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Ordinanza

Ordinanza del 05/04/2019 n. 73 - Corte Costituzionale

Riscossione - Riscossione coattiva- Esecuzione Forzata - Opposizione di terzo - Prova documentale ex art. 63 D.P.R. n. 602/73 - Questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni sollevate dal Tribunale di Trieste sull’art. 63 D.P.R. n. 602/1973, censurato in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost. Il giudice rimettente non aveva spiegato perché, applicando le regole ordinarie dell’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., le fatture prodotte dall’opponente avrebbero necessariamente provato la proprietà dei beni pignorati. Secondo la giurisprudenza richiamata, le fatture possono costituire prova della proprietà se sottoscritte dal venditore, accettate dall’acquirente e munite di data certa anteriore al pignoramento.

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 63 D.P.R. n. 602/1973 sull’onere probatorio del terzo nell’esecuzione esattoriale

Inammissibilità della questione sull’art. 63 D.P.R. n. 602/1973

La Corte costituzionale, con ordinanza deliberata il 20 febbraio 2019 e depositata il 5 aprile 2019, ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’art. 16 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. La disposizione disciplina la prova della proprietà dei beni pignorati nell’ambito dell’esecuzione esattoriale quando il terzo sostiene che i beni appartengano a lui e non al debitore iscritto a ruolo.

Procedimento e soggetti coinvolti

La questione era stata sollevata dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Trieste, con ordinanza del 13 giugno 2011, nel corso di un’opposizione di terzo all’esecuzione promossa da E.P. nei confronti di Equitalia Friuli-Venezia Giulia S.p.A. e del debitore esecutato A.M. Il giudizio costituzionale è stato iscritto al n. 66 del registro ordinanze 2018.

Il pignoramento mobiliare era stato eseguito il 19 aprile 2010 presso lo studio legale del debitore, dove la terza opponente utilizzava in via esclusiva una stanza in forza di accordi verbali di collaborazione professionale.

Fatti rilevanti e documentazione prodotta

Le cartelle di pagamento poste a fondamento dell’esecuzione riguardavano tributi relativi ai periodi d’imposta compresi tra il 2001 e il 2009. La terza opponente sosteneva di essere proprietaria di una parte dei beni pignorati e aveva prodotto:

  • fatture di acquisto risalenti agli anni 1995 e 1996, ad eccezione di un bene acquistato nel 2009;
  • un estratto delle proprie scritture contabili, dal quale risultava la registrazione delle fatture.

L’agente della riscossione contestava l’idoneità di tale documentazione, sostenendo che, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n. 602/1973, la prova avrebbe potuto essere fornita soltanto mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata o sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima dell’anno cui si riferiva l’entrata iscritta a ruolo.

Contenuto della disposizione censurata

L’art. 63 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che l’ufficiale della riscossione debba astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando sia dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall’art. 58, comma 3, in virtù di un titolo avente data anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo.

La disposizione stabilisce inoltre che tale dimostrazione possa essere fornita soltanto mediante:

  • atto pubblico;
  • scrittura privata autenticata;
  • sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima dell’anno di riferimento dell’entrata iscritta a ruolo.

Censure di legittimità costituzionale

Il giudice rimettente riteneva che la norma imponesse al terzo opponente un regime probatorio eccessivamente gravoso rispetto a quello previsto nell’esecuzione ordinaria, con conseguente violazione degli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione.

In particolare, secondo l’ordinanza di rimessione:

  • l’art. 3 Cost. sarebbe stato violato perché il terzo sarebbe stato sottoposto irragionevolmente a un onere probatorio più rigoroso rispetto a quello applicabile nei procedimenti esecutivi ordinari;
  • l’art. 24 Cost. sarebbe stato violato perché la limitazione dei mezzi di prova avrebbe compresso in modo irragionevole il diritto di difesa;
  • l’art. 42 Cost. sarebbe stato violato perché la disposizione avrebbe prodotto un generalizzato effetto ablativo sui diritti individuali, configurando una sostanziale espropriazione senza indennizzo.

Il giudice rimettente richiamava inoltre precedenti della Corte costituzionale, tra cui le sentenze n. 415 del 1996, n. 444 del 1995 e n. 158 del 2008, ritenendo irragionevoli le limitazioni alla tutela del terzo con riferimento a beni non esposti al rischio di frodi o elusioni.

Ragioni della decisione della Corte

La Corte ha ritenuto le questioni manifestamente inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente aveva affermato che, se non fossero stati applicabili i limiti probatori dell’art. 63, la proprietà dei beni sarebbe stata dimostrata mediante le fatture e le scritture contabili prodotte dalla terza opponente.

Tuttavia, l’ordinanza non spiegava per quale ragione, alla luce delle regole ordinarie dell’opposizione di terzo, la documentazione fosse sufficiente a provare la proprietà. Mancava quindi l’indicazione concreta del modo in cui la decisione sulla costituzionalità della norma avrebbe inciso sull’esito del giudizio principale.

La Corte ha sottolineato che non era sufficiente affermare in termini generali che la disciplina ordinaria avrebbe consentito l’accoglimento dell’opposizione. Il giudice rimettente avrebbe dovuto verificare e motivare l’effettiva idoneità probatoria delle fatture e delle scritture contabili nel caso specifico.

Principio sulla prova della proprietà nell’opposizione di terzo ordinaria

La Corte ha richiamato il diritto vivente, secondo cui la dimostrazione della proprietà da parte del terzo rivendicante ai sensi dell’art. 619 c.p.c. può essere fornita anche mediante fatture relative all’acquisto dei beni successivamente pignorati.

In base agli artt. 2702 e 2704 c.c., le fatture devono però possedere determinati requisiti:

  • devono risultare sottoscritte dal venditore;
  • devono essere accettate dall’acquirente;
  • devono avere data certa;
  • la data certa deve essere anteriore al pignoramento.

Il principio è stato ricondotto, tra gli altri, alle pronunce della Corte di cassazione n. 1975/1990, n. 3664/1981 e n. 6190/1979, nonché alla sentenza della Sezione terza civile n. 3999 del 23 febbraio 2006. In quest’ultima decisione, la data certa era costituita dall’autenticazione degli estratti dei libri contabili nella parte relativa alle fatture.

Esito e portata della pronuncia

La Corte non ha esaminato nel merito la compatibilità dell’art. 63 del D.P.R. n. 602/1973 con gli artt. 3, 24 e 42 Cost. La dichiarazione di manifesta inammissibilità è dipesa esclusivamente dall’insufficiente motivazione dell’ordinanza di rimessione in ordine alla rilevanza della questione.

La pronuncia evidenzia che, anche nell’opposizione di terzo ordinaria, le fatture non sono automaticamente sufficienti a dimostrare la proprietà dei beni pignorati: la loro efficacia dipende dal possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2702 e 2704 c.c., inclusa la sottoscrizione, l’accettazione e la data certa anteriore al pignoramento.

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