Cassazione Penale, Sentenza n. 36010/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva confermato la condanna di Proietti per minaccia e lesioni volontarie ai danni di Luca Romani. Due motivi: 1) violazione dell'art. 125 c.p.p. con censura del giudizio di attendibilità della persona offesa, basato anche su dichiarazioni rese successivamente ai fatti alla Polizia Giudiziaria; 2) violazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato escluderebbe l'obbligo di rifondere le spese processuali sostenute dalla parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile la richiesta di riesame del merito (valutazione di attendibilità) perché costituisce censura di motivazione preclusa dall'art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000; ha inoltre richiamato la conferma dell'attendibilità della persona offesa corroborata da fotografie scattate dalla Polizia Giudiziaria. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata, richiamando il principio per cui il patrocinio a spese dello Stato non esime l'imputato dall'obbligo di rifondere le spese processuali della parte civile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Contro il giudizio di attendibilità fondato su valutazioni di fatto non è consentita in cassazione una rivalutazione libera; le censure che mirano a rimettere in discussione la valutazione del merito sono inammissibili.
art. 4 d.P.R. n. 115/2002
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non comporta che l'Erario sia responsabile delle spese processuali della parte civile; l'obbligo di rifondere tali spese resta a carico dell'imputato se così disposto in sentenza.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di estensione del ricorso in cassazione rispetto ai motivi propinati in grado antecedente; il ricorso è stato formulato nei limiti previsti.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 18/12/2020 n. 176)
Norma richiamata per la disciplina delle memorie e della requisitoria scritta in Cassazione nel periodo emergenziale; dalla sentenza risulta che le parti non hanno chiesto discussione orale e che è stata prodotta requisitoria scritta del P.G.
art. 16 d.l. 30/12/2021 n. 228 (conv. L. 25/02/2022 n. 15)
Richiamato in relazione alla proroga della disciplina processuale emergenziale richiamata dalla Corte.
art. 39-bis d.lgs. 28/08/2000 n. 274
Principio che preclude la rimessione in Cassazione delle questioni che consistono in un vizio di motivazione relativo alla ricostruzione dei fatti; tale vizio non è sindacabile in cassazione se non per specifici profili di legge.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 47575/2016, Altoà; Sez. 4, n. 25854/2019, Pagano)
Precedenti utili: Altoà per la preclusione del sindacato di merito in cassazione; Pagano per il principio che il patrocinio a spese dello Stato non comporta l'onere per l'Erario delle spese della parte civile.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una libera rivalutazione della prova e dell'attendibilità delle persone: le censure che chiedono la riconsiderazione del fatto o della motivazione sono inammissibili per effetto dell'art. 39-bis d.lgs. 274/2000.
- Se la valutazione della credibilità è basata su elementi intrinseci e su prove corroborative (es. fotografie, referti), i giudici di merito hanno ampio potere di apprezzamento e le loro determinazioni sono difficilmente sindacabili in Cassazione.
- L'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non esonera l'imputato dall'obbligo di rifondere le spese processuali della parte civile cui sia stato condannato; il patrocinio gratuito è regime di assistenza dell'imputato, non copertura delle passività verso la controparte.
- In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e comminare una somma a favore della Cassa delle ammende se non emergono profili che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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