Regolamento (UE) 2018/1557
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1557 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco degli indici di riferimento critici dell’Unione previsto dal regolamento (UE) 2016/1011. In particolare inserisce lo Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR) nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368, sulla base della valutazione dell’autorità svedese e del parere favorevole di ESMA. La modifica è motivata dall’elevata rilevanza dello STIBOR per il mercato finanziario svedese e per la stabilità finanziaria. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’elenco degli indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari, aggiungendo lo STIBOR all’elenco già previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e agli utenti di indici di riferimento nei mercati finanziari dell’Unione, in particolare a strumenti finanziari, contratti finanziari e fondi di investimento che fanno riferimento agli indici inseriti nell’elenco degli indici di riferimento critici ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011. L’intervento riguarda l’aggiornamento dell’elenco contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368, con effetti diretti in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione. L’esclusione implicita è che il regolamento non disciplina in via generale tutti gli indici di riferimento, ma solo quelli qualificati come critici e inseriti nell’allegato.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1557: aggiornamento dell’elenco degli indici di riferimento critici
Il regolamento interviene sul quadro degli indici di riferimento dell’Unione disciplinato dal regolamento (UE) 2016/1011, che attribuisce alla Commissione il potere di redigere e rivedere l’elenco degli indici di riferimento critici. La modifica è adottata per tenere conto della particolare rilevanza sistemica dello STIBOR per il mercato finanziario svedese e della valutazione trasmessa dall’autorità competente svedese, con parere favorevole di ESMA.
Finalità e contesto normativo
I considerando ricordano che gli indici di riferimento hanno un ruolo essenziale nella determinazione del prezzo di strumenti e contratti finanziari e nella misurazione della performance dei fondi. Proprio per la loro importanza, possono essere esposti a vulnerabilità di manipolazione e a conflitti di interesse; inoltre, quando non sono più rappresentativi del mercato sottostante, possono generare rischi per l’integrità del mercato, il finanziamento di famiglie e imprese e, più in generale, per la stabilità finanziaria.
Il regolamento (UE) 2016/1011 prevede quindi una disciplina rafforzata per gli indici di riferimento critici, incluso il potere delle autorità competenti di richiedere contribuzioni obbligatorie o di imporne l’amministrazione in presenza delle condizioni previste. In questo contesto, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 aveva già stabilito un elenco di tali indici, ora aggiornato.
Inserimento dello STIBOR nell’elenco degli indici di riferimento critici
L’intervento principale consiste nell’inserimento dello Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR) nell’elenco degli indici di riferimento critici. Lo STIBOR è descritto come un tasso di riferimento basato su una media dei tassi ai quali alcune banche operanti sul mercato monetario svedese sono disposte a concedersi prestiti non garantiti a diverse scadenze.
Secondo la valutazione della Finansinspektionen, il panel STIBOR al 22 gennaio 2018 comprendeva sette banche, sei con sede in Svezia e una in Danimarca. L’autorità svedese ha rappresentato alla Commissione e a ESMA che la cessazione dello STIBOR, o la sua elaborazione su una base non più rappresentativa del mercato o della realtà economica sottostante, avrebbe un forte impatto negativo sul funzionamento dei mercati finanziari svedesi.
Ragioni della qualificazione come indice critico
La decisione si fonda su dati quantitativi molto rilevanti. Il considerando 10 indica che lo STIBOR è utilizzato come riferimento per derivati OTC su tassi di interesse denominati in corone svedesi per un importo nozionale di 3 500 miliardi di EUR. Quasi un quarto delle obbligazioni denominate in SEK fa riferimento allo STIBOR, che è inoltre utilizzato per determinare il prezzo del 75 % del totale dei prestiti concessi alle famiglie e agli istituti non finanziari svedesi.
Il regolamento sottolinea che il valore complessivo degli strumenti e contratti finanziari legati allo STIBOR è circa otto volte il prodotto nazionale lordo della Svezia. Per questo motivo l’indice è qualificato come di importanza vitale per la stabilità finanziaria e l’integrità del mercato in Svezia, oltre che per imprese e consumatori, poiché incide su prestiti, prodotti di credito al consumo e fondi di investimento.
Struttura dell’allegato aggiornato
L’allegato sostitutivo elenca gli indici di riferimento critici a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011. Nell’elenco figurano:
- Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR®), amministrato da European Money Markets Institute (EMMI), Bruxelles, Belgio;
- Euro Overnight Index Average (EONIA®), amministrato da EMMI, Bruxelles, Belgio;
- London Interbank Offered Rate (LIBOR), amministrato da ICE Benchmark Administration (IBA), Londra, Regno Unito;
- Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR), amministrato da Svenska Bankföreningen, Stoccolma, Svezia.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La Commissione evidenzia inoltre l’urgenza dell’intervento, giustificata dalla centralità dello STIBOR nell’allocazione del capitale e nel funzionamento del mercato svedese.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco degli indici critici
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 con il nuovo allegato del presente regolamento, aggiornando così l’elenco degli indici di riferimento critici ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011.
Inserimento dello STIBOR tra gli indici critici
Nell’allegato è aggiunto lo Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR), amministrato dall’Associazione dei banchieri svedesi (Svenska Bankföreningen), con ubicazione Stoccolma, Svezia. Restano nell’elenco anche EURIBOR, EONIA e LIBOR, con i rispettivi amministratori e sedi indicati nell’allegato.
Base giuridica e criteri per la classificazione
Il regolamento si fonda sull’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, che attribuisce alla Commissione il potere di adottare e rivedere almeno ogni due anni l’elenco degli indici di riferimento critici. La qualificazione dello STIBOR come indice critico è motivata, tra l’altro, dal fatto che i fornitori di dati sono per la maggior parte ubicati in Svezia e che lo strumento è riconosciuto come critico nello Stato membro interessato.
Motivazione economico-finanziaria dell’inclusione dello STIBOR
I considerando richiamano la rilevanza sistemica dello STIBOR per i mercati finanziari svedesi: esso è utilizzato per derivati OTC in SEK per un nozionale di 3 500 miliardi di EUR, per quasi un quarto delle obbligazioni in SEK e per il prezzo del 75 % dei prestiti a famiglie e istituzioni non finanziarie svedesi. La cessazione o l’inaffidabilità dell’indice potrebbero avere effetti negativi significativi su mercati, imprese, consumatori e stabilità finanziaria.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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