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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18747/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto da Messina contro la sentenza del Tribunale di Sciacca (16/12/2022). Si contestava l'applicazione, alla dichiarazione di inammissibilità, degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. introdotti dal d.lgs. n.150/2022; si sosteneva che tali norme, per effetto della disposizione transitoria (art. 89 d.lgs. n.150/2022), si applicano solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (30/12/2022). In via subordinata si deduceva che l'imputato non era da considerarsi assente (presenza a udienze di convalida, procura speciale conferita al difensore, elezione di domicilio presso lo studio del difensore).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: le norme introdotte dall'art.33 del d.lgs. n.150/2022 (art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p.) si applicano soltanto alle impugnazioni di sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (30/12/2022). Poiché la sentenza impugnata è del 16/12/2022, le condizioni di inammissibilità previste da quelle disposizioni non potevano essere applicate all'appello di Messina. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per il giudizio di appello; il secondo motivo è stato ritenuto non rilevante.

Norme richiamate

  • art. 47-ter, comma 8 legge 26 luglio 1975 n. 354

    reato descritto nel capo di imputazione

    norma sostanziale che definisce il fatto per cui Messina è stato condannato; la sentenza impugnata riguarda questa condanna

  • art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen. (introdotti dall'art. 33 d.lgs. n.150/2022)

    richiede che con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori siano depositate, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio in vista della notificazione del decreto di citazione a giudizio (comma 1-ter), nonché, se nei confronti dell'imputato si è proceduto in absentia, con l'atto di appello va depositato, a pena di inammissibilità, uno specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato per la notificazione del decreto che dispone il giudizio (comma 1-quater)

    la Corte precisa che tali obblighi formali rendono l'atto d'appello inammissibile se non ottemperati, ma applicabili solo alle impugnazioni di sentenze emesse dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022

  • art. 89, comma 3 d.lgs. n.150/2022 (norma transitoria)

    la normativa si applica alle impugnazioni delle sentenze emesse successivamente alla vigenza del decreto, cioè dopo il 30/12/2022

    determinante per escludere l'applicazione retroattiva delle nuove condizioni di inammissibilità alle sentenze pronunciate prima del 30/12/2022

  • legge 9 agosto 2024 n.114

    abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. (menzionata nella sentenza)

    nella vicenda la Corte segnala che l'art. 581, comma 1-ter era stato successivamente abrogato nel corso del procedimento; rilevanza secondaria rispetto alla questione temporale decisa

Massime di principio

  • Le norme processuali introdotte da una legge o d.lgs. si applicano, salvo diversa disposizione transitoria, solo alle fattispecie o atti successivi alla loro entrata in vigore: verificare sempre la data della sentenza impugnata rispetto alla vigenza della norma
  • Se una corte dichiara inammissibile un atto processuale sulla base di una norma entrata in vigore dopo la data della decisione impugnata, tale decisione può essere annullata per errata applicazione della legge nel tempo
  • Per gli appelli relativi a sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore delle disposizioni, rispettare gli oneri formali (elezione/dichiarazione di domicilio; mandato a impugnare rilasciato dopo la sentenza se si procede in absentia) per evitare inammissibilità
  • In caso di procedimenti in cui l'imputato ha partecipato a fasi processuali (es. udienze di convalida) o ha conferito procura speciale, valutare attentamente se ciò integri presenza o sufficienti rappresentanze ai fini dell'impugnazione; tuttavia la questione va valutata alla luce della normativa applicabile temporalmente
  • Controllare sempre eventuali successivi interventi normativi (abrogazioni/modifiche) che possano incidere sul trattamento delle impugnazioni e sulla strategia difensiva

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