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Ordinanza

Ordinanza del 04/06/2018 n. 14280 - Corte di Cassazione

Accertamento - Avviso di accertamento - Notifica - Domicilio - Variazione - Effetti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che la variazione del domicilio fiscale comunicata tramite la dichiarazione IVA di inizio attività o variazione dati costituisce informazione idonea per l’Amministrazione finanziaria ai fini della notifica degli atti. È pertanto errata la notifica dell’avviso di accertamento al precedente indirizzo risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, se l’Ufficio era stato informato del nuovo domicilio. La sentenza della CTR Lazio è stata cassata con rinvio.

Notifica dell’avviso di accertamento presso il domicilio fiscale variato con dichiarazione IVA

Notifica dell’avviso di accertamento e variazione del domicilio fiscale

La pronuncia riguarda la validità della notifica di un avviso di accertamento relativo a IRPEF e IVA per l’anno 2008, notificato a M. N. presso l’indirizzo risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, nonostante fosse stata successivamente comunicata una variazione del domicilio fiscale mediante la dichiarazione IVA di inizio attività e variazione dati.

La Corte di cassazione ha riconosciuto la rilevanza di tale comunicazione e ha cassato la decisione della CTR del Lazio, che aveva ritenuto irrilevanti i dati contenuti nella dichiarazione IVA.

Vicenda processuale

La controversia traeva origine dall’impugnazione dell’avviso di riscossione relativo a IRPEF e IVA per il 2008. Il giudice di primo grado aveva annullato l’atto, mentre la CTR del Lazio, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva ritenuto legittima la notifica dell’atto prodromico presso il domicilio fiscale dichiarato.

Secondo la CTR, non avrebbero avuto rilevanza i dati contenuti nella dichiarazione di inizio attività, variazione dati e cessazione attività ai fini IVA. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione degli artt. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e 35 del D.P.R. n. 633/1972.

Normativa richiamata

La Corte ha richiamato i seguenti principi:

  • Ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. n. 600/1973, le persone fisiche residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui sono iscritte all’anagrafe.
  • Negli atti, contratti, denunce e dichiarazioni presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il Comune del domicilio fiscale, con il relativo indirizzo.
  • L’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 consente al contribuente di eleggere domicilio, per la notificazione degli atti e degli avvisi, presso una persona o un ufficio situati nel Comune del proprio domicilio fiscale.
  • L’elezione di domicilio può risultare dalla dichiarazione annuale o da un successivo atto comunicato all’ufficio competente mediante raccomandata con avviso di ricevimento; la norma non impone particolari requisiti formali ulteriori.
  • L’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 prevede che dalla dichiarazione di inizio attività ai fini IVA risulti, tra gli altri elementi, il domicilio fiscale della persona fisica.

Rilevanza della comunicazione di variazione

La Corte ha ribadito che la variazione del domicilio fiscale indicata dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi costituisce un atto idoneo a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio anche ai fini delle notificazioni.

Lo stesso principio deve essere applicato alla variazione comunicata attraverso la dichiarazione IVA di inizio attività o variazione dati. Tale modello, infatti, rappresenta un documento trasmesso all’Amministrazione finanziaria e idoneo a informarla del luogo prescelto dal contribuente per la notificazione dei provvedimenti.

Nel caso concreto, la variazione era stata eseguita nel 2007, mentre l’avviso di accertamento era stato notificato il 12 luglio 2012. La stessa Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto l’esistenza della variazione, sicché essa avrebbe dovuto essere considerata nella determinazione del domicilio utile per la notifica dell’atto.

Principi giurisprudenziali richiamati

La Corte ha richiamato precedenti secondo cui:

  • L’indicazione, nella dichiarazione annuale, di un indirizzo situato nel Comune del domicilio fiscale può equivalere a un’elezione di domicilio, anche in assenza di formule sacramentali (Cass. n. 23024/2015).
  • La variazione del domicilio fiscale comunicata con la dichiarazione annuale dei redditi è idonea a rendere noto all’Amministrazione il nuovo domicilio ai fini delle notificazioni (Cass. nn. 5358/2006 e 11170/2013).
  • In caso di difformità tra residenza anagrafica e indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi, è valida la notifica eseguita presso l’indirizzo dichiarato, in applicazione dei principi di buona fede e affidamento (Cass. nn. 25680/2016, 15258/2015 e 26715/2013).
  • Quando il contribuente esercita la facoltà di eleggere domicilio ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, l’Amministrazione è obbligata a effettuare le notifiche presso il domicilio eletto. È quindi invalida la notifica eseguita in un luogo diverso, anche mediante la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c. (Cass. n. 6113/2011).

La Corte ha precisato che il principio dell’affidamento opera in entrambe le direzioni: il contribuente deve indicare i dati in buona fede, ma l’Amministrazione deve a sua volta tenere conto delle informazioni validamente comunicate.

Errore della CTR e decisione della Corte

La CTR del Lazio ha errato nell’escludere qualsiasi valore ai dati risultanti dalla dichiarazione IVA di inizio attività e variazione dati. La variazione del domicilio comunicata nel 2007 costituiva un elemento rilevante ai fini della notifica dell’avviso di accertamento del 12 luglio 2012, che rappresentava l’atto prodromico rispetto alla successiva iscrizione a ruolo.

La censura della contribuente è stata quindi ritenuta manifestamente fondata. La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa a un’altra sezione della CTR Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Effetti pratici

La decisione afferma che l’Agenzia delle Entrate non può ignorare una variazione del domicilio fiscale comunicata tramite la dichiarazione IVA, quando tale comunicazione consenta di individuare il nuovo indirizzo per le notificazioni.

Ne consegue che la notifica dell’avviso di accertamento effettuata presso il precedente indirizzo, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, può essere ritenuta invalida se l’Amministrazione era stata previamente informata della variazione mediante un atto idoneo. La questione dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio, cui spetta anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

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