Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40313/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e per bancarotta semplice, in qualità di amministratore unico e liquidatore della "Eta società consortile ari in liquidazione". Il ricorrente ha dedotto: 1) omessa motivazione circa il contenuto delle dichiarazioni di un teste a difesa; 2) insufficienza del quadro probatorio e errata attribuzione di responsabilità nonostante l'affidamento su terzi (commercialista e curatore fallimentare); 3) eccessiva severità della determinazione della pena principale e del trattamento sanzionatorio, mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e applicazione di circostanze aggravanti (art. 219 L. fall.) non contestate espressamente. Inoltre censura la durata delle pene accessorie "fallimentari" fissata in dieci anni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i primi motivi in gran parte inammissibili per genericità e perché tentano una rivalutazione del merito, attività non consentita in sede di legittimità; ha richiamato il principio secondo cui l'imprenditore/amministratore ha l'obbligo di vigilanza sui delegati e non è esente da responsabilità salvo prova rigorosa della diligenza. Ha inoltre ritenuto infondata la censura circa la mancata contestazione formale dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n.1, L. fall., poiché la pluralità dei fatti nel capo d'imputazione la comprende implicitamente. Tuttavia, ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari (originariamente fissate in 10 anni), alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 L. fall. (Corte Cost. n.222/2018) e della giurisprudenza che impone al giudice di merito di rideterminare la durata in concreto con criteri di cui all'art. 133 c.p.; per il resto la condanna e la dosimetria della pena principale sono passate in giudicato. Non essendosi verificata la totale soccombenza del ricorrente, questi non è stato condannato al pagamento delle spese processuali né a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare (L. fall.)

    La circostanza aggravante per pluralità di fatti di bancarotta è implicitamente contenuta nella descrizione della pluralità dei reati nel capo d'imputazione; non è necessaria la sua contestazione espressa per garantire il diritto di difesa.

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare (L. fall.)

    La disposizione, nella formulazione che fissava automaticamente la durata in 10 anni, è stata dichiarata incostituzionale (Corte Cost. n.222/2018). Ne consegue che la durata delle pene accessorie non può più essere conservata in base alla norma dichiarata illegittima e deve essere rideterminata concretamente dal giudice di merito secondo i criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    Criteri che il giudice di merito deve applicare per determinare in concreto la durata delle pene accessorie quando la legge non fissa una misura predeterminata.

  • art. 37 c.p.

    Non si deve determinare la durata delle pene accessorie in rapporto automatico alla durata della pena principale; la determinazione richiede autonoma valutazione del giudice di merito.

  • art. 581, co. 1, lett. d) c.p.p.

    Richiede che i motivi di impugnazione siano esposti in forma specifica, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; la loro genericità determina inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 591, co. 1, lett. c) c.p.p.

    Conferma che la violazione dell'art. 581 c.p.p. determina l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di specificità dei motivi.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Limita l'alveo di censura consentito in Cassazione: non è deducibile il travisamento del fatto che comporterebbe una rivalutazione del merito, attività preclusa al giudice di legittimità.

  • art. 522 c.p.p.

    La contestazione degli elementi dell'imputazione deve consentire all'imputato di conoscere l'accusa; nel caso di pluralità di reati, taluni elementi aggravanti possono ritenersi implicitamente noti dalla descrizione dei fatti.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici: critiche generiche o mera rivalutazione del compendio probatorio sono inammissibili.
  • L'amministratore o l'imprenditore ha un obbligo di vigilanza sui delegati; non può esonerarsi dalla responsabilità limitandosi a dire di aver fatto affidamento su terzi, salvo fornire una prova rigorosa di aver esercitato la necessaria diligenza.
  • La mancata contestazione formale di una circostanza aggravante collegata alla pluralità di fatti non impedisce in genere la sua applicazione se gli elementi della stessa risultano implicitamente dal capo d'imputazione.
  • Se una norma che fissava la durata delle pene accessorie è stata dichiarata incostituzionale, la Corte di legittimità annulla limitatamente a quel punto e rinvia al giudice di merito per la rideterminazione della durata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la Cassazione non sostituisce il giudice di merito nella determinazione discrezionale.
  • Le doglianze sulla quantificazione della pena e sul riconoscimento delle attenuanti devono essere documentate con argomentazione puntuale e non generica per essere esaminate in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.