Cassazione Penale, Ordinanza n. 02603/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto personalmente da un condannato avverso l'ordinanza del 1 settembre 2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma. Dal testo non emergono i motivi sostanziali del gravame sul merito del provvedimento di sorveglianza, poiché la Corte si arresta su un vizio processuale preliminare: il ricorso e la notifica del provvedimento impugnato sono successivi al 4 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha escluso la possibilità per l'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione. Ne consegue che l'atto avrebbe dovuto essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, rilevando che, per i provvedimenti notificati e i ricorsi proposti dopo il 4 agosto 2017, non è più consentita la proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato o del condannato; l'atto deve essere sottoscritto da difensore abilitato ex artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
Dopo la legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato/condannato.
art. 613, comma 1, c.p.p.
L'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Il ricorso può essere dichiarato inammissibile de plano quando risulta un vizio processuale ostativo evidente, come la proposizione personale non consentita.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha eliminato la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione per gli atti successivi alla sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Per i provvedimenti notificati e i ricorsi proposti dopo il 4 agosto 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato non può essere sottoscritto personalmente, ma richiede la firma di un difensore cassazionista.
- La mancanza della sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale integra una causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile de plano.
- Quando l'inammissibilità discende da un vizio processuale evidente e immediatamente verificabile, la Corte può definirla senza contraddittorio ulteriore.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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