Regolamento (UE) 2019/33
Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2019/33 completa il quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013 per il settore vitivinicolo, disciplinando in modo dettagliato le procedure di protezione, opposizione, modifica e cancellazione di DOP, IGP e menzioni tradizionali. Introduce regole armonizzate su ammissibilità, esame, consultazioni e competenze tra Stati membri, Commissione e paesi terzi, con termini procedurali e categorie distinte di modifiche. Contiene inoltre un corpus molto ampio di norme su etichettatura e presentazione, incluse indicazioni obbligatorie e facoltative, oltre a disposizioni transitorie e di abrogazione del precedente regolamento (CE) n. 607/2009.
Regole di attuazione per DOP, IGP e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, incluse domanda di protezione, opposizione, modifiche del disciplinare, cancellazione, etichettatura e presentazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti vitivinicoli disciplinati dal regolamento (UE) n. 1308/2013, con riguardo alle denominazioni di origine protette (DOP), alle indicazioni geografiche protette (IGP) e alle menzioni tradizionali, nonché alla loro etichettatura e presentazione. Riguarda domande presentate da Stati membri, paesi terzi, singoli produttori e organizzazioni professionali rappresentative, oltre alle procedure di opposizione, modifica e cancellazione gestite dalla Commissione e/o dalle autorità nazionali competenti. Si applica nel territorio dell'Unione, con norme specifiche anche per paesi terzi e per prodotti destinati all'esportazione; contiene inoltre disposizioni transitorie per le pratiche e le domande pendenti alla data di applicazione.
Regolamento delegato (UE) 2019/33: DOP, IGP, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo
Il regolamento completa il quadro dell'organizzazione comune dei mercati per il vino dettando regole procedurali e sostanziali per la protezione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle menzioni tradizionali. L'obiettivo dichiarato è semplificare e armonizzare procedure che, secondo i considerando, risultavano troppo complesse, lente e in parte incoerenti con gli altri regimi UE di qualità, garantendo al contempo tutela dei diritti, certezza del diritto, trasparenza per i consumatori e rispetto del principio di sussidiarietà.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica ai prodotti vitivinicoli disciplinati dal regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare alle domande di protezione, alle opposizioni, alle modifiche del disciplinare di produzione, alla cancellazione della protezione, alle menzioni tradizionali e alle regole di etichettatura e presentazione. Coinvolge Stati membri, paesi terzi, singoli produttori, gruppi di produttori e organizzazioni professionali rappresentative stabilite nei paesi terzi. Le norme operano nel territorio dell'Unione, ma contemplano espressamente il trattamento di prodotti e domande provenienti da paesi terzi, nonché prodotti destinati all'esportazione.
DOP e IGP: requisiti della domanda e ruolo delle autorità nazionali
Gli articoli 2-10 disciplinano la fase di domanda di protezione. Il nome da proteggere è registrato solo nelle lingue storicamente o attualmente utilizzate nella zona geografica delimitata e, se necessario, nel suo alfabeto originale con trascrizione latina. Un singolo produttore può presentare domanda solo se è l'unico richiedente e se la zona o il prodotto presentano caratteristiche nettamente differenti rispetto alle aree limitrofe. Il disciplinare deve indicare le categorie di prodotti vitivinicoli pertinenti e, se richiede il condizionamento nella zona delimitata o nelle immediate vicinanze, deve motivare tale restrizione in rapporto alla tutela della qualità, dell'origine o del controllo, tenendo conto delle libertà di circolazione.
La procedura nazionale preliminare resta centrale: lo Stato membro che trasmette la domanda alla Commissione deve attestare che essa soddisfa i requisiti del regolamento e che il documento unico è una sintesi fedele del disciplinare. La Commissione pubblica mensilmente l'elenco delle domande ricevute e verifica soltanto l'assenza di errori palesi, completando l'esame in linea di principio entro sei mesi.
Domande comuni e protezione nazionale transitoria
Per le domande comuni di protezione presentate da più Stati membri, le procedure nazionali preliminari, inclusa l'opposizione, devono essere svolte in tutti gli Stati interessati. Dal momento della trasmissione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere una protezione nazionale soltanto in via transitoria; tale protezione cessa quando la Commissione adotta la decisione definitiva o quando la domanda viene ritirata. Il regolamento chiarisce che gli effetti di una protezione nazionale non confermata a livello UE restano a carico dello Stato membro e non possono incidere sugli scambi intraunionali o internazionali.
