Cassazione Penale, Sentenza n. 15624/2022 del 21/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne inflitte dalla Corte di appello di Napoli per fatti commessi durante controlli stradali: contestavano la competenza territoriale, la carenza e contraddittorietà della motivazione sulle prove (intercettazioni e mancata verbalizzazione), la qualificazione giuridica dei fatti (in particolare la configurazione del reato al capo A come tentativo di induzione indebita ex art. 319‑quater anziché istigazione alla corruzione ex art. 322 c.4), la sussistenza del dolo per gli abusi d'ufficio (capo B e C), la mancata applicazione della circostanza di particolare tenuità (art. 323‑bis), profili sul trattamento sanzionatorio e domande accessorie sulla sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi nella maggior parte dei motivi ritenendoli infondati o manifestamente infondati. Tuttavia ha accolto il motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo A), ritenendo che quella condotta vada ricondotta all'istigazione alla corruzione (art. 322, comma 4) e non al tentativo di induzione indebita (art. 319‑quater). Al netto di tale riesame di qualificazione, le risultanze di fatto (intercettazioni, omissione di verbalizzazione, fogli di servizio) sono state ritenute idonee a sostenere la responsabilità per i reati contestati ai capi B) e C) e la valutazione sulla sussistenza del dolo intenzionale. È stato inoltre rigettato il motivo sulla applicabilità della circostanza attenuante della tenuità (art. 323‑bis) per la ripetitività e l'abitualità delle condotte. Quanto all'esito pratico della riclassificazione (capo A), la Corte ha rilevato che, benché la fattispecie vada ricondotta all'art. 322 c.4, la pena concretamente inflitta in primo grado risulta più favorevole e non può essere aumentata d'ufficio in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa; pertanto la misura della pena rimane quella già inflitta.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione del tentativo; la Corte ha esaminato la configurazione del tentativo rispetto alla condotta contestata ma ha ritenuto la qualificazione diversa per il capo A).
art. 319‑quater cod. pen.
Norma sull'induzione indebita a dare o promettere utilità; la Corte ha valutato che la condotta contestata non presentava gli elementi dell'abuso induttivo richiesti da questa fattispecie nel capo A).
art. 322 cod. pen., comma 4
Norma sull'istigazione alla corruzione attiva; la Corte ha ritenuto che la condotta descritta al capo A) rientri in questa fattispecie (sollecitazione/ proposta di scambio di favori senza pressione induttiva), procedendo alla riclassificazione giuridica.
art. 323 cod. pen.
Abuso in atti d'ufficio; la Corte ha confermato la sussistenza del reato per i capi B) e C) ritenendo dimostrata l'omessa verbalizzazione finalizzata a un vantaggio per terzi e l'elemento soggettivo doloso.
art. 323‑bis cod. pen.
Circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso la sua applicabilità per le condotte ripetute e abituali, nonostante l'assenza di vantaggio economico diretto.
art. 8, 12 lett. b) e 16 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla contestazione di competenza territoriale; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle regole sulla competenza in presenza di un disegno criminoso unitario e di elementi di unità tra i fatti.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai profili di motivazione; i rilievi sulla presunta violazione dell'art. 533 sono stati ritenuti infondati perché la motivazione di merito è stata ritenuta adeguata.
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Citato nella parte sulle intercettazioni e sui canoni probatori; la Corte ha ricordato che le inferenze tratte dalle conversazioni captate non seguono gli stessi canoni del giudizio probatorio ex art. 192 c.3 ma possono costituire gravi indizi se interpretate con logica.
art. 133 cod. pen.
Norma sui criteri di determinazione della pena; richiamata in relazione alle doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulla valutazione delle attenuanti/continuazione.
Legge n. 69/2015
Modifica delle sanzioni previste per l'art. 319‑quater; la Corte tiene conto del previgente e vigente trattamento sanzionatorio nella determinazione e confronto delle pene.
Massime di principio
- La distinzione tra "induzione indebita" (art. 319‑quater) e "istigazione alla corruzione" (art. 322) si basa principalmente sulla presenza, per la prima, di un concreto abuso induttivo che eserciti una pressione psicologica tale da porre il privato in stato di soggezione; in assenza di tale abuso e con una semplice proposta/sollecitazione di scambio di favori si configura invece l'ipotesi di istigazione.
- Intercettazioni parziali possono avere valore decisivo se collegate a riscontri documentali (es. mancata verbalizzazione, fogli di servizio): la valutazione probatoria è compatibile purché motivata e non letta in modo atomistico.
- Per la competenza territoriale, la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, la ripetitività delle modalità operative e la costante partecipazione degli stessi soggetti possono giustificare la riunione dei fatti in un unico foro.
- La circostanza attenuante della particolare tenuità (art. 323‑bis) è esclusa quando emerge abitualità o serialità del comportamento, anche se non è stato conseguito un vantaggio economico diretto.
- La riclassificazione giuridica in sede di legittimità è possibile, ma non può determinare un aumento della pena a danno dell'imputato in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa; pertanto esiti di riclassificazione che teoricamente comporterebbero una pena maggiore possono restare senza effetti pratici se la pena già inflitta è più favorevole.
- Le valutazioni circa l'elemento soggettivo (dolo intenzionale) richiedono un esame complessivo degli elementi di fatto; la compresenza di una finalità pubblicistica non esclude automaticamente il dolo intenzionale se l'obiettivo principale dell'agente era il vantaggio illegittimo.
- Non è ammesso un riesame di merito sulle valutazioni probatorie già compiute dai giudici di merito salvo vizi di diritto o manifesta illogicità: le censure che chiedono una rivalutazione fattuale non sono normalmente accolte in sede di legittimità.
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