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Sentenza

Sentenza n. 111/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento 1) del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Pescara il 6 febbraio 2020, recante il n. 14, in favore della s.r.l. Immobiliare Michelangelo; 2) del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Pescara il 18 dicembre 2018, recante il n. 157, in favore della s.r.l. Immobiliare Michelangelo (non conosciuto); per la declaratoria dell'obbligo a carico del Comune di Pescara di ordinare la demolizione di tutte le opere realizzate dalla s.r.l. Immobiliare Michelangelo in virtù del permesso di Costruire n. 14/2020, dettando, ove occorra, le relative modalità. con motivi aggiunti depositati il 21/9/2021: per l'annullamento 1) del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Pescara il 6 febbraio 2020, recante il n. 14, in favore della s.r.l. Immobiliare Michelangelo ed i relativi allegati; 2) del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Pescara il 18 dicembre 2018, recante il n. 157, in favore della s.r.l. Immobiliare Michelangelo, ed i relativi allegati; 3) del riesame istruttorio condotto dal Comune di Pescara, con nota prot. n. 0143293/2021 del 9 agosto 2021, Settore Sviluppo Economico Servizio SUE e Condoni, ed i relativi allegati; 4) della concessione edilizia in sanatoria, rilasciata dal Comune di Pescara in data 11 settembre 1998, recante il n. 1631/1998 ed i relativi allegati; per la declaratoria dell'obbligo a carico del Comune di Pescara di ordinare la demolizione di tutte le opere realizzate dalla s.r.l. Immobiliare Michelangelo in virtù del permesso di costruire n. 157/2018, nonché del permesso di Costruire n. 14/2020, rilasciati entrambi dal Comune di Pescara in favore della s.r.l. Immobiliare Michelangelo, dettando, ove occorra, le relative modalità.

Giustizia amministrativa202100071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: permessi di costruire n. 157/2018 e n. 14/2020, riesame istruttorio comunale del 2021 e concessione edilizia in sanatoria n. 1631/1998, relativi alla demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato i titoli edilizi rilasciati in favore della società proprietaria dell’immobile, sostenendo anzitutto che il Comune avesse erroneamente determinato la volumetria preesistente recuperabile. Secondo la ricorrente, tale volumetria sarebbe stata pari a mc 1.831,05, come risultante dalla scheda allegata alla concessione edilizia n. 488/1989, e non a circa mc 3.296,27 o mc 3.372,84. Ha dedotto violazione del d.l. n. 70/2011, della l.r. Abruzzo n. 49/2012, delle deliberazioni consiliari comunali e dell’art. 3, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, nonché difetto di istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione. Ha inoltre sostenuto che la domanda di permesso non fosse corredata dall’attestazione tecnica richiesta sulla consistenza della volumetria esistente. Con i motivi aggiunti ha censurato: l’applicazione della disciplina urbanistica previgente al permesso n. 14/2020, ritenuto variante essenziale; il ricorso a perizie e titoli edilizi asseritamente privi di efficacia; la mancata considerazione della decadenza dalla concessione del 1989 e della concessione in sanatoria del 1998; il mancato rispetto dell’indice di superficie permeabile; ulteriori errori nel calcolo della superficie utile lorda e nel computo delle logge; nonché l’illegittimità della concessione in sanatoria n. 1631/1998, che avrebbe sanato opere non realizzate. Le parti resistenti hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione e interesse, la tardività delle impugnazioni e l’omessa tempestiva impugnazione di atti presupposti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure nel merito e, per le nuove contestazioni rivolte contro concessioni edilizie anteriori ai titoli del 2018 e del 2020, rilevandone anche la tardività. Il dato di mc 1.831,05 indicato dalla ricorrente è stato ritenuto riferito al diverso calcolo effettuato ai fini della liquidazione degli oneri concessori secondo il d.m. 10 maggio 1977, non alla volumetria urbanistico-edilizia complessiva utilizzabile per la ricostruzione. Il Comune, a seguito del riesame disposto dal TAR, ha ricostruito la volumetria sulla base dei titoli edilizi ordinari e in sanatoria non più impugnabili, delle relative planimetrie e degli accertamenti tecnici, quantificandola in mc 3.372,84; tale ricostruzione è stata ritenuta coerente con la documentazione. Il Collegio ha ritenuto sussistente la documentazione tecnica allegata alla domanda del permesso n. 157/2018, inclusa la perizia giurata, mentre il permesso n. 14/2020 non modificava le volumetrie già istruite e quindi non richiedeva una nuova attestazione. La concessione edilizia del 1999, essendo stata annullata, non è stata considerata nel calcolo; la decadenza dal titolo del 1989 è stata ritenuta superata dalla successiva concessione in sanatoria del 1998, ormai non più impugnabile, che aveva assentito anche gli ampliamenti. È stata ritenuta legittima l’applicazione della disciplina previgente ai sensi dell’art. 70, comma 5, delle NTA approvate nel 2019, poiché la domanda era stata presentata nel termine previsto e il richiedente aveva chiesto tale applicazione. Le censure sulla superficie utile lorda sono state respinte anche perché non risultava provato che le verande avessero caratteristiche di logge computabili; dalla documentazione emergevano spazi aperti su due lati. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • d.l. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011

    Costituisce la disciplina statale richiamata per gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento e per il relativo bonus volumetrico.

