Regolamento (UE) 2018/1555
Regolamento (UE) 2018/1555 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si riferiscono alla riduzione dei rischi di malattia (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento respinge l’inserimento nell’elenco unionale delle indicazioni sulla salute proposte per tre prodotti o ingredienti, perché l’EFSA non ha ritenuto dimostrato il nesso di causalità richiesto tra consumo dell’alimento e riduzione del rischio di malattia. Le indicazioni riguardano rispettivamente la riduzione dei danni al DNA dello sperma, la riduzione della placca dentaria con effetto sul rischio di carie e la riduzione del carico di stafilococco nel latte materno con effetto sul rischio di mastite. L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1924/2006, in particolare sull’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e ribadisce il ruolo decisivo del parere EFSA nel procedimento autorizzatorio.
Rifiuto dell’autorizzazione di tre indicazioni sulla salute relative alla riduzione di rischi di malattia per alimenti e ingredienti specifici.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle indicazioni sulla salute di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, presentate da operatori del settore alimentare e valutate dalla Commissione sulla base dei pareri EFSA. Riguarda, in particolare, tre prodotti/sostanze: Condensyl®, prodotti di confetteria duri senza zucchero con almeno 90 % di eritritolo e Lactobacillus fermentum CECT 5716. Produce effetti obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si riferiscono alla riduzione dei rischi di malattia
Il regolamento adotta, in applicazione del regolamento (CE) n. 1924/2006, una decisione negativa su tre domande di autorizzazione di indicazioni sulla salute. La Commissione, tenuto conto dei pareri scientifici dell’EFSA, conclude che per le indicazioni in questione non è stato dimostrato il necessario rapporto di causa ed effetto e che, pertanto, esse non possono essere inserite nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione.
Contesto normativo e funzione del provvedimento
L’atto si colloca nel sistema europeo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1924/2006. Il sistema prevede, in via generale, il divieto di indicazioni sulla salute salvo quelle previamente autorizzate e inserite in un elenco unionale; le domande sono presentate dagli operatori del settore alimentare alle autorità nazionali competenti, che le trasmettono all’EFSA. La Commissione decide poi sull’autorizzazione tenendo conto del parere scientifico dell’Autorità.
Valutazione delle singole indicazioni respinte
Per ciascuna delle tre domande, la Commissione richiama il relativo parere EFSA e ne recepisce l’esito negativo:
- Condensyl®: la domanda EFSA-Q-2016-00665 riguardava una combinazione di estratto secco del frutto di Opuntia standardizzato in quercetina e betalaina, N-acetilcisteina, zinco e vitamine B3, E, B6, B2, B9 e B12. L’indicazione proposta sosteneva la riduzione dei danni al DNA dello sperma, ritenuti fattore di rischio di subfertilità/infertilità maschile. L’EFSA ha concluso che non era stato stabilito alcun rapporto di causalità tra consumo del prodotto e riduzione del danno al DNA spermatico.
- Prodotti di confetteria duri senza zucchero con almeno 90 % di eritritolo: la domanda EFSA-Q-2017-00002 riguardava l’affermazione secondo cui tali prodotti riducono la placca dentaria, con conseguente diminuzione del rischio di carie. Anche in questo caso l’EFSA ha escluso che i dati forniti dimostrassero il rapporto di causa ed effetto richiesto.
- Lactobacillus fermentum CECT 5716: la domanda EFSA-Q-2016-00318 concerneva la riduzione del carico di stafilococco nel latte materno, indicato come fattore di rischio della disbiosi mammaria batterica/mastite. L’EFSA ha rilevato che non era provato il nesso causale tra consumo del ceppo e riduzione del rischio di mastite contagiosa.
Effetto giuridico dell’atto
L’effetto pratico del regolamento è il mancato inserimento delle tre indicazioni nell’elenco unionale delle indicazioni consentite. Ne consegue che tali claim non possono essere legittimamente utilizzati come indicazioni sulla salute autorizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Entrata in vigore e vincolatività
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rifiuto di iscrizione nell’elenco delle indicazioni consentite
L’articolo 1 dispone che le indicazioni sulla salute elencate nell’allegato non sono inserite nell’elenco dell’Unione delle indicazioni consentite di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Esiti delle valutazioni EFSA sulle tre domande
Per Condensyl® (domanda EFSA-Q-2016-00665), per i prodotti di confetteria duri senza zucchero con almeno 90 % di eritritolo (domanda EFSA-Q-2017-00002) e per Lactobacillus fermentum CECT 5716 (domanda EFSA-Q-2016-00318), l’EFSA ha concluso che non è stato stabilito alcun rapporto di causa ed effetto tra consumo del prodotto e effetto rivendicato; di conseguenza, le indicazioni non risultano conformi al regolamento (CE) n. 1924/2006 e non possono essere autorizzate.
Base giuridica e tipo di indicazioni interessate
L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1924/2006, in particolare sull’articolo 17, paragrafo 3, e riguarda esclusivamente indicazioni sulla salute di riduzione del rischio di malattia ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a).
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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