Cassazione Penale, Sentenza n. 9113/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva annullato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Brindisi che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per Pizzolante senza aver preceduto l'interrogatorio anticipato previsto dall'art. 291, comma 1-quater, c.p.p. Il ricorrente sostiene che la nullità prevista dall'art. 292, comma 3-bis, c.p.p. opera solo quando il G.i.p. ometta di motivare la sussistenza del pericolo di fuga, non anche quando il G.i.p. abbia motivato ma il giudice del riesame ritenga invece insussistente il pericolo di fuga.
La decisione
La corte ha ritenuto il ricorso infondato e ha confermato l'annullamento operato dal Tribunale di Lecce: la misura cautelare disposta senza il preventivo interrogatorio è nulla ai sensi dell'art. 292, comma 3-bis, c.p.p. se manca oggettivamente il pericolo di fuga o altro presupposto che autorizzi la deroga all'interrogatorio. È stato affermato che la sussistenza del pericolo di fuga/inquinamento delle prove dev'essere oggettiva e non basata su una valutazione meramente soggettiva del giudice della cautela; la mancanza di tale presupposto giustifica l'annullamento dell'ordinanza cautelare.
Norme richiamate
art. 291, comma 1-quater, codice di procedura penale
introdotto dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114
Stabilisce l'obbligo dell'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima di disporre la misura cautelare quando la misura è finalizzata a prevenire la commissione di ulteriori reati (art. 274, lett. c). La norma prevede deroghe tassative (es. per gravi delitti, pericolo di fuga o inquinamento delle prove) che devono ricorrere oggettivamente.
art. 292, comma 3-bis, codice di procedura penale
Prevede la nullità dell'ordinanza se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'art. 291, comma 1-quater, o se l'interrogatorio è nullo per violazioni previste. La corte ha interpretato la norma come applicabile quando manchi oggettivamente il presupposto della deroga (pericolo di fuga/inquinamento).
art. 177, codice di procedura penale
Principio di tassatività delle nullità processuali. Il ricorrente aveva invocato tale principio per sostenere una lettura restrittiva della nullità; la corte ha comunque ritenuto che, alla luce della lettera e della ratio di art. 291 e 292, la nullità opera quando manca oggettivamente il presupposto derogatorio.
art. 274, lett. a), b) e c), codice di procedura penale
Ricorrono fra le ipotesi che giustificano misure cautelari e deroghe: pericolo di fuga (lett. a), rischio di inquinamento delle prove (lett. b) e pericolo di commissione di ulteriori reati (lett. c). La corte ha richiamato queste letture per delimitare le ipotesi di deroga all'interrogatorio preventivo.
art. 407, comma 2, lett. a) e art. 362, comma 1-ter, codice di procedura penale
Citati come casi in cui la norma prevede deroghe all'obbligo di interrogatorio (reati particolarmente gravi o procedimenti speciali). La corte li menziona per precisare l'ambito tassativo delle eccezioni.
Massime di principio
- L'interrogatorio anticipato previsto dall'art. 291, comma 1-quater, c.p.p. è il presupposto ordinario per l'emissione di una misura cautelare e la sua mancanza, se non sussiste oggettivamente una deroga, determina la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 292, comma 3-bis.
- Le deroghe all'obbligo dell'interrogatorio (pericolo di fuga, rischio di inquinamento delle prove, gravi delitti) devono sussistere oggettivamente; non è sufficiente una valutazione soggettiva o discrezionale del giudice della cautela per giustificarle.
- Il giudice del riesame può verificare la sussistenza oggettiva dei presupposti derogatori e annullare l'ordinanza cautelare se ritiene che tali presupposti non siano realmente esistenti.
- Per evitare il rischio di nullità, il giudice che dispone la misura cautelare deve motivare chiaramente e con elementi concreti la sussistenza di fatti che giustificano la deroga all'interrogatorio preventivo; in alternativa dovrebbe procedere all'interrogatorio.
- In casi simili la strategia del Pubblico Ministero per sostenere misure cautelari senza interrogatorio dovrebbe fondarsi su prove concrete e valutabili obiettivamente del pericolo di fuga o di inquinamento delle prove, poiché una motivazione meramente assertiva può essere rimossa in sede di riesame e comportare l'annullamento della misura.
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