  • l.r. Abruzzo n. 49/2012, art. 2, commi 2 e 3

    Disciplina la ricostruzione con premialità e gli elementi tecnici necessari per determinare la volumetria esistente; nel caso concreto il TAR ha ritenuto soddisfatti gli oneri documentali mediante gli elaborati e la perizia allegati al permesso n. 157/2018.

  • l.r. Abruzzo n. 49/2012, art. 2, comma 5

    Gli interventi di cui al comma 1, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sono soggetti esclusivamente al rispetto della densita' edilizia e dei parametri di altezza e di distanza stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444/1968 per le singole zone territoriali omogenee, come individuate dall'art. 2 dello stesso decreto ministeriale n. 1444/1968. Gli interventi di ricostruzione con premialita' che superino il 20 per cento del volume sugli edifici residenziali ed il 10 per cento di superficie per gli immobili ad uso non residenziale devono rispettare le altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti.

    Il TAR ha richiamato la disposizione per escludere che le contestazioni sul computo della superficie utile lorda potessero condurre all’illegittimità dei titoli, in assenza di prova della violazione dei parametri effettivamente applicabili.

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. d)

    Impone, per la ricostruzione con premialità, di considerare la consistenza dell’edificio legittimamente esistente; il volume preesistente deve essere ricavato dai titoli edilizi formalmente e legittimamente assentiti e dalla relativa documentazione.

  • l. 724/1994, art. 39

    Rileva quale base normativa della concessione edilizia in sanatoria del 1998, ritenuta titolo non più impugnabile e idoneo a legittimare la volumetria sanata.

  • l. 47/1985

    Richiamata in relazione alla contestazione della concessione edilizia in sanatoria n. 1631/1998, censura ritenuta tardiva e comunque non accolta.

  • art. 70, comma 5, NTA del PRG del Comune di Pescara

    Consente, ricorrendo i presupposti e su richiesta dell’interessato presentata nel termine previsto, l’applicazione della disciplina urbanistica previgente; il TAR ha ritenuto legittimo il suo utilizzo per il permesso n. 14/2020.

  • d.m. 10 maggio 1977

    I criteri per il calcolo degli oneri concessori non coincidono con quelli per il calcolo della volumetria urbanistico-edilizia recuperabile; il dato volumetrico utilizzato per gli oneri non può quindi essere automaticamente assunto come volumetria preesistente.

Massime di principio

  • Ai fini della determinazione della volumetria preesistente recuperabile mediante interventi di demolizione e ricostruzione con premialità, l’amministrazione deve fare riferimento alla volumetria formalmente e legittimamente assentita, quale risulta dai titoli edilizi efficaci, ordinari o in sanatoria, e dai relativi elaborati documentali e grafici; non è sufficiente la mera consistenza fisica dell’edificio rilevata a posteriori.
  • La volumetria determinata per la liquidazione degli oneri concessori secondo i criteri del d.m. 10 maggio 1977 non coincide necessariamente con la volumetria urbanistico-edilizia complessiva rilevante ai fini della ricostruzione e dell’ampliamento; il diverso dato può quindi essere legittimamente utilizzato per finalità differenti.
  • Quando il permesso di costruire in variante non modifica le volumetrie già determinate nell’istruttoria del titolo originario, non è necessaria una nuova attestazione tecnica sulla consistenza della volumetria esistente, se tale consistenza risulta già documentata e verificata nel procedimento precedente.
  • Un titolo edilizio annullato non può essere posto a base del calcolo della volumetria assentibile; viceversa, una successiva concessione in sanatoria non più impugnabile costituisce titolo formalmente efficace per la volumetria e gli ampliamenti da essa assentiti.
  • Le contestazioni rivolte per la prima volta, con motivi aggiunti, contro titoli edilizi anteriori e già conosciuti dalla parte sono tardive e non possono essere utilizzate per rimettere in discussione la legittimità di quei titoli nel giudizio contro successivi permessi di costruire.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiPiani regolatori e variantiTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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