Cassazione Penale, Sentenza n. 45254/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Barani ha impugnato l'ordinanza denunciando: 1) totale o radicale assenza di motivazione del decreto di perquisizione e sequestro (art. 125 c.p.p.); 2) mancata indicazione del nesso di pertinenzialita tra i computer e il reato contestato (artt. 147, 253, 324 c.p.p.); 3) violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalita nella acquisizione indiscriminata di massa di dati informatici; 4) carattere esplorativo dell'intervento e mancanza di finalita probatorie specifiche; 5) insufficienza del fumus per la fittizieta dei contratti e quindi della rilevanza penal-tributaria (art. 2 d.lgs. 74/2000).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto che il decreto di perquisizione e sequestro conteneva una descrizione puntuale della condotta ipotizzata, della fattispecie incriminatrice, della natura dei beni e del criterio selettivo (idoneita a comprovare il coinvolgimento di GS S.p.A.), sicche emergono sufficienti elementi a giustificare la pertinenzialita dei dispositivi informatici e la necessita della loro acquisizione. La Corte ha inoltre confermato che, in materie che richiedono la ricostruzione di volumi d'affari e contabilita, il PM puo indicare la tipologia di atti o documenti da acquisire riservandone l'individuazione puntuale a fase successiva; ha ritenuto non decisiva la mancata indicazione del termine di restituzione degli apparati, richiamando i rimedi a disposizione dell'interessato per la restituzione. Ha respinto le doglianze su carattere esplorativo e insufficienza del fumus, e ha considerato legittimo l'utilizzo, da parte del Tribunale, delle informazioni contenute nel decreto di sequestro preventivo d'urgenza richiamato. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso e conferma della correttezza dell'operato del Tribunale del Riesame e del decreto impugnato.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Richiesta di motivazione adeguata per gli atti cautelari; la Corte valuta se la motivazione sia assente o talmente carente da rendere incomprensibile l'iter logico. Nel caso la motivazione del decreto e del provvedimento di riesame e stata ritenuta sufficiente.
art. 147 cod. proc. pen.
Richiama i limiti per la perquisizione e l'acquisizione; la Corte ha ritenuto rispettati i criteri di pertinenzialita ove il decreto individua criteri selettivi e finalita investigative coerenti con la ricostruzione contabile.
art. 253 cod. proc. pen.
Imposizione dell'obbligo motivazionale del decreto di sequestro probatorio. La Corte ha richiamato l'orientamento che richiede descrizione della condotta, riconducibilita alla fattispecie incriminatrice e relazione dei beni con il reato; nel caso tali elementi sono stati ritenuti presenti.
art. 324 cod. proc. pen.
Norme sul riesame del sequestro; la Corte ha ricordato che il riesame verifica l'astratta configurabilita del reato e l'idoneita degli elementi a giustificare ulteriori indagini, non il merito dell'accusa.
art. 2 d.lgs. 74/2000
Riferimento alla fattispecie di dichiarazione fraudolenta (evasione IVA). La Corte ha ritenuto che il decreto esponeva sufficienti ragioni indiziarie circa il meccanismo fraudolento e l'entita dell'imposta evasa.
art. 321 cod. proc. pen.
Principi generali sull'attivita istruttoria e obbligo di motivazione; utilizzata dalla Corte per richiamare i principi sulla prova e sulla necessita di elementi indiziari per il sequestro probatorio.
Massime di principio
- Perche un sequestro probatorio di dispositivi informatici sia legittimo occorre indicare la condotta ipotizzata, la correlazione con la fattispecie penale e un criterio di pertinenzialita o selezione dei dati; non e sempre necessario individuare da subito ogni singolo file.
- In reati che richiedono ricostruzione contabile su ampia mole di documenti, il PM puo disporre il sequestro esteso dei supporti, purché motivi la necessita di acquisire la massa di dati per le finalita investigative e rispetti proporzionalita e adeguatezza.
- La mancanza di un termine di restituzione non e automaticamente causa di nullita; l'interessato puo chiedere la restituzione e usare i rimedi processuali in caso di permanenza ingiustificata del vincolo.
- In sede di riesame non si giudica il merito dell'accusa ma l'astratta configurabilita del reato e l'idoneita degli elementi a giustificare ulteriori indagini; pertanto la presenza di elementi indiziari non deve essere totale, ma sufficiente a giustificare la necessita del sequestro.
- La motivazione per relationem ad altri provvedimenti e ammessa se il provvedimento di riferimento e conoscibile o comunque non arreca pregiudizio alla difesa; l'utilizzo di informazioni tratte da un decreto di sequestro preventivo d'urgenza e legittimo quando integrano la spiegazione del fumus e delle finalita investigative.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45231/2024 del 10/12/2024
- Sentenza penale · 10 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45232/2024 del 10/12/2024
- Sentenza penale · 10 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45233/2024 del 10/12/2024
- Sentenza penale · 10 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45234/2024 del 10/12/2024
- Sentenza penale · 10 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45235/2024 del 10/12/2024
- Sentenza penale · 10 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45240/2024 del 10/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →