Sentenza n. 2005/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento dell'illegitimita' e dunque del conseguente annullamento del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del visto per motivi di studio avanzata da AFTAB HIRA presso l’Ambasciata Italiana di Islamabad – Pakistan
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per studio universitario
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento o rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio di un visto per motivi di studio presentata presso l'Ambasciata italiana di Islamabad. Nel corso del giudizio, il Ministero ha documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento. La ricorrente ha aderito alla richiesta di definire il giudizio per cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto integrassero il soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata fondata sul combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, valorizzando il comportamento operoso dell'amministrazione; è stata tuttavia posta a carico dell'amministrazione la restituzione alla ricorrente del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento durante il giudizio ha fatto venir meno la materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio quando, nel corso del processo, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta; tale presupposto è stato ravvisato nell'attivazione del procedimento per il rilascio del visto.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la sopravvenuta attivazione del procedimento richiesto dal ricorrente può integrare il soddisfacimento della pretesa e determinare la cessazione della materia del contendere, quando tale esito sia riconosciuto dalle parti.
- Quando l'amministrazione attiva il procedimento durante il giudizio sul silenzio mediante un comportamento operoso, il giudice può compensare le spese di lite, ponendo comunque a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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