Cassazione Civile, Ordinanza n. 32584/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La creditrice aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento per un importo risultante da un decreto ingiuntivo emesso anni prima nei confronti della società poi fallita. Il giudice delegato aveva respinto l'insinuazione ritenendo il decreto non opponibile alla procedura perché privo, alla data del fallimento, della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. Il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto osservando che il decreto ingiuntivo era stato munito di esecutorietà solo dopo la dichiarazione di fallimento e che gli ulteriori documenti prodotti erano privi di data certa. Con il ricorso per cassazione la creditrice denunciava: (1) violazione degli artt. 647 c.p.c., 98 e 99 l. fall., sostenendo che il decreto ingiuntivo non opposto sarebbe comunque opponibile al fallimento perché divenuto inoppugnabile; (2) violazione degli artt. 98 e 99 l. fall. e 2704 c.c., sostenendo che i documenti a sostegno del credito, depositati nel procedimento monitorio, avrebbero avuto data certa sin dal deposito nel relativo fascicolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto, se non munito prima del fallimento della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., non è opponibile alla massa fallimentare; la successiva emissione del decreto di esecutività non sana il difetto di opponibilità. Sul secondo motivo ha rilevato che la censura era comunque inammissibile: la domanda di insinuazione era fondata solo sul decreto ingiuntivo, mentre la questione della data certa degli ulteriori documenti risultava estranea al thema decidendum; inoltre il motivo difettava di specificità perché la ricorrente non aveva trascritto né prodotto in modo adeguato i documenti e gli elementi necessari a verificarne la tempestiva e rituale introduzione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della curatela. È stato dato atto, infine, dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, in assenza di opposizione, è il momento in cui il decreto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale; se interviene dopo il fallimento, il decreto non è opponibile alla procedura.
artt. 98 e 99 l. fall.
L'opposizione allo stato passivo non consente di far valere verso il fallimento un credito fondato su un decreto ingiuntivo non ancora reso esecutivo prima della dichiarazione di fallimento; il credito deve essere accertato nel concorso.
art. 2704 c.c.
La censura sulla data certa dei documenti è stata ritenuta estranea al decisum e comunque non specificamente dimostrata dal ricorrente.
art. 360 bis c.p.c.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi deduce in cassazione l'erronea valutazione di documenti deve indicarli compiutamente, trascriverli o produrli in modo idoneo a consentire il controllo della Corte.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve depositare gli atti e documenti su cui fonda il motivo, pena l'inammissibilità della censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 52 l. fall.
Intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto non è di per sé opponibile alla massa fallimentare: l'efficacia piena, rilevante anche nel concorso, si consolida solo con la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. pronunciata prima del fallimento.
- La sopravvenuta esecutorietà del decreto ingiuntivo dopo la dichiarazione di fallimento non sana il difetto di opponibilità, perché il credito deve essere verificato nel passivo concorsuale.
- In cassazione la critica alla valutazione di documenti è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente gli atti, non ne trascrive i passaggi essenziali e non ne dimostra la rituale produzione, così da impedire il controllo di legittimità.
- È inammissibile il motivo che investe un profilo estraneo al thema decidendum del giudizio di opposizione allo stato passivo, quando la domanda originaria era fondata esclusivamente su un diverso titolo di credito.
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