Opposizione: termini, motivi e consultazioni
La procedura di opposizione è costruita su termini stringenti e su motivi tassativi. L'opposizione è ammissibile se presentata tempestivamente, conforme ai requisiti formali e fondata su un contrasto con le norme UE sulle DOP/IGP, inclusi conflitti con le disposizioni di base del regolamento 1308/2013, con i diritti di marchi e con nomi identici o simili già presenti sul mercato da almeno cinque anni. L'opposizione presentata da un privato richiede la prova dell'interesse legittimo.
Se l'opposizione è ammissibile, la Commissione invita le parti a consultarsi per tre mesi, prorogabili di altri tre mesi. Se le parti raggiungono un accordo, la Commissione può procedere alla protezione, eventualmente dopo una nuova fase nazionale se il disciplinare è stato modificato in modo sostanziale. In mancanza di accordo, la Commissione decide se concedere o respingere la protezione.
Restrizioni d'uso e periodi transitori
Il regolamento consente periodi transitori limitati per preservare usi consolidati o evitare pregiudizi sproporzionati. La Commissione può concedere fino a cinque anni per consentire a prodotti già immessi sul mercato con una denominazione confliggente di continuare a usare quel nome; in casi debitamente giustificati, il periodo può essere prorogato fino a quindici anni. In parallelo, lo Stato membro può concedere una protezione transitoria fino a dieci anni per superare difficoltà temporanee e permettere l'adeguamento del settore, purché gli operatori abbiano utilizzato il nome in modo continuativo per almeno cinque anni prima della domanda e il caso sia stato sollevato nella fase nazionale di opposizione.
Modifiche del disciplinare: distinzioni tra modifiche dell'Unione, ordinarie e temporanee
Una parte centrale del regolamento è dedicata alla modifica del disciplinare di produzione. Le modifiche dell'Unione sono quelle che incidono sul nome, sulle categorie di prodotto, sul legame geografico o che introducono ulteriori restrizioni di commercializzazione; per queste resta necessaria una procedura con opposizione a livello dell'Unione e decisione della Commissione. Le modifiche ordinarie, invece, sono approvate e rese pubbliche dallo Stato membro o dal paese terzo interessato e diventano applicabili a livello nazionale al momento della pubblicazione; la Commissione ne riceve comunicazione entro un mese e le pubblica o le rende pubbliche entro tre mesi, a seconda che incidano o meno sul documento unico.
Le modifiche temporanee riguardano variazioni dovute a misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli riconosciute. Sono approvate e rese pubbliche dagli Stati membri, con efficacia immediata, e comunicate alla Commissione entro un mese. Per le zone geografiche transfrontaliere la procedura va svolta separatamente in ciascuno Stato interessato, con applicazione solo dopo l'ultima decisione nazionale necessaria.
Cancellazione della protezione delle DOP/IGP
La cancellazione segue una procedura simile a quella della protezione, con pubblicazione della richiesta e possibilità di opposizione. Il regolamento specifica che il rispetto del disciplinare si considera non garantito anche quando, da almeno sette anni consecutivi, non siano stati commercializzati prodotti recanti il nome protetto. Sono richiesti motivazione e ammissibilità dell'istanza; le opposizioni alla cancellazione sono ammesse solo se dimostrano un uso commerciale del nome da parte di un terzo interessato.
Menzioni tradizionali: registrazione, opposizione e protezione
Le menzioni tradizionali sono trattate in modo autonomo ma con un modello procedurale molto vicino a quello delle DOP/IGP. La registrazione avviene nella lingua ufficiale o regionale di origine, oppure nella lingua d'uso commerciale, e nell'ortografia originale. Possono chiedere la protezione le autorità competenti degli Stati membri o dei paesi terzi e, nei paesi terzi, anche le organizzazioni professionali rappresentative, definite come strutture che raggruppano almeno due terzi dei produttori e coprono almeno due terzi della produzione della zona.
La domanda deve contenere, tra l'altro, il nome da proteggere, il tipo di menzione tradizionale, la lingua, le categorie di prodotto, una sintesi della definizione o delle condizioni d'uso e le DOP/IGP interessate. La Commissione verifica la completezza e la conformità sostanziale; se emergono carenze, invita il richiedente a modificare o ritirare la domanda. La protezione è concessa solo a termini tradizionalmente usati in commercio in un'ampia parte dell'Unione o in almeno uno Stato membro o paese terzo, non divenuti generici e disciplinati da norme nazionali o equivalenti nei paesi terzi. Il regolamento definisce anche l'uso tradizionale e la nozione di termine divenuto generico.
L'opposizione è aperta a Stati membri, paesi terzi e soggetti con interesse legittimo; la Commissione valuta il conflitto con le regole sulle menzioni tradizionali, nonché con le disposizioni su marchi e omonimie. In caso di più opposizioni, la Commissione può sospenderne alcune. Le menzioni già protette ai sensi del regolamento (CE) n. 607/2009 restano automaticamente protette.
Etichettatura: regole obbligatorie, leggibilità e divieti
Le norme di etichettatura impongono che le informazioni obbligatorie figurino nello stesso campo visivo, leggibili simultaneamente, indelebili e in caratteri di almeno 1,2 mm. Sono specificati i termini da utilizzare per allergeni come solfiti, uova e latte, con possibili pittogrammi. I prodotti non conformi non possono essere commercializzati nell'Unione né esportati, salvo alcune deroghe per prodotti destinati all'esportazione o al consumo a bordo di aeromobili, ove le indicazioni richieste dalla normativa del paese importatore o esigenze di sicurezza lo giustifichino.
È vietato l'uso di capsule o lamine contenenti piombo sui dispositivi di chiusura dei prodotti interessati. Il titolo alcolometrico deve essere espresso per unità o mezze unità di percentuale vol./vol., con formule e tolleranze di scostamento: in generale fino a 0,5 % vol, elevato a 0,8 % vol per taluni prodotti a lunga conservazione o categorie specifiche, come vini spumanti e liquorosi.
Provenienza, imbottigliatore e informazioni commerciali
L'indicazione della provenienza è disciplinata in modo dettagliato per le diverse categorie di prodotti, con formule standardizzate per vini, mosti e miscele, e con regole specifiche per prodotti ottenuti in più Stati membri o in paesi terzi. Sono inoltre definiti i termini da utilizzare per l'imbottigliatore, il produttore, il venditore e l'importatore, insieme alle nozioni pertinenti di imbottigliamento, confezionamento e indirizzo.
Il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore devono essere completati da formule specifiche, con regole particolari per l'imbottigliamento effettuato nell'azienda del produttore, in un gruppo di produttori o in un'impresa vicina alla zona delimitata. È possibile usare codici nazionali sostitutivi, ma l'etichetta deve comunque riportare un riferimento alla persona fisica o giuridica intervenuta nel circuito commerciale. Se il nome o l'indirizzo coincide con una DOP/IGP o la contiene, il regolamento limita la dimensione dei caratteri oppure consente il ricorso a un codice.
Annata, varietà, vino varietale e tenore di zucchero
Le regole sull'annata richiedono che almeno l'85 % delle uve provenga dall'annata indicata, con esclusioni tecniche per taluni prodotti di dolcificazione o categorie specifiche. Le varietà di uve possono figurare in etichetta solo a determinate condizioni quantitative e con ordine decrescente di percentuale quando le varietà sono più di una; per i vini spumanti di qualità è ammesso il sinonimo «pinot» per talune varietà.
Per i prodotti senza DOP/IGP gli Stati membri e, per i paesi terzi, le autorità competenti o le norme locali possono autorizzare l'espressione «vino varietale» con indicazione dello Stato o del paese terzo e della varietà. Il regolamento disciplina anche l'indicazione del tenore di zucchero per gli spumanti e per gli altri vini, fissando soglie e limiti di tolleranza, nonché condizioni per termini come «brut», «dry», «secco», «demi-sec» e simili.
Metodi di produzione, azienda, unità geografiche e bottiglie speciali
Le diciture relative ai metodi di produzione sono rigidamente controllate: espressioni come «fermentato in bottiglia», «metodo tradizionale», «metodo classico» e «Crémant» sono riservate a prodotti che rispettano requisiti tecnici precisi, con limiti di durata della fermentazione e di contatto con le fecce, e con condizioni specifiche per il contenuto zuccherino e l'uso delle uve vendemmiate a mano nel caso del Crémant. I riferimenti alla produzione biologica dell'uva rinviano al regolamento (CE) n. 834/2007.
