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Sentenza

Sentenza n. 8260/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato” (doc. 1 - provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924), nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R640(doc. 2 - RVC n. 0050816065213R640); 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018 (doc. 3 – comunicazione di avvio del procedimento di controllo del 6 giugno 2018); 3) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l’annullamento 4) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017 (doc. 4 - “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017); 5) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017 (doc. 5 - FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T del 20 marzo 2017); ove necessario, per 6) dichiarare che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 7/7/2020: per l’annullamento del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806 con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R640 (doc. 21 – provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 2/12/2020: al fine di ottenere (anche) ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, come modificato dall' art. 56, comma 7, lettere a), a-bis), b) e c) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, l’annullamento: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato” (doc. 1 - provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924), nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R640 (doc. 2 - RVC n. 0050816065213R640); 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018 (doc. 3 – comunicazione di avvio del procedimento di controllo del 6 giugno 2018); 3) del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806, con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065213R640 (doc. 21 – provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806), impugnato con motivi aggiunti del 30 giugno 2020; 4) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l’annullamento: 5) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017; 6) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017 e ove necessario, 7) disporre che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati.

Giustizia amministrativa202003500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti del GSE recanti la decadenza dagli incentivi per Titoli di Efficienza Energetica, il recupero degli incentivi già erogati e la richiesta di restituzione di 2.022 TEE per complessivi euro 361.118,66, oltre alla comunicazione di avvio del procedimento e ai chiarimenti operativi e FAQ pubblicati dal GSE

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (gestore degli incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, nella parte relativa a una specifica richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici (RVC), con cui era stata dichiarata la decadenza dal diritto agli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica e disposto il recupero di quanto già erogato. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione di avvio del procedimento di controllo, i chiarimenti operativi e le FAQ pubblicati dal GSE nel marzo 2017, nonché, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento del 17 marzo 2020, recante la richiesta di restituzione di 2.022 TEE, per un importo complessivo di euro 361.118,66. La ricorrente ha altresì chiesto, ove necessario, la riunione delle istruttorie relative alle RVC e l'esame congiunto dei progetti di efficientamento. Nel corso del giudizio la società ha depositato atto di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, dopo che il GSE aveva rigettato, con un successivo provvedimento sostitutivo integrale degli atti impugnati, l'istanza di riesame proposta ai sensi dell'art. 56, comma 8, d.l. 76/2020.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia ritualmente notificata dalla società ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a. e ha rilevato che il successivo provvedimento del GSE, sostituendo integralmente gli atti impugnati, aveva determinato l'elisione dell'interesse alla definizione della causa. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, senza esaminare nel merito le censure relative alla decadenza dagli incentivi, al recupero dei TEE, alla comunicazione di avvio del procedimento, ai chiarimenti operativi, alle FAQ e alla riunione delle istruttorie. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, in considerazione delle sopravvenienze che avevano indotto la ricorrente a rinunciare.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    atto ritualmente notificato

    La rinuncia al ricorso deve essere notificata secondo le modalità previste dalla disposizione; nel caso concreto il TAR ha ritenuto rituale la rinuncia depositata dalla società.

  • art. 56, comma 8, d.l. 76/2020

    Il successivo provvedimento adottato dal GSE in sede di riesame ha sostituito integralmente gli atti impugnati, determinando l'elisione dell'interesse alla definizione del giudizio.

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, ritualmente notificata e depositata, comporta l'estinzione del giudizio quando il collegio ne prende atto, senza necessità di esaminare nel merito le censure dedotte.
  • Quando un successivo provvedimento dell'amministrazione sostituisce integralmente l'atto impugnato, viene meno l'interesse alla definizione del giudizio avente a oggetto l'atto originario; se il ricorrente rinuncia al ricorso, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
  • La sopravvenienza amministrativa che induce il ricorrente a rinunciare al giudizio può costituire giusto motivo per compensare integralmente le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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