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Sentenza

Sentenza n. 6269/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202400088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fondato su una segnalazione all'autorità giudiziaria per associazione per delinquere e riciclaggio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, ha impugnato il diniego ministeriale deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Ha sostenuto che gli elementi posti a fondamento del diniego consistevano in mere notizie di reato, non seguite da una condanna penale, e che tali elementi non fossero sufficienti a giustificare il rigetto. Ha inoltre lamentato l'omessa valutazione complessiva della propria condotta e del proprio inserimento nel tessuto economico e sociale italiano, anche in ragione della residenza ultradecennale. La segnalazione riguardava associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416 c.p. e riciclaggio ai sensi dell'art. 648-bis c.p., entrambi risalenti al 2022 e quindi ricompresi nel periodo di osservazione anteriore alla domanda.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ritenuto legittimo il diniego. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione non costituisce un diritto automatico al ricorrere della residenza decennale, ma implica un'ampia valutazione discrezionale di alta amministrazione circa l'integrazione del richiedente, la sua irreprensibilità e la capacità di rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale. Il giudice ha ritenuto sufficiente l'istruttoria e adeguata la motivazione ministeriale, valorizzando la gravità dei reati contestati, il loro elevato allarme sociale e la loro collocazione temporale ravvicinata rispetto alla domanda. La mancanza di una condanna penale non impedisce, secondo il TAR, la valutazione amministrativa negativa delle risultanze penali o delle mere notizie di reato, poiché l'accertamento amministrativo persegue una finalità diversa da quella penale ed è diretto a formulare una prognosi sull'affidabilità, sull'assimilazione dei valori fondamentali e sulla futura integrazione del richiedente. Il sindacato giurisdizionale resta estrinseco e non può sostituire la valutazione amministrativa, salvo evidente travisamento, illogicità o irragionevolezza, non riscontrati nel caso concreto. La residenza ultradecennale e l'inserimento economico-sociale sono stati ritenuti meri presupposti o condizioni ordinarie, non sufficienti a superare gli elementi di inaffidabilità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992

    la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza legale decennale costituisce un presupposto per presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione resta oggetto di ampia valutazione discrezionale e prognostica sull'integrazione e sull'affidabilità del richiedente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Ministero ha previamente comunicato il preavviso di diniego; il testo non individua specifiche censure accolte riguardo a tale fase partecipativa.

  • art. 6 legge n. 91/1992

    la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione

    La previsione delle cause ostative alla cittadinanza per matrimonio è stata utilizzata quale elemento sistematico per evidenziare la rilevanza ostativa, a fortiori in sede di naturalizzazione, di condotte riconducibili a reati di particolare gravità.

  • art. 416 c.p.

    La gravità dell'associazione per delinquere e il relativo allarme sociale sono stati valorizzati come elementi idonei a fondare una prognosi negativa sull'affidabilità del richiedente.

  • art. 648-bis c.p.

    La gravità del riciclaggio e la pena edittale indicata nel provvedimento sono state considerate, insieme alla vicinanza temporale dei fatti, elementi concreti della valutazione negativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

Massime di principio

  • La residenza legale decennale prevista per la cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce soltanto il presupposto per proporre la domanda e non attribuisce un diritto automatico alla concessione, che resta subordinata a una valutazione discrezionale di interesse pubblico sull'integrazione e sull'affidabilità del richiedente.
  • Il diniego della cittadinanza per naturalizzazione può essere fondato anche su mere notizie di reato o su risultanze penali non sfociate in una condanna, purché l'amministrazione le valuti nell'ambito di un'istruttoria sufficiente e le utilizzi per una prognosi motivata sull'affidabilità, sull'assimilazione dei valori fondamentali e sulla futura integrazione del richiedente.
  • La valutazione amministrativa della condotta del richiedente ai fini della cittadinanza è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale e non richiede il medesimo standard probatorio proprio del giudizio penale, poiché non ha natura sanzionatoria ma prognostica e preventiva.
  • Nella motivazione del diniego assumono rilievo la natura e la gravità dei reati, il relativo allarme sociale, lo stadio del procedimento penale e la distanza temporale dei fatti dalla domanda; tali elementi devono essere considerati in modo complessivo e non atomistico.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza, quale atto di alta amministrazione, è limitato al controllo estrinseco di sufficienza istruttoria, veridicità dei fatti, logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità, senza possibilità di sostituire la propria valutazione a quella ministeriale.
  • La residenza ultradecennale e l'inserimento economico-sociale del richiedente costituiscono, di regola, presupposti o condizioni ordinarie della domanda e non sono sufficienti, da soli, a neutralizzare elementi recenti e gravi indicativi di possibile inaffidabilità.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzione

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