Sentenza n. 9293/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento “- della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 14/12/2022 di non conferma della ricorrente nell'incarico di Giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di -OMISSIS- (circondario di -OMISSIS-) Prt. 23720/22, d.d. 20/12/2022, conosciuta in data 21/12/2022; - del Decreto del Ministero della Giustizia del 4/1/2023, conosciuto negli estremi in data 17/01/2023, di non conferma nell'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di -OMISSIS- (circondario di -OMISSIS-) ai sensi dell'art. 8 comma 3 del DM 19.5.2022 e della relativa comunicazione Prot. 11/01/2023.0000060 e trasmessa in data 17/1/2023; - nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale, ed in ogni caso lesivo dell'interesse della ricorrente, compreso il verbale n. 3/2022 della Commissione di valutazione istituita presso il Tribunale ordinario di -OMISSIS- e relativi allegati tra cui la scheda di valutazione contenente il giudizio finale di inidoneità conosciuto in data 13/12/2022. nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente in conseguente alla emanazione ed esecuzione dei provvedimenti impugnati su cui ci si riserva di presentare apposita azione risarcitoria ai sensi dell'art. 30 C.P.A.”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del CSM e decreto del Ministero della giustizia di non conferma nell'incarico di giudice onorario di pace, fondati sul giudizio di inidoneità espresso dalla commissione di valutazione
Esito
Favorevole al resistente (CSM e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, nominata giudice di pace nel 2001 e già destinataria di valutazioni positive, ha impugnato la delibera del CSM del 14 dicembre 2022, il decreto ministeriale del 4 gennaio 2023 e gli atti presupposti, incluso il giudizio di inidoneità della commissione valutativa. Ha dedotto: illegittimità derivata e vizi del giudizio di inidoneità per difetto o travisamento dei presupposti, incongruenza dei criteri e ingiustizia manifesta; violazione dell'art. 29 del d.lgs. 116/2017, difetto di istruttoria e inosservanza della disciplina applicabile, contestando la complessità della traccia pratica e le modalità di svolgimento della prova; illegittima composizione della commissione, sostenendo che la presidente non fosse titolare o delegata delle funzioni di presidente del tribunale. Ha inoltre riproposto censure generali contro la disciplina di conferma introdotta dall'art. 29 del d.lgs. 116/2017, come modificato dalla l. 234/2021, prospettando contrasto con il diritto dell'Unione europea, inadeguatezza dell'indennità, illegittimità della rinuncia ex lege alle pretese relative al rapporto pregresso, vizi della composizione delle commissioni e illegittimità dei decreti attuativi per tardività o incompetenza, nonché la necessità di disapplicazione o di rinvio pregiudiziale alla CGUE.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure generali contro la disciplina di conferma, qualificata come procedura di stabilizzazione o misura compensativa non concorsuale, volta a consentire ai magistrati onorari già in servizio di permanere sino ai settant'anni previo accertamento dell'idoneità. La disciplina è stata ritenuta compatibile con il diritto UE e non lesiva dei principi di autonomia e indipendenza della magistratura. La contestazione dell'indennità è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché riferita a un rapporto di servizio non ancora instaurato, e comunque infondata per la legittima differenza tra magistrati onorari e magistrati togati. La censura sulla rinuncia alle pretese pregresse è stata dichiarata inammissibile perché estranea alla validità della procedura di conferma e comunque infondata, non essendo ammissibile una duplicazione del ristoro. Sono state ritenute infondate anche le censure sulla composizione della commissione, sulla designazione dei componenti, sulla genericità dei criteri, sul ruolo del CSM e sulla forma degli atti. Il termine di sessanta giorni per l'adozione delle misure organizzative è stato qualificato come ordinatorio e non perentorio; pertanto, l'adozione del decreto al sessantunesimo giorno non ha determinato decadenza dal potere. Quanto alla prova concreta, il TAR ha rilevato che il verbale era stato aperto venticinque minuti prima dell'inizio della prova, tempo congruo per predisporre la traccia, e che la previsione dell'immediata formulazione dei casi pratici tutela soprattutto segretezza e par condicio, non l'estrema semplicità del quesito. La traccia, concernente istituti ordinari di diritto civile sostanziale e processuale, non è stata ritenuta sproporzionata rispetto all'esperienza della candidata. Il giudizio negativo della commissione, riferito alle capacità dimostrate durante la prova, è stato ritenuto adeguatamente giustificato e non manifestamente irragionevole, arbitrario, illogico o travisato; la precedente esperienza e le pregresse conferme non rendevano superflua la prova. Infine, è stata accertata la legittimità della composizione della commissione, poiché la presidente risultava delegata alle funzioni di presidente del tribunale al momento della nomina. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. 116/2017
Le procedure valutative si svolgono su base circondariale. La commissione di valutazione è composta dal presidente del tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio dell’ordine.
