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Sentenza

Sentenza n. 2207/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1747/2024, pubbl. il 16/10/2024, RG n. 1642/2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202508922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, sezione lavoro, n. 1747/2024, che aveva riconosciuto al ricorrente euro 1.000,00 a titolo di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inadempimento dell'amministrazione rispetto alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Frosinone, sezione lavoro, n. 1747/2024, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a percepire euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza e l'adozione delle misure necessarie alla conformazione al giudicato. Le amministrazioni resistenti si sono costituite con atto di stile e non hanno fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della pronuncia civile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha affermato che l'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato. Quando il titolo da eseguire è una pronuncia del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo: è limitato all'accertamento di un comportamento omissivo o elusivo e non consente integrazioni o accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché il ricorrente aveva allegato l'inadempimento e l'amministrazione non aveva fornito chiarimenti sull'esecuzione, il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale perdurante inadempimento, un commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, autorizzato a dare esecuzione al giudicato anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori per le spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    "l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato"

    La norma consente di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    È richiamato quale disciplina processuale del giudizio di ottemperanza; il giudice ne applica i poteri conformativi ed esecutivi, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto al ricorrente nel titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione non adempia all'obbligo di conformarsi al titolo giudiziale.
  • Quando il titolo da eseguire è una sentenza del giudice civile pronunciata in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo accerta l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore del giudicato, la mancata produzione da parte dell'amministrazione di chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del titolo può fondare l'accertamento dell'inottemperanza e la condanna a provvedere.
  • In caso di perdurante inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di dare esecuzione al giudicato, anche sostituendosi all'amministrazione inadempiente e superando il dissenso di altre amministrazioni coinvolte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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