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Sentenza

Sentenza del 31/05/2017 n. 13726 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, che aveva confermato l'annullamento parziale del silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso IRAP versata dal contribuente per gli anni d'imposta 1998-2002. I motivi riguardavano: la presunta omessa pronuncia sull'inammissibilità o tardività dell'istanza; la violazione del termine decadenziale per il rimborso; l'asserita mancata prova, da parte del contribuente, dell'assenza di autonoma organizzazione; e l'insufficiente motivazione sulla valutazione degli elementi probatori. Nel merito, la controversia riguardava l'assoggettabilità a IRAP dei compensi percepiti dal professionista come componente di collegi sindacali, revisore contabile e amministratore di enti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondato o inammissibile il primo motivo, poiché la CTR si era pronunciata sulla questione della tempestività applicando l'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché l'Agenzia non aveva indicato le date dei versamenti e della presentazione dell'istanza. Il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti inammissibili, poiché non coglievano la ragione decisiva della sentenza impugnata. È stata confermata la distinzione tra l'attività professionale ordinaria, assoggettata a IRAP, e i compensi derivanti da incarichi svolti presso enti terzi, per i quali rileva l'organizzazione del professionista e non quella degli enti presso cui opera. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.650 euro, oltre al 15% per spese generali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Il giudice d'appello ha ritenuto applicabile alla fattispecie il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38.

    La norma disciplina il rimborso delle somme indebitamente versate e il relativo termine. Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che la censura dell'Agenzia sulla tardività era priva dei dati necessari, poiché non indicava le date dei versamenti e della richiesta di rimborso.

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis

    L'Agenzia sosteneva che l'istanza fosse inammissibile ai sensi di tali disposizioni, ma la censura è stata ritenuta infondata o inammissibile perché la CTR aveva comunque esaminato la questione della tempestività applicando la disciplina dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è stato violato, perché il giudice d'appello aveva esaminato la questione relativa alla tardività dell'istanza, sebbene con una soluzione non favorevole all'Agenzia.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    La disposizione individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dall'Agenzia, ma le censure sono state rigettate o dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza o perché non pertinenti rispetto alla motivazione effettiva della sentenza impugnata.

  • IRAP e principio dell'autonoma organizzazione

    In tema di autonoma organizzazione rilevante è quella che fa capo al professionista e non quella di terzi presso i quali egli operi.

    I compensi derivanti da incarichi di componente di collegi sindacali, revisore contabile e amministratore di enti non sono soggetti a IRAP quando l'attività è svolta presso gli enti stessi e l'organizzazione utilizzata appartiene a questi ultimi, non al professionista.

Massime di principio

  • Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP occorre verificare l'esistenza di un'autonoma organizzazione propria, non limitarsi a considerare l'organizzazione degli enti o dei clienti presso cui svolge l'incarico.
  • I compensi per incarichi di sindaco, revisore o amministratore possono essere esclusi dalla base IRAP quando l'attività è svolta nell'organizzazione dell'ente incaricante e non richiede una struttura organizzativa autonoma del professionista.
  • Chi eccepisce la tardività di un'istanza di rimborso deve indicare in modo puntuale le date dei versamenti e della presentazione dell'istanza; in mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Nel ricorso per cassazione le doglianze devono confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi astratti o non pertinenti rispetto alla motivazione effettiva possono essere dichiarati inammissibili.
  • La decisione non esclude in assoluto l'IRAP per ogni attività del commercialista: nel caso esaminato, l'esenzione riguardava la parte dei compensi collegata agli incarichi presso enti terzi, mentre l'attività professionale ordinaria era rimasta soggetta all'imposta.

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