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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16292/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per ricusazione del giudice Maurizio Di Palma nel procedimento penale n. 27/2028 RG Dib. del Tribunale di Pesaro. Il ricorrente deduceva che la convivente del giudice, Pagnanelli Rossella, era debitore verso la societa' britannica Weling's Healt LTD per una ricevuta n.167 del 16/04/2014 rimasta parzialmente insoluta, e che tale rapporto economico avrebbe compromesso l'imparzialita' del giudice. Si eccepiva anche la tardivita' dell'istanza (art. 38 c.p.p.) e si sosteneva che l'art. 36 c.p.p. dovesse estendersi alla convivente, oltre che al coniuge, con critica anche di possibile incostituzionalita' della disposizione per violazione degli artt. 2 e 3 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il presupposto richiesto dall'art. 36 c.p.p. (debito/credito tra il giudice o il suo coniuge/figli e una delle parti o un difensore) non sussisteva: il credito era della societa' Weling's Healt LTD, soggetto giuridicamente distinto dalla persona fisica del ricorrente, e non un credito del ricorrente medesimo nei confronti del giudice o dei suoi familiari. Percio' mancava la condizione necessaria per l'astensione e la ricusazione. Tutte le ulteriori questioni (compresa l'estensione della disciplina ai conviventi e l'eventuale violazione costituzionale) sono state assorbite. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 2.000,00 in favore della Cassa per le ammende.

Norme richiamate

  • art. 36 cod. proc. pen.

    Il giudice ha l'obbligo di astenersi ... se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli

    La Corte interpreta la norma come riferita al rapporto di debito/credito che coinvolge direttamente il giudice (o il coniuge/figli) e la parte o il difensore; non si applica quando il credito appartiene a una societa' giuridicamente distinta dalla persona fisica del ricorrente

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Indica i casi in cui il giudice puo' essere ricusato rimandando ai casi previsti dall'art. 36; usata dalla Corte per inquadrare il vizio come non ricorrente

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Regola i termini per la proposizione dell'istanza di ricusazione (tardivita'); la Corte ha comunque ritenuto assorbente la questione sull'insussistenza del presupposto sostanziale

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti nella esposizione dei motivi in cassazione (brevi esigenze di specificazione)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di condanna alle spese e ammende in caso di ricorso infondato

  • art. 2 e art. 3 Cost.

    Citati dal ricorrente nella prospettiva di una presunta violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza nell'esclusione delle convivenze dalla disciplina; la Corte non ha affrontato il profilo di costituzionalita' avendo dichiarato inammissibile il ricorso per insussistenza del presupposto materiale

Massime di principio

  • La ricusazione per motivo di debito/credito richiede che il rapporto economico riguardi direttamente il giudice (o il suo coniuge o figli) e la parte o il difensore; debiti o crediti intestati a una societa' separata non integrano il presupposto
  • Le norme sulla ricusazione e astensione sono di stretta interpretazione e vanno applicate con rigore, essendo eccezioni all'immutabilita' del giudice naturale
  • L'eventuale relazione della convivente del giudice non e' automaticamente equiparabile al coniuge ai fini dell'art. 36: la questione richiede prova del collegamento giuridico-economico diretto con il giudice o il suo nucleo familiare riconosciuto dalla norma o da evoluzioni giurisprudenziali specifiche
  • La tardivita' dell'istanza (art. 38 c.p.p.) resta un profilo processuale da valutare, ma se manca il presupposto sostanziale la ricusazione puo' essere comunque rigettata per manifesta infondatezza
  • Le censure di incostituzionalita' per l'esclusione dei conviventi possono essere mosse, ma difficilmente verranno affrontate se il vizio principale e' l'assenza di un debito/credito riconducibile al ricorrente; per prospettive diverse occorre documentazione puntuale e giurisprudenza di supporto
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati puo' comportare condanne alle spese e ammende a carico del ricorrente

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