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Sentenza

Sentenza n. 516/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza DEI TITOLI ESECUTIVI EMESSI IN MATERIA DI "Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente".

Giustizia amministrativa202502487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito a sentenze esecutive che disponevano il pagamento di somme relative alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto congiuntamente un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle rispettive sentenze esecutive, chiedendo il pagamento delle somme liquidate in loro favore, comprese le spese legali distratte al difensore. Le sentenze erano state prodotte in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificate via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Alla data del ricorso era inoltre inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. L'Amministrazione, pur costituitasi formalmente opponendosi, non ha contestato l'omesso adempimento ai titoli giudiziali.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare esecuzione alle sentenze e di pagare ai singoli ricorrenti le somme rispettivamente liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari al pagamento a spese dell'Amministrazione inadempiente; il relativo compenso è stato ritenuto compreso nel trattamento dell'amministrazione di appartenenza. È stata inoltre prevista, per una beneficiaria indicata nel dispositivo, una somma ulteriore pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in complessivi 800 euro per ciascun ricorrente, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla refusione del contributo unificato. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, se necessario, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione è stato considerato dal giudice tra i presupposti di rito per la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La produzione delle sentenze in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione forzata dei titoli giudiziali.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È stato applicato per la dimidiazione dei parametri relativi alla liquidazione delle spese professionali, ulteriormente ridotte in ragione della serialità e della limitata complessità della controversia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la produzione del titolo giudiziale in copia attestata conforme all'originale e la sua notificazione all'amministrazione soccombente, unitamente al decorso infruttuoso del termine previsto dalla legge per l'adempimento, integrano i presupposti processuali per ordinare l'esecuzione del giudicato quando l'inadempimento dell'amministrazione non sia contestato.
  • Accertata l'inottemperanza a un titolo giudiziale esecutivo, il giudice amministrativo può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia, indicando termine e modalità dell'intervento sostitutivo.
  • Il commissario ad acta individuato in un dipendente pubblico, quando svolge funzioni connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, non ha diritto a un compenso ulteriore rispetto al trattamento già percepito presso tale amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la liquidazione delle spese può essere ridotta in presenza di controversie seriali e prive di particolare difficoltà interpretativa o applicativa, anche considerando le difficoltà operative dell'amministrazione nell'esecuzione generalizzata di titoli giudiziali analoghi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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