023
È richiamato dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 tra le disposizioni che prevedono obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice di dare avviso alle parti della questione rilevata d'ufficio e posta a fondamento della decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale sul ripiano dei dispositivi medici presuppone la produzione in giudizio delle attestazioni regionali o provinciali dell'avvenuto versamento della quota ridotta prevista dalla legge.
- In mancanza delle attestazioni necessarie per la cessazione della materia del contendere, il giudice può comunque dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento della parte ricorrente dimostri il venir meno dell'interesse alla decisione, purché la questione rilevata d'ufficio sia previamente sottoposta al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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