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Ordinanza

Ordinanza del 02/04/2019 n. 9079 - Corte di Cassazione

Tributi locali - ICI - Aliquota agevolata - Più immobili adibiti ad abitazione principale - Applicazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’utilizzo unitario di più unità catastali come abitazione principale non impedisce l’applicazione dell’aliquota ICI agevolata a tutte le unità, purché sia provata l’effettiva destinazione abitativa complessiva e il complesso non ecceda la categoria catastale delle singole unità. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio.

ICI: aliquota agevolata per più unità catastali utilizzate come unica abitazione principale

ICI e aliquota agevolata per abitazione principale

La pronuncia riguarda il diritto all’applicazione dell’aliquota ICI agevolata prevista per l’abitazione principale quando il contribuente utilizza contestualmente più unità immobiliari catastalmente distinte, ma materialmente collegate e adibite a un’unica abitazione.

Vicenda processuale

Il contribuente ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’ICI relativa all’anno 2007. Il Comune non aveva risposto entro i termini di legge.

La Commissione Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso. In appello, il contribuente ha sostenuto che i due immobili, pur risultando costituiti da unità catastali separate, erano materialmente uniti e dovevano quindi essere considerati, ai fini ICI, come un’unica abitazione principale, con applicazione dell’aliquota agevolata a entrambe le unità.

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello, valorizzando i seguenti elementi:

  • le due unità erano rimaste formalmente separate fino al decesso della madre, avvenuto nel 2009;
  • la fusione catastale era stata effettuata soltanto nel 2010;
  • negli anni 2007-2009 la TARSU e la TIA erano state versate separatamente;
  • la dichiarazione di inizio lavori per il collegamento degli appartamenti risaliva al 2006, mentre la dichiarazione di fine lavori era del 2010.

Il contribuente ha quindi proposto ricorso per Cassazione con un unico motivo. L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

Motivo di ricorso e riferimenti normativi

Il contribuente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione:

  • dell’art. 1 del D.L. n. 93 del 2008, convertito nella L. n. 126 del 2008;
  • dell’art. 10 della L. n. 212 del 2000;
  • dell’art. 97 della Costituzione;
  • del principio di leale collaborazione.

La censura si fondava sull’assunto che, ai fini ICI, dovesse prevalere l’utilizzo unitario dell’immobile, indipendentemente dal fatto che l’abitazione fosse composta da più unità catastali autonomamente censite.

Principio affermato dalla Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha ribadito che il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non impedisce l’applicazione dell’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale a tutte le unità che compongono il complesso abitativo.

A tal fine, assumono rilievo:

  • l’effettiva utilizzazione dell’immobile complessivamente considerato come abitazione principale;
  • la prova dell’utilizzo unitario delle diverse unità;
  • il fatto che il complesso abitativo derivante dall’unificazione funzionale non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono.

Non è invece decisivo, di per sé, il numero delle unità catastali né il momento in cui è stata formalizzata la fusione catastale.

La Corte ha richiamato i precedenti di Cassazione n. 25902 del 29 ottobre 2008 e n. 3393 del 12 febbraio 2010, conformi al principio secondo cui la destinazione effettiva ad abitazione principale può essere riconosciuta anche quando l’immobile sia costituito da più unità catastali.

Errore della Commissione Tributaria Regionale

Secondo la Cassazione, la Commissione Tributaria Regionale ha erroneamente fondato il rigetto dell’appello principalmente sul momento della variazione catastale, attribuendo rilievo determinante alla fusione effettuata nel 2010.

La valutazione avrebbe dovuto concentrarsi sulla situazione sostanziale e sull’effettiva destinazione delle unità immobiliari negli anni oggetto della richiesta di rimborso, verificando se esse fossero concretamente utilizzate come un’unica abitazione principale, senza limitarsi al dato formale dell’accatastamento separato o della successiva fusione catastale.

Esito del giudizio

La Corte ha accolto il ricorso del contribuente, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando il principio secondo cui la spettanza dell’aliquota agevolata dipende dalla prova dell’effettiva utilizzazione unitaria delle unità immobiliari come abitazione principale. Il giudice del rinvio dovrà inoltre pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità.

La decisione è stata assunta a Roma il 30 gennaio 2019 e depositata in Cancelleria il 2 aprile 2019.

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