Disciplina la procedura valutativa per la conferma dei magistrati onorari già in servizio, la composizione delle commissioni e l'adozione delle misure organizzative; il termine di sessanta giorni per tali misure è ordinatorio, non perentorio.
art. 18 d.lgs. 116/2017
Il CSM delibera sulla domanda di conferma e il Ministro dispone la conferma con decreto.
Prevede, per le conferme dei giudici onorari, l'adozione del provvedimento finale mediante deliberazione del CSM e decreto ministeriale, senza necessità del decreto del Presidente della Repubblica.
art. 1, comma 629, l. 234/2021
Ha modificato la disciplina della conferma dei magistrati onorari, introducendo una procedura valutativa non concorsuale con finalità compensativa e possibilità di permanenza in servizio sino al settantesimo anno, previo giudizio positivo.
art. 7, comma 4, DM 19 maggio 2022
Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta le Commissioni esaminatrici determinano quali siano i casi pratici da porre ai singoli candidati.
La previsione mira a tutelare segretezza e par condicio nella prova, non a garantire una traccia di estrema facilità; è sufficiente che il caso sia predisposto immediatamente prima della prova in un lasso temporale congruo.
art. 7, comma 5, delibera CSM sulla procedura di valutazione
Declina i criteri di valutazione riferendoli all'analisi e comprensione del caso, all'applicazione delle norme, alla preparazione giuridica, alla chiarezza espositiva e al linguaggio tecnico-giuridico.
art. 11 d.lgs. 160/2006
Fornisce i criteri di valutazione della capacità, laboriosità, diligenza e impegno, ritenuti idonei anche per il giudizio di conferma dei magistrati onorari.
art. 17 l. 195/1958
La regola del decreto del Presidente della Repubblica per i provvedimenti riguardanti i magistrati recede quando una norma speciale stabilisce l'adozione mediante semplice decreto ministeriale; tale deroga opera per la conferma dei giudici onorari.
art. 49 d.P.R. 3/1957
I criteri di imparzialità e astensione applicabili ai componenti della commissione escludono che la presenza di un avvocato del foro determini, in via generale, l'illegittimità della composizione.
art. 51 c.p.c.
Costituisce parametro per valutare eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi dei componenti della commissione.
art. 31 CDFUE
Il giudice ha escluso che la disciplina della conferma e il trattamento economico dei magistrati onorari imponessero una piena equiparazione ai magistrati togati.
art. 47 CDFUE
Le censure fondate sulla tutela giurisdizionale effettiva e sull'indipendenza della magistratura non sono state ritenute idonee a determinare l'illegittimità della disciplina controversa.
clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
La procedura di conferma e la possibilità di permanenza sino ai settant'anni sono state ritenute misura compensativa idonea a fronteggiare le criticità derivanti dalla reiterazione dei rapporti a termine dei magistrati onorari.
Massime di principio
- La procedura di conferma dei magistrati onorari già in servizio, introdotta dall'art. 29 del d.lgs. 116/2017 come modificato dalla l. 234/2021, costituisce una procedura valutativa non concorsuale e una misura compensativa o di stabilizzazione: essa può subordinare la permanenza in servizio sino al settantesimo anno al positivo accertamento dell'idoneità professionale.
- Il termine previsto dalla legge per l'adozione delle misure organizzative necessarie allo svolgimento della procedura valutativa è ordinatorio quando la disposizione non collega espressamente al suo superamento la decadenza dal potere o altra conseguenza dissolutoria.
- La legittimità della composizione di una commissione valutativa non è esclusa in via generale dalla presenza di un avvocato del foro locale; eventuali conflitti di interesse devono essere verificati in concreto secondo le regole sull'astensione e sull'incompatibilità.
- Nelle procedure di conferma fondate su una prova pratica, la precedente esperienza professionale e le pregresse valutazioni positive non sostituiscono la prova prevista dalla disciplina; il giudizio può legittimamente riferirsi alle capacità dimostrate dal candidato durante il colloquio.
- Il sindacato giurisdizionale sul giudizio tecnico-discrezionale di inidoneità professionale resta circoscritto ai casi di macroscopica irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti; non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
- La previsione secondo cui i casi pratici devono essere determinati immediatamente prima della prova tutela principalmente la segretezza e la par condicio dei candidati e non impone che la traccia sia estremamente semplice o priva di più profili sostanziali e processuali.
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