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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 13321 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate ha recuperato le imposte di registro, ipotecaria e catastale per l’acquisto, avvenuto il 18 marzo 2005 con agevolazioni «prima casa», di un immobile ritenuto di lusso perché avente superficie superiore a 240 mq ai sensi dell’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969. La CTR del Veneto, con sentenza depositata il 29 novembre 2010, aveva accolto parzialmente l’appello dei contribuenti, escludendo le sanzioni perché considerava la maggiore imposta suppletiva. L’Agenzia ha contestato tale qualificazione, sostenendo che l’imposta fosse complementare e che le sanzioni fossero quindi legittime. I contribuenti, con ricorso incidentale, hanno denunciato: l’insufficiente motivazione sul calcolo della superficie, sostenendo con perizia che fosse pari a 224,41 mq e che alcuni locali non andassero computati; l’omessa pronuncia e la non corretta attribuzione di valore probatorio alla stima dell’Agenzia del territorio; l’omessa pronuncia sulla nozione di superficie abitabile; la violazione delle norme sulle agevolazioni prima casa e di principi costituzionali, anche perché l’acquisto era stato effettuato da due nuclei familiari.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia: l’imposta recuperata per l’insussistenza dei presupposti dell’agevolazione prima casa è complementare, non suppletiva, e la CTR ha quindi errato nel desumere dalla pretesa natura suppletiva la non debenza delle sanzioni. Ha accolto anche il primo motivo incidentale dei contribuenti: la CTR non aveva spiegato perché fossero ininfluenti le contestazioni e la perizia che indicava una superficie utile di 224,41 mq, anziché superiore a 240 mq. Ha pertanto cassato la sentenza e rinviato ad altra sezione della CTR del Veneto per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi incidentali sono rimasti assorbiti: non sono stati decisi nel merito. La decisione impugnata proveniva dalla CTR del Veneto e aveva parzialmente accolto l’appello contro il rigetto pronunciato dalla CTP di Vicenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 42, comma 1

    Invero, in base al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 42, comma 1, l'imposta di registro liquidata dall'ufficio a seguito dell'accertata insussistenza dei presupposti del trattamento agevolato previsto dal D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 , (convertito, con modificazioni, nella L. 5 aprile 1985, n. 118 ) in relazione all'acquisto della "prima casa", applicato al momento della registrazione dell'atto di trasferimento della proprietà di un bene immobile, va qualificata come imposta "complementare", non rientrando nelle altre specie, positivamente definite, dell'imposta "principale" (in quanto applicata in un momento successivo alla registrazione) e dell'imposta "suppletiva" (in quanto, rivedendo "a posteriori" il criterio di liquidazione in precedenza seguito, non è rivolta ad emendare errori od omissioni commessi dall'ufficio in sede di registrazione).

    Il recupero dell’imposta di registro dovuto alla successiva verifica dell’insussistenza dei requisiti per l’agevolazione prima casa è imposta complementare: non è principale, perché liquidata dopo la registrazione, né suppletiva, perché non corregge errori o omissioni dell’ufficio nella liquidazione originaria. La qualificazione adottata rileva nel caso concreto per la contestata debenza delle sanzioni.

  • D.M. 2 agosto 1969, art. 6

    La disposizione è richiamata per la classificazione dell’immobile come di lusso in base alla superficie utile superiore a 240 mq, con le esclusioni previste dalla norma. La Cassazione non ha definito quali locali dovessero essere esclusi: ha rilevato che la CTR doveva motivare sulla perizia e sulle contestazioni relative alla superficie computabile.

  • Nota II-bis dell’art. 1 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986

    I contribuenti ne hanno invocato l’applicazione per sostenere che nel calcolo della superficie utile dovessero rientrare soltanto spazi idonei all’abitazione. Il relativo motivo incidentale è rimasto assorbito e la Corte non ne ha fornito una decisione di merito.

Massime di principio

  • Quando l’ufficio recupera l’imposta di registro perché accerta successivamente che mancavano i presupposti di un’agevolazione prima casa, l’imposta è complementare e non suppletiva; non può quindi escludersi la debenza delle sanzioni sulla sola base della qualificazione come imposta suppletiva.
  • Se la natura di lusso dell’immobile dipende dal superamento di una soglia di superficie, il giudice deve confrontarsi in modo motivato con le contestazioni specifiche e con la perizia che propone un diverso calcolo, spiegando quali superfici siano computabili secondo la disciplina applicabile.
  • L’accoglimento in Cassazione di un motivo per carenza di motivazione sulla superficie non equivale a riconoscere che l’immobile non sia di lusso: la questione va riesaminata dal giudice di rinvio.
  • I motivi dichiarati assorbiti non sono stati decisi nel merito e non possono essere considerati accolti o respinti; la decisione su tali questioni resta demandata al nuovo esame, nei limiti indicati dal rinvio.

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