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Sentenza

Sentenza del 27/10/2022 n. 4682 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Parte soccombente - Liquidazione - Spese processuali - Onorari - Liquidazione analitica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione della liquidazione delle spese processuali e degli onorari degli avvocati effettuata in modo globale anziché con una liquidazione analitica per ciascun grado di giudizio; la questione riguarda l'obbligo del giudice di tener conto della quantificazione prodotta dal difensore e di rispettare le tariffe professionali previste dai decreti ministeriali vigenti ratione temporis

La decisione

la Corte ha ritenuto che la liquidazione delle spese processuali e degli onorari non può essere compiuta in modo globale; il giudice è tenuto a procedere a una liquidazione analitica di spese e compensi per ciascuno dei gradi di giudizio esperiti, tenendo conto della quantificazione indicata dal difensore e nel rispetto delle tariffe professionali dettate dai decreti ministeriali applicabili nel periodo interessato (Cass. 29216/2020). Pertanto la liquidazione globale è da ritenersi non conforme e va sostituita da una liquidazione analitica conforme ai criteri richiamati

Norme richiamate

  • decreti ministeriali sulle tariffe professionali

    non specificate nella sintesi; richiamate in generale come tariffe vigenti ratione temporis

    le tariffe ministeriali devono essere rispettate dal giudice nella liquidazione degli onorari; costituiscono parametro vincolante di riferimento insieme alla quantificazione proposta dal difensore

  • Cassazione, sentenza n. 29216/2020

    principio giurisprudenziale secondo cui la liquidazione delle spese e degli onorari va effettuata in modo analitico per ciascun grado di giudizio e non globalmente

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese processuali deve essere analitica: il giudice deve quantificare separatamente le spese e i compensi per ogni grado di giudizio (primo grado, appello, cassazione, ecc.).
  • La quantificazione indicata dal difensore deve essere presa in considerazione e, salvo che risulti manifestamente sproporzionata, può costituire base per la liquidazione.
  • Nella liquidazione il giudice deve rispettare le tariffe professionali previste dai decreti ministeriali vigenti ratione temporis; le tariffe sono parametro di riferimento per la determinazione degli onorari.
  • La mera attribuzione globale delle spese in favore di una parte è insufficiente: la parte soccombente può chiedere e ottenere una liquidazione analitica che specifichi importi per singolo grado e voci di spesa.
  • Per ottenere una corretta liquidazione, il difensore dovrebbe fornire una quantificazione dettagliata e giustificata per ciascun grado e per ciascuna voce (onorari, accessori, contributo unificato, spese vive).
  • In assenza di un'adeguata specificazione da parte delle parti, il giudice resta obbligato a motivare analiticamente la propria determinazione dei compensi e a riferirla alle tariffe e ai criteri di legge.

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