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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04951/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un incidente stradale per il quale una persona fisica agì per il risarcimento contro il ritenuto responsabile e la compagnia assicurativa. Nel corso di quel giudizio chiese di chiamare un ulteriore assicuratore, ma la chiamata di terzo non fu autorizzata. Nonostante ciò, gli venne richiesto il pagamento del contributo unificato relativo a tale chiamata, con irrogazione di sanzione, e successivamente gli fu notificata cartella di pagamento e poi preavviso di fermo amministrativo del veicolo. Il destinatario del preavviso contestò la pretesa sostenendo che, non essendo stata autorizzata la chiamata del terzo, il contributo unificato non era dovuto. Il primo giudice accolse l’opposizione e annullò il preavviso di fermo; in appello, l’agente della riscossione dedusse anche l’omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di giurisdizione. Nel ricorso per cassazione il contribuente lamenta: 1) violazione delle regole sulla cessazione della materia del contendere, sostenendo che il giudice d’appello avrebbe dovuto dichiararla perché, nelle more, era passata in giudicato la sentenza tributaria che aveva annullato intimazione di pagamento e cartella e accertato la non debenza del contributo unificato; secondo il ricorrente, tale sopravvenienza era pregiudiziale rispetto alla questione di giurisdizione; 2) violazione delle norme sulle spese processuali e dei parametri forensi, per avere il Tribunale liquidato a suo carico un importo ritenuto eccessivo rispetto ai valori medi di tariffa.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo, rilevando che la sopravvenuta decisione del giudice tributario, che ha dichiarato la nullità dell’intimazione di pagamento e della cartella e ha accertato l’insussistenza dell’obbligazione tributaria presupposta, ha fatto venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio sul preavviso di fermo. Ne consegue che la causa avrebbe dovuto essere dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere e che non poteva essere pronunciata una decisione sulla giurisdizione. La sentenza impugnata viene quindi cassata senza rinvio, perché il processo non poteva proseguire per sopravvenuta mancanza di interesse ad agire. Il secondo motivo resta assorbito. La Corte provvede inoltre alla compensazione integrale delle spese dell’intero processo, valorizzando il fatto che il giudizio di merito era stato introdotto davanti a un giudice poi ritenuto privo di giurisdizione, pur essendo intervenuta nelle more una pronuncia favorevole al ricorrente in sede tributaria.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La denuncia dell’omessa rilevazione della cessazione della materia del contendere integra un error in procedendo, che consente il diretto esame degli atti da parte della Corte.

  • art. 360 n. 1 c.p.c.

    I motivi attinenti alla giurisdizione includono anche l’ipotesi in cui la questione di riparto sorga in relazione ad altra questione processuale o sostanziale.

  • art. 374 c.p.c.

    La Corte richiama la competenza delle Sezioni Unite in materia di giurisdizione, ma osserva che, essendosi già pronunciate le Sezioni Unite sulla questione, può decidere la sezione semplice.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Se il processo non poteva essere proseguito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.

  • art. 385, comma 2, c.p.c.

    La Corte provvede alla regolazione delle spese dell’intero processo e può disporne la compensazione per giusti motivi.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di compensazione e disciplina delle spese.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione e alla liquidazione delle spese.

  • d.m. n. 55 del 2014

    Richiamato dal ricorrente quale parametro per sostenere l’eccessività della liquidazione delle spese rispetto ai valori medi.

Massime di principio

  • Nel rito ordinario, la cessazione della materia del contendere è una fattispecie estintiva di creazione giurisprudenziale che presuppone il venir meno dell’interesse delle parti alla decisione di merito; quando ricorre, travolge le statuizioni non ancora passate in giudicato e impedisce ulteriori decisioni sul merito o sulla giurisdizione.
  • La sopravvenuta definizione della pretesa sostanziale in senso favorevole alla parte interessata rende inammissibile la prosecuzione del giudizio sul medesimo rapporto, poiché manca l’interesse a una pronuncia ulteriore.
  • La denuncia in cassazione dell’omessa rilevazione della cessazione della materia del contendere va trattata come error in procedendo, consentendo alla Corte l’esame diretto degli atti processuali.
  • La questione di giurisdizione è logicamente e funzionalmente subordinata all’esistenza di una controversia attuale; se la lite è venuta meno per cessazione della materia del contendere, non residua spazio per una pronuncia sulla giurisdizione.
  • Quando la sopravvenuta estinzione del processo impedisce la prosecuzione del giudizio, la cassazione deve essere pronunciata senza rinvio.
  • In presenza di giusti motivi, la Corte può compensare integralmente le spese dell’intero processo, anche tenendo conto dell’esito complessivo delle vicende processuali e della sopravvenienza di una decisione favorevole alla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneTitolo esecutivoOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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