Cassazione Penale, Sentenza n. 44576/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione eseguita su ordinanza cautelare per delitti connessi all'immigrazione clandestina; l'istanza era stata rigettata dalla Corte d'appello che aveva fondato il rigetto, tra l'altro, sul silenzio dell'indagato nell'interrogatorio e su valutazioni tratte da intercettazioni come risultanti nell'ordinanza genetica piuttosto che dalla trascrizione/ traduzione in dibattimento. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 314 c.p.p. e vizi motivazionali: il silenzio era stato dovuto all'assenza di comprensione della lingua italiana e la Corte non avrebbe correttamente valutato se vi fosse stata condotta dolosa o di colpa grave idonea a far sorgere la falsa apparenza di responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte territoriale avesse seguito un percorso logico-giuridico errato: doveva valutare autonomamente, ex ante, la condotta del richiedente e il suo rapporto sinergico con l'intervento dell'autorità (per accertare dolo o colpa grave), non limitarsi a richiamare la gravità indiziaria come argomentata dal G.I.P. nell'ordinanza genetica; non è ammesso valutare negativamente il mero esercizio della facoltà di non rispondere, mentre dichiarazioni mendaci o reticenti possono rilevare se provano colpa grave; le intercettazioni vanno utilizzate correttamente (si può ricavare contenuto dal brogliaccio se non esiste trascrizione, ma se la trascrizione è disponibile va considerata e non sostituirla con la lettura fatta al G.I.P.). Pertanto l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione e la condizione ostativa rappresentata dal fatto che l'interessato abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave; qui interpretato nel senso che il giudice della riparazione deve valutare ex ante la condotta del richiedente e il nesso sinergico con l'adozione della misura, non punire il mero esercizio della facoltà di non rispondere.
art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.
Riconosce la facoltà di non rispondere dell'imputato; la Corte ha ribadito che l'esercizio di tale facoltà non incide sul diritto alla riparazione e non può essere valutato negativamente di per sé ai fini dell'art. 314 c.p.p.
art. 268, comma 2, cod. proc. pen.
Regola il brogliaccio delle intercettazioni; la Cassazione richiama che, qualora non vi sia trascrizione, il brogliaccio può essere usato per dimostrare il contenuto di conversazioni intercettate, ma se è disponibile la trascrizione/ traduzione in dibattimento occorre valutare quella e non la mera lettura fatta al G.I.P.
art. 416, comma sesto, cod. pen.
Norma sostanziale richiamata in relazione all'accusa originaria (associazione finalizzata al delitto in materia di immigrazione); citata per contestualizzare i reati per i quali era stata disposta la misura cautelare.
artt. 81 e 110 cod. pen.
Richiamati come norme indicate nella contestazione penale (con riferimento al concorso nei reati); rilevanti solo per ricostruire il fatto-reato oggetto dell'istruttoria penale sottostante.
art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998
Citato come riferimento normativo relativo alla materia dell'immigrazione clandestina, componente del fatto-reato per il quale era stata disposta la custodia cautelare.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma ed ex ante della condotta dell'interessato e del suo nesso causale con l'adozione della misura cautelare; non può limitarsi a richiamare la motivazione del G.I.P.
- L'esercizio della facoltà di non rispondere (art. 64 c.p.p.) non può essere di per sé causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione.
- Dichiarazioni false, reticenti o ambigue dell'indagato/imputato possono integrare condotte di colpa grave o dolo e, se in sinergia con l'intervento dell'autorità, ostare al diritto all'indennizzo; occorre però una motivazione che colleghi tali dichiarazioni alla falsa apparenza di reità che ha determinato la misura.
- Le intercettazioni possono essere utilizzate nel procedimento di riparazione: se non esiste trascrizione si può ricavare il contenuto dal brogliaccio, ma se è disponibile la trascrizione/ traduzione la valutazione deve fondarsi su quella e non sulla lettura fatta al G.I.P.
- Il giudice deve indicare in motivazione in modo specifico le condotte ritenute gravemente colpose e spiegare il nesso causale con l'adozione o la persistenza della misura cautelare; affermazioni generiche o riferimenti alla gravità indiziaria come formulata dal G.I.P. non sono sufficienti.
- Nel giudizio di riparazione si richiede coerenza logico-motivazionale: l'accertamento non mira a riconsiderare la colpevolezza penale definitiva, ma a verificare se la condotta dell'interessato abbia ingenerato, ex ante, la falsa impressione di responsabilità che ha giustificato la detenzione.
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