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Sentenza

Sentenza n. 6276/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento a) della comunicazione notificata a mezzo pec in data 31.07.2025 relativa al diniego espresso avverso la domanda presentata dalla ricorrente a valere sul “Fondo per l'innovazione in agricoltura _ anno 2024 Codice Domanda: INN24_PHIAEQ94 –Azienda Agricola Armando Molettieri”; b) della Comunicazione di esito istruttorio negativo relativa al Fondo per l’innovazione in agricoltura _ Anno 2024 Codice Domanda: INN24_PHIAEQ94 - Azienda Agricola Armando Molettieri prot. ISMEA - n. 0013351 del 03-04-2025; c) dell’ Elenco delle domande convalidate - Fondo Nazionale per l’Innovazione in Agricoltura pubblicato da ISMEA in data 03.09.2025 ove la ricorrente ricopre la posizione n. 111; d) di ogni altro atto presupposto, preliminare, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non noto, lesivo degli interessi della ricorrente, rispetto ai quali si formula sin da ora riserva di motivi aggiunti; e) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi se ed in quanto lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202511192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ammissione al Fondo per l’innovazione in agricoltura e precedente esito istruttorio negativo fondati sulla mancata produzione della visura della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia relativa alle più recenti date contabili richieste

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa aveva presentato domanda per il Fondo per l’innovazione in agricoltura, allegando una visura della Centrale dei Rischi della Banca d’Italia rilasciata il 10 ottobre 2024 e dichiarando l’assenza di sofferenze, esposizioni scadute o sconfinanti, protesti, procedure esecutive e iscrizioni pregiudizievoli. ISMEA comunicava l’esito negativo perché non risultava allegata una visura contenente le informazioni riferite alla data contabile di settembre o ottobre 2024. L’impresa proponeva controdeduzioni, producendo ulteriore documentazione, ma ISMEA confermava il diniego senza esaminare specificamente le deduzioni. Il primo motivo denunciava la violazione del termine di trenta giorni previsto per la conclusione dell’istruttoria. Il secondo contestava l’ambiguità e l’irragionevolezza del par. 6.2, punto 5, delle Istruzioni Operative, ritenendo impossibile produrre, alla data di presentazione della domanda, una visura recante le informazioni più recenti dei mesi richiesti. Il terzo deduceva eccesso di potere, travisamento, difetto di istruttoria e violazione delle Istruzioni Operative e dell’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, sostenendo che la documentazione prodotta dimostrava comunque il possesso dei requisiti sostanziali e che ISMEA avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio e verificare le informazioni presso le amministrazioni competenti. Il quarto motivo denunciava la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa considerazione delle controdeduzioni. ISMEA sosteneva l’inammissibilità o infondatezza del ricorso, l’inesistenza di ambiguità della lex specialis, la non sanabilità della carenza documentale e il pregiudizio alla par condicio. Il Ministero eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha estromesso il Ministero, ritenendo che gli atti impugnati fossero esclusivamente riferibili a ISMEA quale soggetto gestore della misura; le spese dell’estromissione sono state compensate. Nel merito, il giudice ha ritenuto corretta l’interpretazione di ISMEA della clausola del par. 6, punto 5, secondo cui la visura doveva contenere le informazioni bancarie più recenti riferibili ai due mesi precedenti la domanda, e non a tre mesi. Ha però rilevato che la formulazione relativa alla “data più recente” era obiettivamente suscettibile di interpretazioni non univoche, tale da giustificare l’errore dell’impresa. Il soccorso istruttorio era quindi applicabile: l’istituto, fondato sull’art. 6, lett. b), l. 241/1990 e sui principi di solidarietà, buona fede e buon andamento, impone all’amministrazione di acquisire chiarimenti, colmare carenze formali e ottenere documenti già esistenti e conoscibili, quando ciò consenta di verificare il possesso dei requisiti sostanziali senza alterare la par condicio. Nel caso concreto, le clausole di esclusione erano tassative e l’impresa aveva dichiarato il possesso dei requisiti sostanziali, producendo documentazione che li confermava. ISMEA non aveva dimostrato che la regolarizzazione della visura avrebbe compromesso la par condicio, né poteva limitarsi a sostenere che ogni riammissione di un concorrente producesse automaticamente uno svantaggio per gli altri. L’amministrazione avrebbe dovuto acquisire e valutare le informazioni corrette nel corso dell’istruttoria, anche perché il procedimento si era svolto ben oltre il termine previsto dal bando. Il primo motivo è stato invece respinto: il termine di conclusione dell’istruttoria è una norma di azione con natura ordinatoria e la sua violazione non determina decadenza dal potere né illegittimità automatica dell’esito. Il ricorso è stato accolto ai fini della riammissione dell’impresa al procedimento, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione, che dovrà valutare nel merito la domanda di finanziamento. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 428, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    Costituisce la base legislativa del Fondo per l’innovazione in agricoltura.

