Ordinanza del 06/06/2018 n. 14316 - Corte di Cassazione
Accertamento - Imposte dirette - Prova per presunzione - Onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR Toscana, ritenendo legittimo l’accertamento presuntivo fondato sugli incrementi patrimoniali, ma idonea la documentazione bancaria prodotta dal contribuente a dimostrare la provenienza delle somme e il pagamento degli acquisti contestati. La Corte ha inoltre dichiarato infondato il motivo relativo alla motivazione della sentenza e inammissibile, per difetto di autosufficienza, quello sull’inutilizzabilità della documentazione non prodotta in risposta al questionario. L’Agenzia è stata condannata alle spese per Euro 4.500,00, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.
Accertamento IRPEF mediante presunzioni e prova contraria documentale del contribuente
Accertamento IRPEF mediante presunzioni e prova contraria bancaria
La pronuncia riguarda due avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni 2005 e 2006, emessi a seguito della rilevazione di una capacità contributiva ritenuta non congruente rispetto al reddito dichiarato. La Corte di cassazione ha confermato la decisione della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva ritenuto giustificati gli acquisti patrimoniali contestati sulla base delle disponibilità finanziarie e bancarie del contribuente.
Soggetti e vicenda processuale
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro V.Z., che si è costituito con controricorso. La CTR Toscana, con sentenza n. 382/29/16, depositata il 29 febbraio 2016, aveva rigettato l’appello dell’Ufficio e confermato la decisione di primo grado.
Gli incrementi patrimoniali contestati riguardavano:
- per il 2005, l’acquisto di un’autovettura e di quote sociali immobiliari;
- per il 2006, l’acquisto di quote di comproprietà di beni immobili.
La CTR aveva ritenuto che tali acquisti fossero giustificati da disponibilità finanziarie e bancarie dichiarate e già tassate, di entità ampiamente sufficiente, come risultante dalla documentazione bancaria depositata dal contribuente.
Accertamento presuntivo e onere della prova
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, negli accertamenti in rettifica ai fini IRPEF, gli uffici possono avvalersi della prova per presunzione ai sensi degli artt. 37 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
La presunzione deve fondarsi sulla possibilità logica di desumere, in modo non meramente assiomatico, il fatto da accertare a partire da un fatto noto e non controverso. Una volta formulata la presunzione, grava sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria.
Il principio è stato ricondotto dalla Corte alla propria giurisprudenza precedente, tra cui Cass. n. 10345 del 7 maggio 2007, Cass. n. 6813 del 2009, Cass. n. 8995 del 2014, Cass. n. 25104 del 2014 e Cass. n. 2425 del 2017.
Efficacia della documentazione bancaria
La Corte ha ritenuto corretta la decisione della CTR, che aveva esaminato specificamente la documentazione bancaria prodotta dal contribuente e ne aveva riconosciuto l’idoneità a contrastare le presunzioni dell’Ufficio.
La prova contraria è stata considerata valida sotto due profili:
- con riferimento alle disponibilità finanziarie risultanti dagli estratti conto bancari, ritenute sufficienti a giustificare gli acquisti;
- con riferimento alle operazioni di “dare” risultanti dalla documentazione bancaria, considerate idonee a dimostrare il pagamento degli acquisti contestati.
La Corte ha quindi escluso che l’accertamento presuntivo potesse prevalere automaticamente sulla documentazione bancaria, quando quest’ultima sia concretamente esaminata e consenta di ricostruire la provenienza delle somme e i relativi pagamenti.
Primo motivo: motivazione apparente della sentenza
L’Agenzia delle Entrate aveva denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente. Secondo l’Ufficio, la CTR non avrebbe valutato alcune contestazioni, tra cui:
- il fatto che le movimentazioni in “dare” fossero annerite e quindi non verificabili;
- l’incapienza dei disinvestimenti rispetto alle spese sostenute per gli incrementi patrimoniali.
La Corte ha dichiarato il motivo infondato. La sentenza impugnata conteneva infatti una motivazione congrua sulle ragioni della decisione e si fondava su elementi di prova analiticamente verificati dalla CTR. Dall’esame di tali elementi il giudice regionale aveva argomentato l’idoneità della documentazione a giustificare gli acquisti oggetto della presunzione di maggior reddito.
Secondo motivo: violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973
L’Agenzia aveva dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che il contribuente avrebbe dovuto provare che il maggior reddito accertato era costituito da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e dimostrare anche la durata del relativo possesso.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Pur ribadendo che l’onere della prova contraria grava sul contribuente, ha osservato che la CTR aveva verificato in concreto la documentazione bancaria e ne aveva riconosciuto l’efficacia dimostrativa. Gli estratti conto e le operazioni registrate in “dare” erano sufficienti, secondo la valutazione di merito non validamente censurata, a contrastare le presunzioni dell’Ufficio.
Terzo motivo: inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio
L’Agenzia aveva inoltre denunciato la violazione dell’art. 32, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo l’inutilizzabilità in sede contenziosa della documentazione probatoria non prodotta dal contribuente in risposta al questionario. La questione era stata, secondo l’Ufficio, proposta sia in primo grado sia in appello.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per carenza di autosufficienza. Nel ricorso non erano state riprodotte le deduzioni formulate nei precedenti gradi di giudizio a sostegno della questione.
La Corte ha richiamato l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., secondo cui il ricorso deve indicare specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali si fonda, mediante riproduzione diretta del contenuto rilevante oppure mediante riproduzione indiretta, con indicazione della parte del documento cui essa corrisponde. Il mancato rispetto di tale requisito comporta l’inammissibilità della censura, come affermato anche da Cass., Sezioni Unite, n. 7161 del 25 marzo 2010 e Cass. n. 1142 del 2014.
Esito e spese processuali
La Corte ha concluso che il ricorso era in parte inammissibile e in parte infondato e lo ha integralmente rigettato.
Le spese hanno seguito la soccombenza. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 4.500,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.
La decisione è stata assunta a Roma il 9 gennaio 2018 e depositata in cancelleria il 5 giugno 2018.
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