Sentenza n. 291/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dei provvedimenti comunicati alla ricorrente con nota prot. nr. -OMISSIS- aventi ad oggetto la revoca della parità scolastica per i seguenti indirizzi di studio, in precedenza riconosciuti, a conclusione dell’a.s. 2023-24, v. all. 1, ovvero: - D.D.G. -OMISSIS-per l’indirizzo Liceo scientifico - sportivo (codice meccanografico -OMISSIS-), v. all. 2; - D.D.G. -OMISSIS-per l’indirizzo Liceo delle scienze umane (codice meccanografico -OMISSIS-), v. all. 3; - D.D.G. -OMISSIS- per l’indirizzo Istituto tecnico economico - amministrazione, finanza e marketing (codice meccanografico -OMISSIS-) composto dalle sezioni - amministrazione, finanza e marketing - amministrazione, finanza e marketing – sistemi informatici aziendali, v. all. 4; - D.D.G. -OMISSIS- per l’indirizzo Istituto tecnico tecnologico - costruzioni, ambiente e territorio (codice meccanografico -OMISSIS-), v. all. 5: - D.D.G. -OMISSIS- per l’indirizzo Istituto professionale servizi commerciali (codice meccanografico -OMISSIS-), v. all. 6. Nonché - della nota protocollo nr. -OMISSIS- recante “Revoche della parità scolastica e illegittimità dello svolgimento degli esami integrativi o di idoneità” con cui la RSAI ha vietato alla istituzione ricorrente di svolgere “gli esami integrativi o di idoneità, a pena di invalidità degli stessi per violazione degli articoli 4, comma 1, e 5 Comma 1, del D.M. n. 5/2021”, v. all. 7; - della nota protocollo nr. -OMISSIS- con cui viene impartito l’ordine di riconsegna urgente della documentazione amministrativa della scuola ad altro istituto statale, v. all. 8. - della nota protocollo nr. -OMISSIS- recante Comunicazione relativa allo svolgimento degli esami di idoneità/integrativi (circolare n. -OMISSIS-) per cui “A seguito della nota assessoriale prot. -OMISSIS- con la quale si trasmettono i D.D.G. di revoca della parità scolastica di codesta istituzione paritaria si comunica che alla luce del D.M. 5/2021 gli esami di idoneità/integrativi, la cui documentazione (modello Q) è stata trasmessa allo scrivente ufficio, non potranno essere svolti per tutti gli indirizzi attivi.”, v. all. 8 e della ora citata circolare -OMISSIS-) nella parte in cui possa autorizzare l’interpretazione fornita dall’Amministrazione resistente v. all. 9; Nonché - del DM n. 267 del 2007 avente ad oggetto «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27» avente efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua, laddove avalli l’interpretazione delle P.A. resistenti. - del DM n. 83 del 2008, avente efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua, recante “Linee guida per l’attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”, avente efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua, laddove avalli l’interpretazione delle P.A. resistenti - del DM n. 5 del 2021 avente efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua, recante “Decreto Ministeriale concernente gli esami integrativi e gli esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione”, avente efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua, laddove avalli l’interpretazione delle P.A. resistenti ed in particolare dell’art. 3.7 del DM 267/2007 e dell’art. dell’art. 5, comma 10 lett. c) del DM 83/2008, nella parte in cui, illegittimamente, possano consentire l’interpretazione fornita dalla RSAI per la sussistenza di gravi irregolarità di funzionamento asseritamente insanabili, quali atti presupposti e così come recepiti nei provvedimenti di revoca col presente atto parimenti impugnati “a conclusione dell’anno scolastico 2023-24”, comunicati con nota prot. nr. -OMISSIS- – v. cit. all. 1 – con cui sono stati trasmessi i provvedimenti “conclusivi del procedimento avviato con nota -OMISSIS-. Nonché del paragrafo 5.10 ultimo comma e degli artt. 4-6 del DM n. 5/21, ove illegittimamente, possano consentire l’interpretazione fornita dall’ RSAI nella parte in cui, nel caso di revoca decorrente dall’a.s. successivo alla sua adozione e, pur “salvi gli effetti già prodotti dal provvedimento