Sentenza n. 1994/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento a) della delibera n. 153/2025 datata 11 settembre 2025 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti con la quale ha disposto “di prorogare l'applicazione dei valori di cui al punto1 della delibera 124/2024 fino alla revisione della metodologia per il calcolo del tasso di remunerazione del capitale investito netto e la conseguente rideterminazione del suo valore all'esito del procedimento avviato con la delibera n. 62/2024”; b) per quanto occorrer possa della delibera n. 124/2024 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e del relativo Allegato A per quanto attinente ai paragrafi 3.3 - premio al debito e 3.5 - equity beta; c) di ogni ulteriore atto a questi annesso, connesso presupposto e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera ART n. 153/2025, che ha prorogato i valori del WACC stabiliti dalla delibera n. 124/2024 fino alla revisione della metodologia di calcolo; in via derivata, delibera n. 124/2024 per le previsioni sul premio al debito e sull’equity beta
Esito
Favorevole al resistente (autorità di regolazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La concessionaria autostradale ha impugnato la delibera ART n. 153/2025, deducendo, in via autonoma, violazione delle misure 16.7 e 16.3 del sistema tariffario approvato nel 2019, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, falso presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione. Ha inoltre formulato censure derivate dall’illegittimità della delibera n. 124/2024: violazione della misura 16.7 e del principio di certezza del diritto; eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dei principi di continuità e stabilità dei modelli regolatori e delle regole fissate nel 2019. Nel corso del giudizio l’ART ha adottato la delibera n. 241/2025, che ha aggiornato il sistema tariffario e disciplinato un nuovo WACC, applicabile a tutte le concessioni dal 1° gennaio 2026. Il Collegio ha prospettato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame delle censure di legittimità. La delibera n. 153/2025 prorogava i valori della delibera n. 124/2024 in vista degli aggiornamenti convenzionali decorrenti dal 1° gennaio 2026, ma la successiva delibera n. 241/2025 ha previsto, per tutte le concessioni e dalla stessa data, l’applicazione della nuova disciplina e del nuovo WACC. La delibera impugnata è stata così superata e non ha mai trovato applicazione. Spese compensate per le peculiarità della controversia e per la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
All’udienza pubblica del 15 ottobre 2026, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il Collegio ha dato avviso a verbale di possibili profili di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione di quanto disposto dalla Misura 5.5, lettera g) dell’allegato A alla delibera 241 del 19 dicembre 2025;
La disposizione è richiamata per dare alle parti avviso della possibile improcedibilità del ricorso in relazione alla sopravvenienza normativa-regolatoria rilevante per l’interesse alla decisione.
Massime di principio
- Il ricorso di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando un successivo atto regolatorio sostituisce la disciplina impugnata, ne impedisce l’applicazione per il periodo rilevante e l’atto contestato non ha mai prodotto effetti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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