Sentenza del 28/10/2020 n. 23686 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ONLUS impugnava l'obbligo di pagamento del contributo unificato per il ricorso amministrativo, sostenendo che le norme agevolative (DPR 642/1972 art.27-bis e L.266/1991 art.8) esentano anche gli atti processuali e che l'estensione del contributo unificato viola principi costituzionali (artt.3,24,53,81,97 Cost.), il diritto di accesso alla giustizia e norme europee (Convenzione di Aarhus e direttive CE). Contestava inoltre l'estensione del contributo ai 'motivi aggiunti' e denunciava contrasto con precedenti giurisprudenziali favorevoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto che: le agevolazioni fiscali previste da DPR 642/1972 art.27-bis vanno interpretate restrittivamente e si riferiscono ad atti amministrativi (non agli atti processuali); il contributo unificato (DPR 115/2002) ha natura di tributo erariale sostitutivo dei precedenti oneri giudiziari e la sua debenza si valuta sulla base dell'oggetto del procedimento e delle esenzioni tassativamente elencate, non sulla qualità soggettiva dell'attore; le censure costituzionali e il rinvio pregiudiziale alle corti europee sono infondate perché il sistema prevede già tutele (esenzioni specifiche, gratuito patrocinio) e non ostacola l'accesso effettivo alla giustizia; inoltre la giurisprudenza consolidata conferma l'interpretazione restrittiva. Condanna la ricorrente alle spese (Euro 900,00) e dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza integrale in grado d'impugnazione.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, articolo 1
Sono soggetti alla imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa.
La Corte richiama la disciplina generale dell'imposta di bollo per evidenziare che le esenzioni vanno interpretate con rigore e che l'ambito applicativo va desunto dalla tariffa e dall'elencazione normativa.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, articolo 27-bis (tabella B)
Atti, documenti, istanze, contratti nonchè copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
L'articolo riconosce esenzioni soggettive ma la Corte interpreta il termine 'atti' come riferito a tipologie amministrative/documentali e non agli atti processuali; l'elencazione è tassativa.
Legge 11 agosto 1991, n. 266, articolo 8
Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato ... e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
La norma agevolativa per il volontariato non comprende, secondo la Corte, gli atti processuali: l'esenzione riguarda atti connessi alla gestione e all'attività amministrativa, non gli atti giudiziari.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 9
E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile ... nel processo amministrativo ...
Stabilisce la regola generale della debenza del contributo unificato per i procedimenti; la Corte lo considera la norma primaria che impone l'onere salvo le esenzioni fissate dagli articoli successivi.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 10
Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa ..., nonchè alcune categorie di processi specificamente indicate.
L'articolo elenca casi specifici di esenzione; la Corte ne ricava che le esenzioni al contributo sono determinate dall'oggetto del procedimento e sono tassative, non generalizzabili sulla base della sola qualifica soggettiva.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater
Il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto ... della sussistenza dei presupposti ... per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Prevede e disciplina la facoltà di imporre al soccombente in grado d'impugnazione il pagamento di un ulteriore contributo; la Corte applica tale disposizione nella sentenza di rigetto.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali ed esenzioni sono di stretta interpretazione: se la norma non menziona espressamente atti processuali, l'esenzione non si estende automaticamente ai ricorsi.
- Il contributo unificato ha natura tributaria/erariale e sostituisce i precedenti oneri giudiziari; la sua debenza si valuta con riferimento all'oggetto del giudizio e alle esenzioni tassativamente previste.
- L'esenzione non può essere riconosciuta sulla sola base della qualità soggettiva dell'attore (es. ONLUS): il legislatore seleziona i casi meritevoli per l'oggetto del procedimento, non per il soggetto.
- Le censure costituzionali e di diritto UE che invocano l'accesso alla giustizia difficilmente prevalgono se esistono misure alternative (es. gratuito patrocinio) e se l'onere non determina un'effettiva preclusione all'accesso al giudice.
- In ipotesi di dubbi sull'applicabilità di esenzioni per ricorsi ambientali o di interesse pubblico, verificare prima se il procedimento ricade nelle fattispecie espressamente esentate dal DPR 115/2002 art.10 (o in disposizioni di recepimento della Convenzione di Aarhus); altrimenti l'esenzione è improbabile.
- Chi agisce in giudizio deve considerare il rischio di condanna alle spese e l'eventuale applicazione dell'ulteriore contributo in caso di soccombenza integrale in grado d'impugnazione.
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