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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16165/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Siracusa, nel procedimento per furto di energia elettrica, ha dichiarato il non luogo a procedere per mancanza della querela della persona offesa dopo la riforma che aveva reso il reato procedibile a querela (d.lgs. 10/10/2022, n.150). Tuttavia il P.M. in dibattimento aveva richiesto la contestazione suppletiva della circostanza aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (destinazione a pubblico servizio) che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio. Il Tribunale ha ritenuto tardiva quella contestazione e ha pronunciato l'improcedibilità; il Procuratore ha impugnato sostenendo che il giudice non poteva precludere il potere-dovere del P.M. di formulare contestazioni suppletive ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del P.M., ritenendo che il Tribunale abbia illegittimamente impedito l'esercizio della contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 517 c.p.p. e abbia pronunciato prematuramente la declaratoria di improcedibilità ex art. 129 c.p.p., limitando il contraddittorio. La Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Siracusa per consentire che venga esaminata la imputazione così come modificata dal P.M., garantendo il termine a difesa previsto dall'art. 519 c.p.p. e la valutazione sull'effettiva sussistenza dell'aggravante contestata.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 7 c.p.

    riferimento all'aggravante relativa alla destinazione a pubblico servizio

    La Corte ha ritenuto che la contestazione di tale aggravante può essere effettuata in dibattimento dal P.M. ai sensi dell'art. 517 c.p.p. e che, se validamente contestata e provata, modifica il regime di procedibilità (da querela a procedibilità d'ufficio) rendendo necessario che il giudice decida sull'imputazione così integrata.

  • art. 624 c.p. e art. 625 c.p. (contestazione di furto pluriaggravato)

    Ricostituiscono la fattispecie materiale (furto di energia elettrica) e le aggravanti contestate; la sentenza impugnata aveva deciso sulla base dell'originaria formulazione dell'imputazione senza tenere conto della contestazione suppletiva.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2 lett. i)

    disposto in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134

    La riforma ha reso la fattispecie in esame procedibile a querela di parte; la Corte però distingue l'effetto della riforma dall'operatività del potere del P.M. di integrare l'imputazione in dibattimento con aggravanti già emergenti dagli atti.

  • art. 516 c.p.p.

    Disciplina le "nuove contestazioni" in dibattimento; riconosce al P.M. il potere di modificare l'imputazione sulla base degli elementi emersi, senza che il giudice possa sindacarne preventivamente l'ammissibilità.

  • art. 517 c.p.p.

    "il pubblico ministero contesta all'imputato"

    Attribuisce al P.M. la facoltà/dovere di contestare in dibattimento reati concorrenti o circostanze aggravanti emerse dagli atti; la Corte sottolinea che, per la contestazione di aggravanti derivanti dagli atti, non è richiesta né il consenso dell'imputato né l'autorizzazione del giudice.

  • art. 518 c.p.p.

    Regola la contestazione di fatto nuovo e prevede il potere del presidente del collegio di autorizzare, distinguendosi dalla disciplina più libera prevista per le circostanze aggravanti dall'art. 517.

  • art. 519 c.p.p.

    Garantisce all'imputato, in caso di contestazione suppletiva, il diritto di chiedere un termine per preparare la difesa (non inferiore a 20 giorni), diritto che deve essere rispettato una volta che la contestazione suppletiva è stata formulata.

  • art. 521 c.p.p.

    Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ricorda che il giudice deve decidere sulla imputazione così come validamente contestata.

  • art. 129 c.p.p.

    Non può essere usato dal giudice per interrompere d'imperio il dibattimento e dichiarare improcedibilità prima che si sia espletata la possibilità di contestazione suppletiva e il conseguente contraddittorio; l'obbligo di declaratoria immediata sussiste solo quando la causa estintiva emerge in modo incontestabile dagli atti.

  • art. 178 e art. 179 c.p.p.

    La Corte ha qualificato le violazioni operate dal Tribunale come nullità di ordine generale, attinenti ai limiti dell'esercizio dell'azione penale e alla formulazione dell'imputazione, richiedendo annullamento e rinvio.

  • art. 569, comma 4 e art. 604, comma 4 c.p.p.

    Richiamati come norme procedurali rilevanti per la statuizione di annullamento e rinvio nel giudizio di legittimità (ricorso per cassazione per salto di grado).

  • art. 112 Cost.

    Il principio di obbligatorietà dell'azione penale è richiamato per sottolineare che il potere del P.M. di formulare contestazioni in dibattimento è componente essenziale dell'esercizio dell'azione penale.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero ha il potere/dovere di formulare contestazioni suppletive in dibattimento (artt. 516-517 c.p.p.) anche per circostanze aggravanti risultanti dagli atti, e il giudice non può preventivamente impedirne l'esercizio.
  • La dichiarazione di improcedibilità o la "declaratoria immediata" ex art. 129 c.p.p. non può essere pronunciata dal giudice in modo da precludere il corretto svolgimento del contraddittorio quando il P.M. abbia validamente formulato una contestazione suppletiva: il giudice deve prima consentire l'effettiva valutazione dell'imputazione così come modificata.
  • Quando il P.M. propone una contestazione suppletiva il giudice ha l'obbligo di applicare le garanzie previste dall'art. 519 c.p.p. (termine a difesa) e, poi, decidere sulla imputazione aggiornata, anche sulla base di nuove attività istruttorie richieste dalle parti.
  • La possibilità di integrare o modificare l'imputazione in dibattimento non è limitata da un vincolo temporale rigido legato alla fonte o al momento in cui gli elementi erano già noti: è rilevante che la contestazione venga formulata nel "primo segmento processuale utile" e prima della chiusura dell'istruzione dibattimentale.
  • Se il giudice omette di valutare la contestazione suppletiva e dichiara improcedibilità anticipata si configura una nullità di ordine generale (artt. 178-179 c.p.p.) che legittima l'annullamento in Cassazione e il rinvio per riapertura del contraddittorio.
  • In casi analoghi è necessario controllare: a) se la contestazione suppletiva sia stata validamente formulata dal P.M.; b) se il giudice abbia concesso il termine difensivo previsto; c) se la declaratoria di improcedibilità sia basata su elementi incontestabili emersi dagli atti (condizione richiesta per l'applicazione immediata dell'art. 129 c.p.p.).

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