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Sentenza

Sentenza n. 145/2026 - Napoli, Sezione 8

per l’esecuzione del giudicato: sulla sentenza n. 718/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 29/01/2025, nella procedura iscritta al numero R.G. 13771/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 30/01/2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24/06/2025.

Giustizia amministrativa202503268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto a beneficiare di € 500,00 annui mediante la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 30 gennaio 2025; era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia ministeriale e ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione, il pagamento delle somme dovute, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Ha chiesto anche la condanna al pagamento di astreintes.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza relativa a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l'amministrazione non ha provato l'adempimento, il Collegio ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine temporale entro il quale il beneficio avrebbe dovuto essere fruito, l'amministrazione deve erogarne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo: l'obbligazione è fungibile e l'inerzia amministrativa non può pregiudicare il creditore né consentire all'amministrazione di trarre vantaggio dal proprio inadempimento. Il TAR ha nominato sin da subito quale commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere, se necessario, allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della spesa. Ha escluso che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa possano impedire l'esecuzione del giudicato. Ha invece respinto la domanda di astreinte, ritenendone non equa l'applicazione nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    Consente l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non adempia all'obbligo conformativo derivante dalla decisione.
  • Per l'ammissibilità dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione rilevano la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In assenza di prova dell'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Quando il termine fissato dal giudicato per fruire di un beneficio economico sia ormai decorso per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, senza che l'amministrazione possa trarre vantaggio dal proprio inadempimento.
  • L'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato di condanna pecuniaria; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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