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Sentenza

Sentenza n. 2808/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 01139/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sez. II, che aveva accolto il ricorso della seconda classificata e annullato l'aggiudicazione al RTI Ceruolo per asserita mancanza dell'autorizzazione ambientale richiesta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda una procedura per l'affidamento triennale del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca nella provincia di Foggia. Il TAR aveva ritenuto che il RTI Ceruolo, primo classificato, fosse privo dell'autorizzazione ambientale necessaria, accogliendo il ricorso della seconda classificata RTI Diciomma. L'UTG di Foggia ha appellato sostenendo che l'autorizzazione era richiesta soltanto agli operatori che avessero scelto di svolgere anche l'attività, facoltativa e aggiuntiva, di demolizione e rottamazione, non compresa nell'oggetto specifico dell'appalto. Il RTI Diciomma ha proposto appello incidentale deducendo: omessa indicazione, da parte del RTI Ceruolo, dei costi della manodopera e della sicurezza aziendale; insostenibilità dei costi del lavoro emersa nel subprocedimento di verifica dell'anomalia; mancata indicazione di una sede secondaria nel certificato camerale; superiorità della propria offerta tecnica rispetto a quella del RTI Ceruolo. Il RTI Ceruolo ha chiesto l'accoglimento dell'appello principale e il rigetto dell'appello incidentale.

La decisione

L'appello principale è stato accolto. Il Consiglio di Stato ha interpretato la lex specialis nel senso che l'autorizzazione ambientale era richiesta esclusivamente agli operatori che avessero svolto direttamente l'attività facoltativa di demolizione e rottamazione. Poiché il RTI Ceruolo aveva dichiarato di svolgere soltanto recupero, custodia e acquisto dei veicoli, affidando eventualmente a terzi la demolizione e rottamazione, esso non era tenuto a possedere tale autorizzazione ai fini della partecipazione alla gara. L'appello incidentale è stato integralmente rigettato. Quanto ai costi della manodopera e della sicurezza, il Collegio ha ritenuto applicabile l'eccezione alla regola della separata indicazione, poiché il modello informatico predisposto dalla stazione appaltante non consentiva materialmente l'inserimento di tali voci e il disciplinare imponeva il rispetto del modello generato dal sistema a pena di esclusione. Non sussisteva quindi un onere di chiedere chiarimenti, predisporre un file separato o impugnare immediatamente la lex specialis, trattandosi di un problema operativo del sistema e non di una clausola illegittima o immediatamente escludente. La censura sui costi del lavoro è stata respinta perché generica e inidonea a dimostrare la manifesta illogicità o erroneità della valutazione di non anomalia, fondata anche sulle economie di scala evidenziate dall'Ispettorato del lavoro. La censura relativa alla sede secondaria è stata respinta perché la lex specialis richiedeva la coerenza dell'iscrizione camerale con le attività oggetto di gara, non la completezza dei dati relativi alle sedi, e l'effettiva disponibilità dell'area di deposito era stata comunque accertata mediante sopralluogo. È stata infine respinta la censura sulla maggiore qualità dell'offerta Diciommo, in quanto attinente alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante e sostenuta da deduzioni generiche, senza dimostrazione di macroscopici errori o illogicità. Il giudizio positivo di non anomalia può essere motivato anche per relationem mediante richiamo alle risultanze istruttorie e alle giustificazioni dell'impresa. La sentenza del TAR è stata riformata, il ricorso di primo grado è stato integralmente respinto e l'aggiudicazione al RTI Ceruolo è stata confermata. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 214-bis d.lgs. 285/1992

    servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo o confisca

    Individua il quadro normativo del servizio oggetto della procedura di gara.

  • art. 208 d.lgs. 152/2006

    possesso dell'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti

    Il requisito autorizzatorio ambientale è stato previsto dalla lex specialis soltanto per gli operatori che svolgono direttamente demolizione e rottamazione.

  • art. 10 d.lgs. 36/2023

    Esprime il principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, impedendo l'esclusione per una difformità del certificato camerale non incidente sul requisito sostanziale richiesto.

  • art. 80 d.lgs. 50/2016

  • Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 8

    La mancata separata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza comporta, in via generale, l'esclusione e non è sanabile con il soccorso istruttorio; fa eccezione l'oggettiva impossibilità di indicazione determinata dalla lex specialis o dai modelli predisposti.

    Richiamata per individuare la regola generale e l'eccezione fondata sull'oggettiva impossibilità materiale di inserire i costi.

  • art. 95 d.lgs. 50/2016

Massime di principio

  • Quando la lex specialis distingue tra prestazioni principali e prestazioni aggiuntive e facoltative, il requisito abilitativo previsto esclusivamente per la prestazione aggiuntiva non è richiesto all'operatore che non dichiari di svolgerla direttamente, anche se la prestazione può essere affidata a terzi secondo le regole di gara.
  • La mancata separata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza determina normalmente l'esclusione, senza possibilità di soccorso istruttorio; tuttavia, quando il modello predisposto dalla stazione appaltante non consente materialmente l'inserimento delle voci e il suo rispetto è imposto a pena di esclusione, l'omissione è giustificata dall'oggettiva impossibilità e deve essere consentita la regolarizzazione o la ricostruzione successiva del dato.
  • Il concorrente non è tenuto a chiedere chiarimenti né a impugnare immediatamente la lex specialis quando l'omissione dei costi dipende da un malfunzionamento operativo del sistema di presentazione dell'offerta, anziché da una clausola normativa ambigua, onerosa o immediatamente escludente.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni relative alla congruità, affidabilità e concreta eseguibilità dell'offerta è limitato ai casi di manifesta illogicità, palese erroneità o macroscopica contraddittorietà; deduzioni generiche della concorrente non sono sufficienti a superare la valutazione della stazione appaltante.
  • Il giudizio favorevole di non anomalia non richiede una motivazione specifica ed estesa e può essere motivato per relationem mediante il richiamo alle risultanze del subprocedimento e alle giustificazioni dell'offerente.
  • Il principio di tassatività delle cause di esclusione impedisce di escludere un concorrente per l'incompletezza del certificato camerale relativa a dati non richiesti dalla lex specialis, quando sia comunque dimostrata la coerenza dell'attività iscritta con l'oggetto dell'appalto e l'effettiva disponibilità dei mezzi necessari.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCosti della manodopera e oneri di sicurezzaCause di esclusione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneConcorrenza ed evidenza pubblicaSoccorso istruttorio

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