Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6150/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di condanna (reato ex art. 590-bis c.p.) per lesioni personali gravi cagionate, secondo i giudici di merito, effettuando una manovra di retromarcia senza le necessarie cautele e violando l'art. 154 Codice della Strada. In Cassazione la Toti ha dedotto, in sintesi: travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione; violazione dei criteri di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.); mancata indicazione della regola cautelare specifica violata (ossia deduzione di colpa in via generale senza individuare la norma concreta violata); la bassa entità dell'urto e l'età avanzata della persona offesa (Lucia Riccucci) avrebbero spiegato le lesioni, per cui non vi sarebbe prova di negligenza, imprudenza o imperizia dell'imputata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e volti a rievocare fatti e valutazioni di merito, valutazioni che non sono sindacabili in sede di legittimità. Ha confermato la correttezza e la coerenza del percorso motivazionale dei giudici di merito, che avevano ricostruito la dinamica e ravvisato profili di colpa generica e specifica (violazione dell'art. 154 C.d.S.) nelle manovre di retromarcia. La Cassazione ha inoltre richiamato il principio secondo cui la manovra di retromarcia deve essere eseguita con estrema cautela, lentamente e con controllo dello spazio retrostante, rinunciando alla manovra se non è possibile effettuarla in sicurezza. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 590-bis c.p.

    Norma applicata per la riconducibilità delle lesioni personali gravi a responsabilità colposa del conducente; la condanna è stata fondata sulla ricostruzione colposa della condotta nella manovra di retromarcia.

  • art. 154 D.lvo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    La Corte ha ritenuto violata la norma che impone di assicurarsi di poter effettuare manovre (tra cui la retromarcia) senza creare pericolo; la giurisprudenza richiede estrema cautela, lentezza, controllo dello spazio retrostante e, se necessario, ricorso a terzi o rinuncia alla manovra.

  • art. 43 c.p.

    Richiamata per il principio che la colpa si concreta in negligenza, imprudenza o imperizia e che occorre la violazione di una norma cautelare oggettiva; la valutazione della prevedibilità ed evitabilità dell'evento è centrale per la colpevolezza colposa.

  • art. 192 c.p.p.

    La Corte ha osservato che censure generiche sulla valutazione della prova e mere riproposizioni di doglianze di merito non sono ammissibili in Cassazione; inoltre la violazione di tale disposizione, se non sanzionata espressamente, non costituisce, di per sé, motivo efficace di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso e alle spese processuali, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Legge n. 134/2021 e d.lgs. attuativi (riforma Cartabia)

    Richiamata la questione della procedibilità per le lesioni stradali (passaggio a procedibilità a querela), ma la Corte ha ritenuto irrilevante l'entrata in vigore della riforma rispetto all'inammissibilità del ricorso; inoltre la giurisprudenza di legittimità (Sez. Un.) chiarisce che, nei giudizi di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude l'obbligo di adottare le procedure previste per le nuove condizioni di procedibilità.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita la rinnovazione della valutazione dei fatti: i motivi generici che ripropongono censure di merito sono inammissibili.
  • La mera esistenza di lesioni non prova automaticamente l'assenza di colpa del conducente: la colpa colposa può essere desunta anche da una manovra negligente (es. retromarcia) che abbia causato la caduta della vittima.
  • In incidenti da retromarcia si applica rigorosamente l'art. 154 C.d.S.: il conducente deve eseguire la manovra con estrema cautela, lentamente e con controllo dello spazio retrostante; se non può farlo in sicurezza deve rinunciare alla manovra o avvalersi di aiuto.
  • È necessario che l'accusa individui, ove possibile, la regola cautelare concreta ritenuta violata; però la contestazione può anche fondarsi su profili di colpa generica quando le risultanze dimostrino negligenza, imprudenza o imperizia.
  • Le doglianze processuali che non sono sanzionate come nullità o viziate da profili espressamente tassativi (art. 606 c.p.p.) difficilmente reggono in sede di legittimità.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile la parte ricorrente può essere condannata alle spese e a una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.), salvo che non sia rilevata assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
  • La prova della dinamica e le valutazioni dei testimoni e del giudice di merito, se organiche e non manifestamente illogiche, sono insindacabili in sede di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.