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Sentenza

Sentenza n. 237/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento della Questura di Bergamo di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso il 30.05.2021 e notificato il 7.06.2021, nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202100550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno adottato dal Questore di Bergamo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, regolarmente soggiornante in Italia dal 2005 e stabilmente occupato, ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. Secondo il ricorrente, il provvedimento si fondava essenzialmente sulla segnalazione nel Sistema Informativo Schengen, effettuata dalle autorità slovene, senza un’adeguata istruttoria e senza una specifica valutazione della sua pericolosità sociale, della lunga permanenza in Italia, dell’attività lavorativa e dei legami familiari. Ha quindi sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto superare ogni automatismo ostativo e procedere a una valutazione discrezionale della situazione personale e familiare. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché rivolto soltanto contro alcune delle ragioni poste a fondamento del diniego, senza censurare la tardività dell’istanza, il precedente rilascio di un permesso per attesa occupazione, le plurime condanne penali e gli ulteriori deferimenti. Tali ragioni erano autonome e idonee, ciascuna, a sorreggere il provvedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile e comunque infondato. In primo luogo, ha applicato il principio dell’atto plurimotivato: quando il provvedimento contiene una pluralità di motivazioni autonome, il ricorrente deve contestarle tutte; è sufficiente che una sola motivazione non sia censurata o resista alle doglianze perché l’atto resti legittimo. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che la segnalazione Schengen ai fini della non ammissione costituisca causa ostativa all’ingresso e al soggiorno e renda vincolato il diniego del permesso, una volta verificati l’esistenza, la riferibilità allo straniero e l’attuale efficacia della segnalazione. La segnalazione può essere superata soltanto nelle ipotesi residuali di motivi seri, in particolare umanitari o derivanti da obblighi internazionali, previa consultazione con lo Stato segnalante. Nel caso concreto, la segnalazione risultava collegata a una condanna per favoreggiamento dell’ingresso illegale di cittadini stranieri e a un’espulsione; pertanto, sussistevano condizioni ostative all’ingresso e al soggiorno. Il giudice ha inoltre affermato che l’assenza di cause preclusive deve permanere per tutta la durata del procedimento, dalla presentazione dell’istanza fino all’adozione del provvedimento. L’attività lavorativa, l’integrazione sociale e il ruolo economico svolto nella famiglia non sono stati ritenuti idonei a neutralizzare l’effetto ostativo della segnalazione. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 5 Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985

    sia negato l'ingresso nel territorio Schengen a chi risulta segnalato ai fini della non ammissione

    La segnalazione ai fini della non ammissione costituisce presupposto ostativo all’ingresso nel territorio Schengen.

  • art. 4, comma 6, d.lgs. 286/1998

    non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri [...] segnalati [...] ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali

    La segnalazione Schengen ai fini della non ammissione impedisce l’ingresso dello straniero in Italia.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato

    Il venir meno dei requisiti per l’ingresso e il soggiorno comporta il rifiuto o il diniego del rinnovo del permesso; nel caso di segnalazione Schengen ostativa, l’esercizio del potere è vincolato.

  • art. 96 Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 19 giugno 1990

    I dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni prese [...] dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali

    Le segnalazioni ai fini della non ammissione possono fondarsi su decisioni nazionali relative a minacce per l’ordine e la sicurezza pubblica, condanne, seri indizi di colpevolezza o provvedimenti di allontanamento accompagnati da divieto d’ingresso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione di preavviso di rigetto è stata depositata dall’amministrazione, ma la sentenza non fonda su tale disposizione una specifica statuizione decisoria.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa, senza una specifica interpretazione nella decisione.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di motivazioni autonome, il ricorrente deve censurare specificamente ciascuna ragione giustificativa; la mancata contestazione o la resistenza di una sola di esse è sufficiente a sostenere la legittimità dell’atto.
  • La segnalazione nel Sistema Informativo Schengen ai fini della non ammissione costituisce causa ostativa all’ingresso e al soggiorno dello straniero e vincola l’amministrazione al diniego del permesso di soggiorno, previa verifica dell’esistenza, della riferibilità al destinatario e dell’attuale efficacia della segnalazione.
  • La segnalazione Schengen ostativa preclude il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, salvo ipotesi residuali di motivi seri, in particolare umanitari o derivanti da obblighi internazionali, previa consultazione con lo Stato che ha effettuato la segnalazione.
  • L’assenza di condizioni preclusive all’ingresso e al soggiorno deve sussistere per tutta la durata del procedimento amministrativo, dalla presentazione dell’istanza fino all’adozione del provvedimento finale.
  • In presenza di una segnalazione Schengen ostativa, l’attività lavorativa, la lunga permanenza, l’integrazione sociale e i legami familiari dello straniero non sono sufficienti, di per sé, a neutralizzare l’effetto preclusivo della segnalazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

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