di riconoscimento della parità precedentemente adottato. Nei casi di cui alle lettere a) e) ed f) del comma 10, le classi attivate possono mantenere la parità fino alla conclusione del corso” non ricomprenda tra l’attività didattica consentita quella di cui agli esami c.d. di integrativi-idoneità, così come recepito, oltre che nei decreti sopra indicati, nel provvedimento oggi parimenti impugnato ovverosia: Nonché - della DDG -OMISSIS- con cui è stata approvata l’intesa sottoscritta -OMISSIS- finalizzata ad accertare eventuali irregolarità di funzionamento delle istituzioni scolastiche paritarie e non paritarie ovvero al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della parità e, per le scuole non paritarie, per la loro inclusione e/o per il mantenimento nell’elenco regionale parimenti impugnata agli artt. 6 e 7, v. all. 11 e 12; - del parere per quanto ignoto prot. nr. -OMISSIS- con cui l’USR servizio ispettivo atto presupposto ai gravati DDG -OMISSIS-conferma le proposte di revoca delle concesse parità scolastiche; - nonché ancora della sopra richiamata nota -OMISSIS-di accompagnamento dei decreti di revoca della parità del -OMISSIS- ove dispone che “-OMISSIS-”, v. cit. all. 1: - della comunicazione di avvio procedimento revoca nota prot. Nr. -OMISSIS-, v. all. 13; - della relazione ispettiva nr. -OMISSIS- – all. 14 – e del pedissequo parere conclusivo nr. -OMISSIS- seppur richiamato non allegato ed ignoto e sconosciuto, nonché della parimenti gravata comunicazione di accompagnamento prot. nr. -OMISSIS-, v. all. 15; - nonché di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali ai predetti provvedimenti anche se ignoti e/o sconosciuti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19\6\2025 : per l’annullamento - dei provvedimenti comunicati alla ricorrente con nota prot. nr. -OMISSIS- aventi ad oggetto la revoca della parità scolastica per i seguenti indirizzi di studio, in precedenza riconosciuti, a conclusione dell’a.s. 2023-24, v. all. 1, ovvero: - D.D.G. -OMISSIS-per l’indirizzo Liceo scientifico - sportivo (codice meccanografico -OMISSIS-), v. all. 2; - D.D.G. -OMISSIS-per l’indirizzo Liceo delle scienze umane (codice meccanografico -OMISSIS-), v. all. 3; - D.D.G. -OMISSIS- per l’indirizzo Istituto tecnico economico - amministrazione, finanza e marketing (codice meccanografico -OMISSIS-) composto dalle sezioni - amministrazione, finanza e marketing - amministrazione, finanza e marketing – sistemi informatici aziendali, v. all. 4; - D.D.G. -OMISSIS- per l’indirizzo Istituto tecnico tecnologico - costruzioni, ambiente e territorio (codice meccanografico -OMISSIS-), v. all. 5: - D.D.G. -OMISSIS- per l’indirizzo Istituto professionale servizi commerciali (codice meccanografico -OMISSIS-), v. all. 6. Nonché - della nota protocollo nr. -OMISSIS- recante “Revoche della parità scolastica e illegittimità dello svolgimento degli esami integrativi o di idoneità” con cui la RSAI ha vietato alla istituzione ricorrente di svolgere “gli esami integrativi o di idoneità, a pena di invalidità degli stessi per violazione degli articoli 4, comma 1, e 5 Comma 1, del D.M. n. 5/2021”, v. all. 7; - della nota protocollo nr. -OMISSIS- con cui viene impartito l’ordine di riconsegna urgente della documentazione amministrativa della scuola ad altro istituto statale, v. all. 8. - della nota protocollo nr. -OMISSIS- recante Comunicazione relativa allo svolgimento degli esami di idoneità/integrativi (circolare n. -OMISSIS-) per cui “A seguito della nota assessoriale prot. -OMISSIS- con la quale si trasmettono i D.D.G. di revoca della parità scolastica di codesta istituzione paritaria si comunica che alla luce del D.M. 5/2021 gli esami di idoneità/integrativi, la cui documentazione (modello Q) è stata trasmessa allo scrivente ufficio, non potranno essere svolti per tutti gli indirizzi attivi.”, v. all. 8 e della ora citata circolare -OMISSIS-) nella parte in cui possa autorizzare l’interpretazione fornita dall’Amministrazione resistente v. all. 9; Nonché - del DM n. 267 del 2007 avente ad oggetto «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27» avente efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua, laddove avalli l’interpretazione delle P.A. resistenti. - del DM n. 83 del 2008, avente efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua, recante “Linee guida per l’attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento”, avente efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua, laddove avalli l’interpretazione delle P.A. resistenti - del DM n. 5 del 2021 avente efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua, recante “Decreto Ministeriale concernente gli esami integrativi e gli esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione”, avente efficacia su tutto il territorio nazionale, ove occorra in parte qua, laddove avalli l’interpretazione delle P.A. resistenti ed in particolare dell’art. 3.7 del DM 267/2007 e dell’art. dell’art. 5, comma 10 lett. c) del DM 83/2008, nella parte in cui, illegittimamente, possano consentire l’interpretazione fornita dalla RSAI per la sussistenza di gravi irregolarità di funzionamento asseritamente insanabili, quali atti presupposti e così come recepiti nei provvedimenti di revoca col presente atto parimenti impugnati “a conclusione dell’anno scolastico 2023-24”, comunicati con nota prot. nr. -OMISSIS- – v. cit. all. 1 – con cui sono stati trasmessi i provvedimenti “conclusivi del procedimento avviato con nota -OMISSIS-. Nonché del paragrafo 5.10 ultimo comma e degli artt. 4-6 del DM n. 5/21, ove illegittimamente, possano consentire l’interpretazione fornita dall’ RSAI nella parte in cui, nel caso di revoca decorrente dall’a.s. successivo alla sua adozione e, pur “salvi gli effetti già prodotti dal provvedimento di riconoscimento della parità precedentemente adottato. Nei casi di cui alle lettere a) e) ed f) del comma 10, le classi attivate possono mantenere la parità fino alla conclusione del corso” non ricomprenda tra l’attività didattica consentita quella di cui agli esami c.d. di integrativi-idoneità, così come recepito, oltre che nei decreti sopra indicati, nel provvedimento oggi parimenti impugnato ovverosia: Nonché - della DDG -OMISSIS- con cui è stata approvata l’intesa sottoscritta in data 2 agosto 2023 tra l’USR - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e la Regione Siciliana – Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio per lo svolgimento di attività ispettiva finalizzata ad accertare eventuali irregolarità di funzionamento delle istituzioni scolastiche paritarie e non paritarie ovvero al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della parità e, per le scuole non paritarie, per la loro inclusione e/o per il mantenimento nell’elenco regionale parimenti impugnata agli artt. 6 e 7, v. all. 11 e 12; - del parere per quanto ignoto prot. nr. -OMISSIS- con cui l’USR servizio ispettivo atto presupposto ai gravati DDG -OMISSIS-conferma le proposte di revoca delle concesse parità scolastiche; - nonché ancora della sopra richiamata nota -OMISSIS-di accompagnamento dei decreti di revoca della parità del -OMISSIS- ove dispone che “-OMISSIS-”, v. cit. all. 1: - della comunicazione di avvio procedimento revoca nota prot. Nr. -OMISSIS-, v. all. 13; - della relazione ispettiva nr. -OMISSIS- – all. 14 – e del pedissequo parere conclusivo nr. -OMISSIS- seppur richiamato non allegato ed ignoto e sconosciuto, nonché della parimenti gravata comunicazione di accompagnamento prot. nr. -OMISSIS-, v. all. 15; - nonché di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali ai predetti provvedimenti anche se ignoti e/o sconosciuti. - della relazione recante “OGGETTO : Affare legale -OMISSIS- c/ Ministero dell'Istruzione e del merito e Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale - ricorso al T.A.R. con sospensiva” depositata in giudizio il 4.04.2025 e successivamente conosciuta, con la quale la P.A. “-OMISSIS-”, v. all. 1. - nonché di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali ai predetti provvedimenti anche se ignoti e/o sconosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di revoca