Sentenza n. 1174/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Sardegna, Sezione II, n. 782 del 19 novembre 2022, resa inter partes, concernente un provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale delle opere realizzate abusivamente e della relativa area di sedime.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione, gli atti di accertamento dell’inottemperanza e il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile abusivo e dell’area di sedime
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha appellato la sentenza del TAR deducendo tre motivi. In primo luogo, ha contestato la violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, dell’art. 6 l.r. Sardegna n. 23/1985 e degli artt. 3 e 7 ss. l. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto individuare puntualmente, anche catastalmente, le porzioni legittime e quelle abusive dell’edificio, l’area di sedime, le aree pertinenziali e quelle necessarie all’accesso. Ha inoltre affermato che la parte sopraelevata non sarebbe stata adeguatamente individuata. In secondo luogo, ha dedotto che l’edificio sarebbe stato munito di titolo edilizio in sanatoria e che le porzioni abusive, costituenti un ampliamento, sarebbero state materialmente separabili dalla struttura originaria, lamentando l’impossibilità di ottemperare integralmente all’ordine di demolizione e sostenendo di avervi ottemperato parzialmente. In terzo luogo, ha denunciato l’omessa notificazione del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, nonché l’illegittimità della trascrizione del titolo acquisitivo, che non avrebbe considerato la porzione legittimamente detenuta. Il TAR aveva dichiarato tardiva l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione e aveva quindi esaminato soltanto i vizi propri degli atti successivi di accertamento e acquisizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, ritenendo infondati tutti i motivi. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l’opera era stata realizzata in totale difformità dal titolo, con ampliamento della sagoma e sopraelevazione, sicché l’immobile doveva considerarsi interamente abusivo senza necessità di individuare analiticamente ogni singola opera o modifica. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la mancata tempestiva impugnazione dell’ordinanza di demolizione consolida gli effetti dell’atto presupposto: in sede di impugnazione dell’acquisizione non possono essere dedotti i vizi dell’ordine di demolizione, salvo i vizi propri dell’accertamento di inottemperanza e dell’acquisizione. Quanto alla contestata individuazione dell’area di sedime e dell’immobile, il Collegio ha ritenuto che il provvedimento acquisitivo individuasse esattamente l’immobile interessato dalle opere abusive, riguardanti l’intero fabbricato. La relazione tecnica comunale chiariva che l’abuso consisteva nell’ampliamento del piano terra, nella realizzazione di due vani con due verande e nella costruzione di un piano superiore totalmente abusivo; la motivazione sintetica relativa al “fabbricato in totale difformità” non risultava quindi travisata né smentita dagli atti. È stato infine respinto il motivo sulla mancata notificazione del verbale di accertamento dell’inottemperanza. Il verbale è stato qualificato come atto endoprocedimentale, avente valore meramente dichiarativo e privo di autonoma lesività, nonché non impugnabile autonomamente. La lesività rileva soltanto con il formale atto di accertamento adottato dall’autorità comunale ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001, che recepisce gli esiti dei sopralluoghi e costituisce il titolo ricognitivo idoneo all’acquisizione gratuita. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
“In materia di abusivismo edilizio l’impugnativa dell’acquisizione gratuita non preceduta dal ricorso avverso l’ordinanza di demolizione relativa ad un’opera abusiva, consolida gli effetti dell’atto presupposto...”
La mancata impugnazione tempestiva dell’ordinanza di demolizione impedisce di dedurne i vizi nel giudizio contro il successivo provvedimento acquisitivo, salvo che siano contestati vizi propri dell’accertamento di inottemperanza o dell’acquisizione. Il verbale di accertamento dell’inottemperanza è un atto endoprocedimentale non autonomamente lesivo; la lesività deriva dal formale atto di accertamento dell’autorità amministrativa, idoneo a costituire il titolo ricognitivo per l’acquisizione gratuita.
art. 6 l.r. Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23
La disposizione è richiamata quale disciplina regionale in materia di repressione degli abusi edilizi, ma la decisione non ne esplicita un’interpretazione autonoma distinta da quella dell’art. 31 d.P.R. 380/2001.
art. 3 l. 241/1990
La censura relativa all’obbligo di motivazione è stata respinta, poiché la sintetica indicazione del fabbricato in totale difformità risultava coerente con la relazione tecnica e con gli atti del procedimento.
artt. 7 ss. l. 241/1990
Le disposizioni sono state richiamate dall’appellante in relazione alle garanzie partecipative, ma la decisione non ravvisa una violazione procedimentale invalidante.
Massime di principio
- La mancata tempestiva impugnazione dell’ordinanza di demolizione rende incontestabili i suoi effetti e impedisce di dedurne i vizi nel successivo giudizio contro il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, salvo che siano fatti valere vizi propri dell’accertamento di inottemperanza o dell’acquisizione.
- Quando l’opera è stata realizzata in totale difformità dal titolo, con modifiche riguardanti l’intero edificio, l’amministrazione può qualificare il fabbricato come interamente abusivo senza dover individuare analiticamente ogni singola opera o modifica che compone l’abuso.
- Il provvedimento di acquisizione è sufficientemente individuato quando, alla luce dell’atto e degli atti istruttori richiamati, consente di identificare l’immobile interessato da opere abusive riguardanti l’intero fabbricato; la motivazione non è illegittima per il solo fatto di essere sintetica, se risulta coerente con la relazione tecnica e con il complesso degli atti procedimentali.
- Il verbale della polizia municipale che accerta l’inottemperanza all’ordine di demolizione ha natura endoprocedimentale, valore meramente dichiarativo e non autonoma lesività; non è quindi necessaria la sua notificazione quale autonomo atto impugnabile. La lesività si manifesta nel successivo formale atto di accertamento adottato dall’autorità amministrativa competente, che recepisce gli esiti dei sopralluoghi e costituisce il titolo ricognitivo per l’acquisizione gratuita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 264/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →