Cassazione Penale, Ordinanza n. 25873/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per plurimi episodi di furto consumato e tentato. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità penale, sostenendo in sostanza l'illogicità o l'inadeguatezza dell'affermazione di colpevolezza; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non confrontata con le argomentazioni della sentenza impugnata, osservando che il giudice di merito aveva confermato la responsabilità anche per uno specifico capo sulla base del riconoscimento fotografico operato da una teste. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la censura non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, rilevando che il diniego era sorretto da motivazione non illogica e richiamando il principio secondo cui il giudice non è tenuto a confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli dedotti, essendo sufficiente che valorizzi quelli ritenuti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo indeterminato e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, e il secondo motivo manifestamente infondato perché il diniego delle attenuanti generiche risultava adeguatamente motivato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 616, comma 1, c.p.p.
ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dal giudice di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a contestazioni generiche sulla motivazione della responsabilità senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La motivazione resa per relationem può essere sufficiente, purché il giudice di appello confermi in modo congruo la responsabilità alla luce degli elementi probatori decisivi richiamati nel provvedimento di primo grado o comunque fatti propri.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione adeguata quando il giudice valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessario esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti.
- La censura in cassazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile quando tende a sollecitare una nuova valutazione del merito, in assenza di evidenti illogicità della motivazione.
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