della parità scolastica per più indirizzi di studio, nonché atti conseguenti sul divieto di svolgere esami integrativi o di idoneità e sulla riconsegna della documentazione amministrativa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'istituzione scolastica ha impugnato le revoche della parità scolastica disposte a conclusione dell'anno scolastico 2023-2024 per vari indirizzi liceali, tecnici e professionali, unitamente agli atti con cui l'amministrazione ha vietato lo svolgimento di esami integrativi o di idoneità e ordinato la riconsegna della documentazione scolastica. Sono stati inoltre contestati, in parte qua, il D.M. n. 267/2007, il D.M. n. 83/2008, il D.M. n. 5/2021 e l'intesa tra l'Ufficio scolastico regionale e la Regione Siciliana relativa alle attività ispettive. I motivi dedotti hanno riguardato: l'erronea qualificazione delle irregolarità riscontrate come gravi e insanabili; violazione della disciplina sulla parità scolastica e degli artt. 3, 4, 33, 34, 41 e 97 Cost.; eccesso di potere per travisamento, erroneità dei presupposti, sviamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e sproporzionalità; difetto di istruttoria e motivazione; violazione delle garanzie partecipative e degli artt. 1, 3, 7, 10 e 10-bis l. n. 241/1990; intempestività dell'intervento; asserita insussistenza dei requisiti per la revoca. Le irregolarità contestate dall'amministrazione comprendevano, tra l'altro, erogazione di servizi non autorizzati, superamento della capienza delle classi, strutture non a norma, docenti privi di abilitazione o di titoli idonei, insegnamenti non coerenti con le abilitazioni, irregolarità nei registri, uso distorto del volontariato, violazioni sulle iscrizioni, contratti privi dell'indicazione della classe di concorso, errato inquadramento del personale amministrativo, mancanza di nulla osta degli alunni, irregolarità del PTOF e irregolarità contabili. Con il primo atto per motivi aggiunti la ricorrente ha contestato la relazione depositata dall'amministrazione; con il secondo ha impugnato le comunicazioni che vietavano lo svolgimento degli esami di idoneità e integrativi per l'anno scolastico 2025-2026.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure e prescindendo dall'esame delle eccezioni di improcedibilità e inammissibilità sollevate dall'amministrazione. Ha ritenuto rispettate le garanzie procedimentali: l'amministrazione regionale, titolare della competenza in materia di riconoscimento, modifica e revoca della parità scolastica, si è avvalsa degli uffici periferici ministeriali sulla base di un'intesa, mantenendo la titolarità delle decisioni. L'amministrazione regionale ha verificato e autonomamente valutato le risultanze ispettive, condividendole motivatamente nei provvedimenti finali. La comunicazione di avvio indicava puntualmente le irregolarità ritenute insanabili e consentiva all'istituto di presentare osservazioni e documenti; le controdeduzioni sono state esaminate, ma ritenute insufficienti, e i provvedimenti hanno dato conto sia delle osservazioni sia delle ragioni della loro inidoneità a superare le irregolarità. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, quando le irregolarità compromettono irrimediabilmente l'offerta formativa e sono insanabili, non sussiste l'obbligo di assegnare all'istituto un termine per regolarizzare la situazione. Il secondo atto per motivi aggiunti, relativo agli esami di idoneità e integrativi, è stato ritenuto infondato nel merito per le medesime ragioni, senza necessità di decidere la questione della sua eventuale improcedibilità derivante dal mancato annullamento delle revoche. È stata lasciata ferma la facoltà dell'amministrazione di valutare il consolidamento, a tutela degli studenti, degli effetti dell'attività svolta nell'anno scolastico 2024-2025 in forza della precedente misura cautelare. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
l. 10 marzo 2000, n. 62
La disciplina della parità scolastica costituisce il quadro normativo di riferimento per la verifica dei requisiti e per l'adozione delle revoche.
