Sentenza n. 726/2026 - Genova, Sezione 1
per l’annullamento - del decreto del Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale n. 432 del 13 maggio 2022, pubblicato il 31 maggio 2022, conosciuto successivamente, avente ad oggetto “Approvazione P.3062 “Realizzazione della nuova diga foranea - Ambito bacino Sampierdarena - Porto di Genova - Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi degli artt. 14, comma 2, e 14 bis della l. n. 241 del 1990, forma semplificata in modalità asincrona”; - del decreto del MITE - Direzione generale delle valutazioni ambientali, di concerto con il Ministero della cultura - Soprintendenza speciale per il PNRR, n. 45 del 4 maggio 2022, avente ad oggetto l’espressione di giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto “Realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova – ambito bacino di Sampierdarena (P. 3062)”, presentato dal Commissario straordinario realizzazione nuova diga foranea di Genova, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di approvazione della conferenza dei servizi decisoria relativa al progetto della nuova diga foranea del porto di Genova e decreto ministeriale recante giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ambientalista ha chiesto l’annullamento del decreto del Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, concernente l’approvazione della conferenza dei servizi decisoria sul progetto di realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova, nonché del decreto del Ministero della transizione ecologica, adottato di concerto con il Ministero della cultura, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale del medesimo progetto, subordinato al rispetto di condizioni ambientali. Il testo non riporta i motivi specifici di illegittimità dedotti con il ricorso. In prossimità dell’udienza, con memoria depositata il 9 aprile 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la stessa parte ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né sono stati valutati i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in ragione della definizione in rito e della peculiarità delle questioni oggetto di causa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Disciplina l’udienza pubblica a distanza nella quale è stata trattata la causa; la norma è menzionata nello svolgimento processuale e non costituisce la ragione della definizione del ricorso.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme all’art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato quale fondamento delle eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando determina la sopravvenuta carenza dell’interesse a una pronuncia sul merito, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse consente di definire il giudizio in rito senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando ricorrano eccezionali ragioni, individuate nella definizione in rito e nella peculiarità delle questioni oggetto di causa.
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