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Ordinanza

Ordinanza del 27/03/2019 n. 8560 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ritenendo priva di effetti la notifica a mezzo PEC dell’atto di appello effettuata nel 2011, quando tale modalità non era ancora ammessa nel processo tributario. La sentenza della CTR viene cassata senza rinvio per intervenuto passaggio in giudicato della decisione di primo grado; il motivo relativo alla violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente resta assorbito. Le spese dell’intero giudizio sono compensate.

Notifica via PEC dell’appello tributario nel 2011 e cassazione senza rinvio

Notifica telematica dell’appello tributario e validità del processo

La pronuncia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo alla determinazione di un maggior reddito d’impresa per l’anno 2005. Il contribuente G.M. aveva ottenuto dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, l’accoglimento dell’appello, poiché l’avviso era stato notificato prima del decorso di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo, in violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, mentre il contribuente si è costituito con controricorso.

Primo motivo: notifica dell’atto di appello tramite PEC

L’Agenzia ha contestato la qualificazione attribuita dalla CTR alla notifica dell’appello effettuata dal difensore del contribuente a mezzo posta elettronica certificata. Secondo la ricorrente, la CTR avrebbe errato nel considerare tale notifica nulla, e quindi sanabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c., anziché inesistente, poiché nel momento in cui era stata eseguita tale modalità non era prevista per il processo tributario.

La Corte considera fondato il motivo, richiamando i principi già affermati nelle sentenze Cass. n. 17941 del 12 settembre 2016 e Cass. n. 15109 dell’11 giugno 2018.

Quadro normativo sulla notificazione via PEC

La Corte esamina la legge n. 53 del 1994, come modificata dal decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, art. 46, convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014. L’art. 1, secondo periodo, consente la notificazione a mezzo PEC degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, al ricorrere dei requisiti previsti dalla norma e fatta eccezione per l’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine.

Tuttavia, dalla disposizione, tenuto conto della specialità delle norme che regolano il processo tributario dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, la Corte ricava che la notificazione via PEC non era ammessa per gli atti tributari in assenza di una specifica disciplina del relativo processo.

L’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, introdotto dall’art. 16-quater del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 221 del 7 dicembre 2012, disciplinava le notifiche via PEC, ma non consentiva di applicare automaticamente le relative regole al processo tributario. Inoltre, l’ultimo comma dell’art. 3-bis, introdotto dall’art. 46, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, escludeva dalla disciplina dei commi 2 e 3 le notifiche relative al giudizio amministrativo. Tale previsione confermava, secondo la Corte, che le norme tecniche predisposte per il processo civile non potevano essere estese al processo tributario, avente ad oggetto l’impugnazione di un atto amministrativo tributario.

Disciplina del processo tributario telematico

La Corte precisa che le disposizioni tecniche specificamente riferite al processo tributario telematico sono state adottate soltanto con il decreto ministeriale 4 agosto 2015. L’attivazione sperimentale del processo tributario telematico è iniziata nelle regioni Umbria e Toscana dal 1° dicembre 2015; per la Regione Campania l’attivazione è decorso dal 15 febbraio 2017, in forza della successiva normativa regolamentare.

Poiché l’appello era stato proposto nel 2011, la notifica a mezzo PEC dell’atto di appello deve essere considerata totalmente priva di effetti. Non si tratta, quindi, di una semplice nullità sanabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c., ma di una notificazione inidonea a produrre effetti processuali.

Conseguenze processuali

L’inefficacia della notifica dell’appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia. Di conseguenza, il giudizio di secondo grado non avrebbe potuto essere proseguito.

La Corte accoglie pertanto il primo motivo di ricorso e cassa senza rinvio la sentenza della CTR, ai sensi dell’art. 382 c.p.c. Il secondo motivo, relativo alla legittimità della notifica dell’avviso di accertamento prima del decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, viene dichiarato assorbito e non è esaminato nel merito.

Spese processuali

In considerazione della recente formazione dell’indirizzo giurisprudenziale applicato, la Corte dispone la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

Dispositivo e date della pronuncia

La Corte:

  • accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate in relazione al primo motivo;
  • dichiara assorbito il secondo motivo;
  • cassa la sentenza impugnata senza rinvio;
  • dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero processo.

La decisione è stata adottata a Roma nell’adunanza camerale del 26 febbraio 2019 e depositata in Cancelleria il 27 marzo 2019.

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