D.M. 21 novembre 2007, n. 267
Disciplina le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento; è richiamato quanto alla verifica delle irregolarità e alla revoca.
D.M. 10 ottobre 2008, n. 83
Stabilisce le linee guida per l'attuazione della disciplina sulla parità scolastica e costituisce parametro per la valutazione delle irregolarità e delle garanzie procedimentali.
D.M. n. 5/2021
Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l’istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.
La disciplina degli esami di idoneità collega lo svolgimento degli esami alla scelta dell'istituzione scolastica presso la quale il candidato frequenterà successivamente; il TAR ha ritenuto infondata la pretesa della scuola cui era stata revocata la parità di svolgere tali esami per l'anno scolastico successivo.
art. 4, comma 1, lett. k), l.r. 20 giugno 2019, n. 10
Attribuisce all'amministrazione regionale la competenza esclusiva in materia di riconoscimento, modifica e revoca della parità scolastica.
d.P.R. 14 maggio 1985, n. 246
È richiamato quale fondamento della competenza e del procedimento in materia di parità scolastica, anche con riferimento alla previa condivisione delle risultanze ispettive.
artt. 1, 7, 10 e 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Le garanzie di comunicazione dell'avvio, partecipazione e presentazione delle osservazioni risultano rispettate quando l'interessato riceve l'indicazione puntuale delle irregolarità e può controdedurre, e l'amministrazione esamina e valuta le controdeduzioni nel provvedimento finale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha giustificato l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi nella pubblicazione della sentenza.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione regionale è titolare della competenza in materia di riconoscimento, modifica e revoca della parità scolastica, può avvalersi degli uffici ispettivi periferici del Ministero sulla base di un'intesa, purché conservi la titolarità della decisione finale, verifichi autonomamente le risultanze ispettive e ne condivida motivatamente il contenuto nel provvedimento conclusivo.
- Le garanzie partecipative nel procedimento di revoca della parità scolastica sono rispettate quando la comunicazione di avvio indica in modo puntuale le irregolarità contestate, assegna un termine per presentare osservazioni e documenti e il provvedimento finale dà conto dell'esame delle controdeduzioni e delle ragioni per cui esse non superano le irregolarità accertate.
- Quando le irregolarità accertate compromettono in modo irrimediabile l'offerta formativa e risultano insanabili, l'amministrazione non è tenuta ad assegnare all'istituzione scolastica un ulteriore termine per la regolarizzazione prima di revocare la parità scolastica.
- La revoca della parità scolastica può essere legittimamente fondata su una pluralità di irregolarità concernenti l'offerta formativa, il personale docente, la capienza e conformità delle strutture, la documentazione scolastica, le iscrizioni, l'organizzazione amministrativa e la trasparenza contabile, quando tali irregolarità siano adeguatamente accertate e valutate dall'amministrazione competente.
- La sospensione cautelare degli effetti di una revoca della parità scolastica limitata a uno specifico anno scolastico non produce effetti ultrattivi per gli anni scolastici successivi; la possibilità di svolgere esami integrativi o di idoneità nell'anno successivo deve essere valutata alla luce della permanenza dei requisiti e della disciplina che collega l'esame alla successiva frequenza presso l'istituzione prescelta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 41/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 42/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 43/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →