Ordinanza del 01/04/2019 n. 9049 - Corte di Cassazione
Estimi catastali - Accertamento - Immobili - Classamento - Revisione - Microzone-Contenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, stabilendo che il riclassamento d’ufficio ex art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004 deve indicare in modo concreto e puntuale gli elementi che hanno determinato il diverso classamento dell’immobile. Non è sufficiente richiamare lo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona rispetto alla media comunale. È inoltre esclusa la sospensione necessaria del processo tributario per la pendenza di un giudizio davanti al Consiglio di Stato.
Obbligo di motivazione dell’accertamento catastale per revisione del classamento nelle microzone
Revisione del classamento catastale nelle microzone
La pronuncia riguarda un avviso di accertamento per estimi catastali relativo all’anno 2012, emesso nei confronti di A. M. B. e G. C. L’Agenzia delle Entrate aveva attribuito d’ufficio un nuovo classamento all’unità immobiliare nell’ambito della revisione parziale prevista per le microzone comunali. La Commissione tributaria provinciale di Lecce aveva accolto l’impugnazione dei contribuenti e la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva rigettato l’appello dell’Amministrazione.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Sospensione del processo per pregiudizialità
Con il primo motivo l’Agenzia ha denunciato la violazione degli artt. 295 c.p.c. e 39 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto sospendere il processo in ragione della pendenza, dinanzi al Consiglio di Stato, di un giudizio relativo alla revisione del classamento di unità immobiliari situate nelle microzone 1 e 2 di Lecce.
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. La sentenza impugnata era stata pubblicata il 9 marzo 2017, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 156/2015. In tale quadro non ricorreva più un’ipotesi di sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c.; avrebbe potuto eventualmente trovare applicazione l’art. 337, comma 2, c.p.c., che consente la sospensione facoltativa quando in un diverso processo venga invocata l’autorità di una sentenza impugnata.
Tale disposizione, tuttavia, non impone al giudice di sospendere il processo. Inoltre, l’art. 39, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 9, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, prevede la sospensione quando la controversia pregiudiziale debba essere risolta dalla stessa o da altra commissione tributaria. La norma non era applicabile, poiché la questione pregiudiziale risultava pendente davanti al Consiglio di Stato.
Motivi relativi alla motivazione dell’avviso
Con il secondo motivo l’Agenzia ha sostenuto che l’avviso di accertamento fosse adeguatamente motivato, in quanto richiamava il provvedimento di attivazione del procedimento revisionale e le ragioni poste a fondamento del riclassamento.
Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’art. 61 del d.P.R. n. 1142/1949. Secondo l’Amministrazione, la revisione sarebbe stata finalizzata a uniformare rendite catastali non aggiornate e a ridurre le sperequazioni fiscali all’interno dello stesso Comune, consentendo una revisione massiva dei classamenti. Il confronto, pertanto, avrebbe dovuto essere effettuato tra le microzone appartenenti al medesimo territorio comunale.
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha dichiarati infondati.
Presupposti e limiti della revisione parziale del classamento
Il procedimento di “revisione parziale del classamento” previsto dall’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004 è caratterizzato dall’esistenza di uno scostamento significativo tra il rapporto fra i valori medi di mercato e i valori catastali della microzona interessata e l’analogo rapporto riferito all’insieme delle microzone comunali.
Tale procedimento, non essendo disciplinato in modo completo dalla disposizione speciale, resta soggetto alle regole generali dettate per la revisione del classamento dall’art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. L’attività dell’Amministrazione non è quindi rimessa a una piena e illimitata discrezionalità: il provvedimento deve rispettare gli obblighi sostanziali e motivazionali propri dell’attività di riclassamento.
Obbligo di motivazione concreta e puntuale
Non è sufficientemente motivato l’atto di riclassamento che si limiti a indicare:
- il rapporto tra valore di mercato e valore catastale della microzona interessata;
- l’analogo rapporto riferito all’insieme delle microzone comunali;
- lo scostamento riscontrato tra tali valori;
- il richiamo ai provvedimenti amministrativi posti a fondamento della revisione.
L’avviso deve rendere individuabili gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare. Tra questi possono rientrare:
- la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito;
- la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità immobiliare è situata;
- le caratteristiche edilizie del fabbricato;
- ogni ulteriore elemento concreto che abbia determinato l’attribuzione della nuova categoria o classe catastale.
Il semplice riferimento allo scostamento dei valori medi della microzona non consente al contribuente di comprendere perché il proprio immobile sia stato riclassato. Anche il rinvio agli atti amministrativi presupposti è insufficiente quando da tali atti non risultino gli elementi specifici riferibili alla zona e all’unità immobiliare interessata.
Principi affermati dalla giurisprudenza
La Corte ha richiamato precedenti conformi, tra cui Cass., Sez. 5, n. 22900 del 29 settembre 2017 e Cass., Sez. 6-5, n. 3156 del 17 febbraio 2015.
È stata inoltre richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 2017, secondo cui la natura diffusa dell’operazione di revisione delle microzone rafforza l’obbligo di motivazione sugli elementi che hanno concretamente interessato la specifica microzona e inciso sul classamento della singola unità immobiliare. Tale obbligo deve essere assolto in modo rigoroso, così da porre il contribuente nella condizione di conoscere le ragioni effettive del provvedimento e di poter esercitare consapevolmente il proprio diritto di difesa.
La Corte ha inoltre dichiarato di non voler seguire l’orientamento espresso da Cass., Sez. 5, n. 21176 del 19 ottobre 2016 in materia di motivazione degli atti di classamento, ritenendolo un precedente isolato.
Esito del giudizio
La Corte ha ritenuto che la Commissione tributaria regionale della Puglia abbia applicato correttamente i principi di diritto in materia di revisione catastale e motivazione dell’atto di riclassamento.
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato pertanto rigettato. Non è stata disposta la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali, poiché le contribuenti intimate non hanno svolto attività difensiva nel giudizio di cassazione.
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