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Sentenza

Sentenza n. 178/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento del Comune di Reggio Calabria prot. 15/08/2023.0195122.U notificato il 16/8/2023, in materia di assegnazione di un alloggio in via provvisoria ed urgente.

Giustizia amministrativa202300597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che, a seguito della rielaborazione dei criteri, rideterminava da 8 a 3 i punti attribuiti al ricorrente nella procedura di assegnazione provvisoria e urgente di un alloggio ERP

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva già ottenuto, in precedenti giudizi, il riconoscimento della propria posizione ai fini dell'assegnazione di un alloggio ERP in via provvisoria e urgente e risultava inserito con 8 punti nella graduatoria approvata il 16 maggio 2023. Impugnava il successivo provvedimento notificato il 16 agosto 2023, con il quale il Comune, recependo la rielaborazione effettuata dalla Commissione competente, riduceva il punteggio a 3, ritenendo non spettante il punteggio aggiuntivo per la qualità di concorrente anziano, maturata dopo la presentazione della domanda, né quello relativo al requisito reddituale del nucleo familiare. Deduceva: violazione dell'art. 14 del regolamento comunale e illegittimità della rielaborazione del punteggio da parte della Commissione presso il Circondario del Tribunale; violazione dell'art. 117 Cost.; in subordine, violazione dell'art. 31, comma 5, della l.r. n. 32/1996; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità della motivazione e travisamento dei fatti, sostenendo che i requisiti dovessero essere accertati con riferimento al momento del deposito della nuova domanda. Il Comune eccepiva l'inammissibilità per natura endoprocedimentale dell'atto e, successivamente, l'improcedibilità per mancata impugnazione della nuova graduatoria approvata con determina n. 5723 del 24 novembre 2023.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure. Dalla documentazione acquisita in fase cautelare è emerso che la graduatoria originaria del 16 maggio 2023, nella quale il ricorrente aveva 8 punti, era stata sostituita nelle more del giudizio dalla nuova graduatoria approvata con determina n. 5723 del 24 novembre 2023, nella quale il ricorrente risultava con 3 punti. La nuova graduatoria costituiva un atto sopravvenuto, con posizioni di controinteresse diverse rispetto a quelle della graduatoria originaria, e non era stata impugnata. Tale omissione rendeva inutiliter data una pronuncia sul provvedimento originariamente gravato, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese. È stata confermata in via definitiva l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 31 l.r. n. 32/1996

    La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura di assegnazione provvisoria e urgente di alloggi ERP in situazioni di emergenza abitativa; il giudice non ne esamina nel merito l'applicazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La mancata impugnazione dell'atto sopravvenuto rilevante ai fini della decisione è stata sottoposta al contraddittorio e ha condotto alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe processuale, senza una specifica interpretazione autonoma nella motivazione.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di annullamento, l'amministrazione sostituisce l'atto impugnato con una nuova graduatoria o con altro provvedimento che ridefinisce la situazione sostanziale e coinvolge posizioni di controinteresse diverse, il ricorrente deve impugnare ritualmente anche l'atto sopravvenuto per conservare l'interesse alla decisione.
  • L'omessa impugnazione dell'atto sopravvenuto che sostituisce quello originariamente gravato determina la sopravvenuta carenza di interesse quando una pronuncia sull'atto originario non potrebbe più produrre un'utilità concreta e attuale per il ricorrente.
  • Prima di dichiarare l'improcedibilità per una questione rilevata d'ufficio, il giudice deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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