Corte di giustizia, Sentenza C-202/20
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 maggio 2021. — Claudio Necci contro Commissione europea. — Impugnazione – Funzione pubblica – Ex agente contrattuale – Previdenza sociale – Regime comune d’assicurazione malattia (RCAM) – Articolo 95 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA) – Mantenimento dell’affiliazione dopo il pensionamento – Condizione di aver lavorato per oltre tre anni – Domanda di affiliazione al RCAM in seguito al trasferimento dei diritti pensionistici – Assimilazione delle annualità di pensione abbuonate ad anni di servizio – Rigetto della domanda – Ricorso di annullamento – Atto lesivo – Ordinanza del Tribunale che dichiara irricevibile il ricorso – Annullamento. — Causa C-202/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di un ex agente contrattuale della Commissione contro il diniego di affiliazione al RCAM dopo il trasferimento dei suoi diritti pensionistici. Secondo la Corte, quel diniego non era una semplice conferma della precedente decisione di cessazione dell’iscrizione al RCAM adottata al momento del pensionamento, perché interveniva su una situazione diversa e successiva. La causa è rinviata al Tribunale, che dovrà esaminare nel merito i motivi di annullamento non trattati.
Impugnazione avverso l’ordinanza di irricevibilità: una domanda di affiliazione al RCAM dopo il trasferimento dei diritti pensionistici non è meramente confermativa della precedente decisione di cessazione dell’iscrizione al RCAM.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia erroneamente qualificato come atto meramente confermativo la decisione della Commissione che ha implicitamente respinto la domanda del ricorrente di essere affiliato al regime comune d’assicurazione malattia (RCAM) dopo il trasferimento dei suoi diritti pensionistici, ritenendo irricevibile il ricorso perché l’atto lesivo sarebbe stata la precedente decisione del 18 luglio 2011; e, in subordine, se fosse possibile considerare il trasferimento dei diritti pensionistici come fatto nuovo sostanziale idoneo a riaprire il termine di impugnazione.
Principio di diritto
La Corte afferma che la decisione che respinge la domanda di affiliazione al RCAM presentata dopo il trasferimento dei diritti pensionistici non è un mero atto confermativo della precedente decisione con cui era stata cessata l’iscrizione al RCAM al momento del pensionamento, poiché le due decisioni hanno oggetti diversi. Il trasferimento dei diritti pensionistici costituisce un elemento nuovo rispetto alla situazione esaminata nel 2011; di conseguenza, il Tribunale ha erroneamente dichiarato irricevibile il ricorso ritenendo che l’unico atto lesivo fosse la decisione del 18 luglio 2011. L’ordinanza impugnata è quindi annullata e la causa rinviata al Tribunale.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 72 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 11 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 95 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1080/2010
- Regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004
Diniego di affiliazione al RCAM dopo trasferimento dei diritti pensionistici
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta avverso un’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile un ricorso di annullamento ex articolo 270 TFUE. La controversia concerne il regime comune d’assicurazione malattia delle istituzioni dell’Unione europea (RCAM) e, in particolare, l’effetto del trasferimento dei diritti pensionistici nazionali sulla possibilità per un ex agente contrattuale di ottenere nuovamente l’affiliazione al RCAM.
Parti e contesto procedurale
Il ricorrente in impugnazione è Claudio Necci, ex agente contrattuale della Commissione europea. In primo grado la convenuta era la Commissione europea; Parlamento e Consiglio erano intervenuti. Il ricorso originario mirava all’annullamento della decisione, solo implicitamente adottata il 18 aprile 2018, con cui la Commissione aveva respinto la domanda di affiliazione al RCAM presentata il 18 dicembre 2017 dopo il trasferimento dei diritti pensionistici del ricorrente.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 72 dello Statuto dei funzionari, relativo alla copertura sanitaria dei funzionari e dei pensionati;
- l’articolo 90 dello Statuto, sulle domande e sui reclami;
- l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, relativo al trasferimento dei diritti pensionistici al regime pensionistico dell’Unione;
- l’articolo 95 del RAA, che subordina il mantenimento della copertura RCAM per gli agenti contrattuali rimasti in servizio fino all’età di 63 anni alla condizione di aver lavorato per oltre tre anni come agenti contrattuali.
Fatti essenziali
Il ricorrente ha lavorato per la Commissione come agente contrattuale dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2011. Il 27 ottobre 2010 aveva chiesto il trasferimento dei diritti pensionistici maturati presso l’amministrazione italiana al regime pensionistico dell’Unione. Al momento del pensionamento, il 1° luglio 2011, la Commissione aveva disposto la cessazione della sua iscrizione al RCAM in applicazione dell’articolo 95 del RAA, ritenendo che non fosse stato impiegato per più di tre anni come agente contrattuale.
Successivamente, nel 2017, il trasferimento dei diritti pensionistici è stato effettivamente effettuato e la Commissione ha accreditato ulteriori anni di servizio pensionabile. Il ricorrente ha quindi presentato una nuova domanda di affiliazione al RCAM il 18 dicembre 2017, che è stata implicitamente respinta nel 2018.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale aveva ritenuto che la domanda del 2017 non potesse riaprire la questione, perché la decisione del 18 luglio 2011 costituiva già un atto lesivo definitivo. In sostanza, secondo il Tribunale, il trasferimento dei diritti pensionistici non integrava un fatto nuovo e sostanziale idoneo a giustificare un riesame della situazione del ricorrente, poiché non modificava la durata del servizio effettivo prestato presso l’Unione ai fini dell’articolo 95 del RAA.
Valutazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo di impugnazione, ritenendo che il Tribunale abbia snaturato l’oggetto della controversia. Essa osserva che:
- la decisione del 18 luglio 2011 e la decisione contestata hanno oggetti diversi;
- la prima riguarda la cessazione dell’affiliazione al RCAM al momento del pensionamento, per difetto del requisito dei tre anni di servizio come agente contrattuale;
- la seconda riguarda il diniego di affiliazione al RCAM a decorrere dal 19 settembre 2017, dopo il trasferimento dei diritti pensionistici, fondato sull’impossibilità di assimilare le annualità di pensione abbuonate agli anni di servizio ai sensi dell’articolo 95 del RAA.
Per la Corte, la domanda fondata sul trasferimento dei diritti pensionistici costituisce un elemento nuovo rispetto alla decisione del 2011. La precedente decisione non poteva avere ad oggetto, neppure implicitamente, il rifiuto di considerare un trasferimento pensionistico che non era ancora stato effettuato. Ne segue che la decisione del 2018 non era meramente confermativa della decisione del 2011.
La Corte precisa inoltre che le considerazioni del Tribunale relative alla mancata incidenza del trasferimento dei diritti pensionistici sulla durata del servizio effettivo attengono al merito della controversia, non alla ricevibilità del ricorso.
Dispositivo e conseguenze
La Corte annulla l’ordinanza impugnata. Poiché il Tribunale non ha esaminato nel merito i motivi di annullamento sollevati dal ricorrente, la controversia non è ritenuta pronta per la decisione e viene rinviata al Tribunale. Le spese sono riservate.
Principio affermato
In materia di ricevibilità del ricorso di annullamento, una decisione adottata a seguito di una nuova domanda fondata su un fatto successivo e distinto non può essere trattata come mero atto confermativo di una precedente decisione definitiva se le due decisioni hanno oggetti diversi. Il trasferimento dei diritti pensionistici può quindi costituire un elemento nuovo idoneo a rendere impugnabile il successivo diniego di affiliazione al RCAM.
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