  • art. 7, comma 4, decreto ministeriale 9 agosto 2023

    Richiamato in relazione alle modalità di svolgimento dell’istruttoria e ai termini previsti dalla disciplina della misura.

  • art. 6, lett. b), l. 241/1990

    Costituisce il fondamento generale del soccorso istruttorio, quale potere-dovere dell’amministrazione di acquisire chiarimenti e documenti esistenti o conoscibili e di colmare carenze formali nel corso del procedimento.

  • art. 1, comma 2, l. 241/1990

    Rileva quale limite al soccorso istruttorio, che non può determinare un ingiustificato aggravamento del procedimento.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Esprime il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e privati, valorizzato quale fondamento del soccorso istruttorio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato per la censura relativa all’omessa considerazione delle controdeduzioni presentate dall’impresa.

  • art. 97 Cost.

    Fondamento dei principi di buon andamento, imparzialità e massima efficienza dell’azione amministrativa, utilizzati per giustificare l’attivazione del soccorso istruttorio.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato, insieme al principio di buona fede, quale fondamento solidaristico del soccorso istruttorio.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato quale fondamento del diritto a una buona amministrazione.

  • art. 10 d.lgs. 36/2023

    Richiamato come espressione del principio generale della tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis, applicabile quale criterio generale nei procedimenti amministrativi ad evidenza pubblica.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale disciplina speciale del soccorso istruttorio nelle procedure di gara.

Massime di principio

  • La violazione del termine previsto per la conclusione dell’istruttoria, quando il termine abbia natura ordinatoria e non sia assistito da una specifica decadenza o da effetti di silenzio-assenso, non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento finale né la decadenza dell’amministrazione dal potere di provvedere.
  • Il soccorso istruttorio ha portata generale e può trovare applicazione anche in procedimenti di concessione di agevolazioni e finanziamenti pubblici, non soltanto nelle procedure di gara, quando siano presenti carenze formali, dubbi interpretativi o necessità di acquisire documenti già esistenti e conoscibili.
  • Quando la lex specialis contiene una clausola documentale obiettivamente ambigua e il richiedente ha dichiarato il possesso del requisito sostanziale, l’amministrazione deve valutare l’attivazione del soccorso istruttorio prima di adottare l’esclusione, purché la regolarizzazione non alteri la par condicio.
  • In presenza di cause di esclusione tassativamente predeterminate, i dubbi interpretativi sulla documentazione richiesta devono essere risolti, ove possibile, in favore della partecipazione e dell’accertamento del possesso sostanziale dei requisiti, senza trasformare ogni irregolarità documentale in una causa automatica di esclusione.
  • L’amministrazione non può invocare genericamente la par condicio per negare il soccorso istruttorio: deve indicare e dimostrare specifiche ragioni per cui l’acquisizione o la regolarizzazione della documentazione determinerebbe un concreto vantaggio indebito o un pregiudizio per gli altri partecipanti.
  • Quando il privato abbia autocertificato il possesso del requisito sostanziale e produca nel procedimento documentazione idonea a confermarlo, l’amministrazione deve esaminare effettivamente tali elementi e, se necessario, acquisire le informazioni corrette prima di concludere negativamente il procedimento.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiPartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioBuona fede e correttezza della PAPartecipazione procedimentaleTermini del procedimento

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