L'uso del nome dell'azienda è riservato ai prodotti DOP/IGP che derivano esclusivamente da uve coltivate in tale azienda e vinificate integralmente lì. È inoltre possibile indicare un'unità geografica più piccola o più ampia della zona base della DOP/IGP, ma con limiti di composizione delle uve e requisiti di definizione precisa nel disciplinare. Il regolamento tutela anche determinati tipi di bottiglia e dispositivi di chiusura tradizionali, riservandoli a specifiche denominazioni e categorie di vini, in particolare per alcuni spumanti e per i casi elencati nell'allegato VII.
Facoltà degli Stati membri e disciplina transitoria
Gli Stati membri possono introdurre condizioni più rigorose nel disciplinare e rendere obbligatorie, vietare o riservare talune indicazioni facoltative, oltre a definire ulteriori indicazioni a fini di controllo per i prodotti nazionali. Il regolamento prevede inoltre che i documenti inviati alla Commissione siano redatti in una lingua ufficiale dell'Unione o accompagnati da traduzione certificata.
Sul piano transitorio, il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 607/2009 ma consente la prosecuzione di numerose procedure pendenti secondo il vecchio regime, inclusa la possibilità di commercializzare fino a esaurimento scorte i prodotti etichettati conformemente alla normativa previgente. L'entrata in vigore è fissata al terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e architettura del regolamento
L'articolo 1 stabilisce che il regolamento integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per DOP, IGP e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, con riferimento a domande di protezione, opposizione, restrizioni d'uso, modifiche del disciplinare e delle menzioni tradizionali, cancellazione della protezione, etichettatura e presentazione.
Nome da proteggere, richiedente e disciplinare
Gli articoli 2-5 disciplinano la lingua e l'alfabeto del nome protetto, la possibilità per un singolo produttore di presentare domanda se è l'unico richiedente e se sussistono determinate caratteristiche territoriali, i requisiti del disciplinare, comprese le motivazioni per il condizionamento nella zona geografica, e alcune deroghe alla produzione/vinificazione nella zona delimitata, inclusi casi storici e specifici per talune DOP.
Procedura nazionale, domanda comune e protezione transitoria
Gli articoli 6-10 disciplinano la fase nazionale preliminare, l'obbligo per lo Stato membro di attestare la conformità della domanda e la fedeltà del documento unico, la gestione delle domande comuni, la protezione nazionale transitoria dalla data di trasmissione alla Commissione e l'esame di ammissibilità e di errori palesi da parte della Commissione entro sei mesi.
Opposizione alle domande di protezione
Gli articoli 11-13 regolano l'ammissibilità dell'opposizione, i motivi opponibili, la valutazione su base territoriale UE, la fase di consultazioni di tre mesi prorogabile di ulteriori tre mesi, e la decisione finale della Commissione. Sono previste anche restrizioni e periodi transitori fino a 5 anni, prorogabili fino a 15 in casi giustificati, nonché una protezione nazionale transitoria fino a 10 anni in specifici casi di difficoltà temporanee.
Modifiche del disciplinare di produzione
Gli articoli 14-18 distinguono tra modifiche dell'Unione e modifiche ordinarie, definendo come modifiche dell'Unione quelle che incidono sul nome, sulle categorie di prodotto, sul legame geografico o che impongono ulteriori restrizioni alla commercializzazione. Le modifiche dell'Unione seguono una procedura simile alla domanda di protezione e richiedono opposizione a livello UE; le modifiche ordinarie e temporanee sono approvate e rese pubbliche dagli Stati membri, con comunicazioni alla Commissione e specifiche regole per le zone transfrontaliere e per i paesi terzi.
Cancellazione della DOP/IGP
Gli articoli 19-21 prevedono una procedura di cancellazione mutatis mutandis rispetto alla domanda di protezione, con pubblicazione della richiesta, motivi di cancellazione e ammissibilità dell'istanza. La mancanza di commercializzazione di prodotti con il nome protetto per almeno sette anni consecutivi è espressamente considerata indice di mancata garanzia del rispetto del disciplinare.
Etichettatura temporanea e deroghe storiche
Gli articoli 22 e 23 consentono, dopo la trasmissione della domanda, l'uso temporaneo del nome in etichetta e nella presentazione, ma i simboli, le diciture UE e le abbreviazioni DOP/IGP sono utilizzabili solo dopo la pubblicazione della decisione di protezione. Sono confermate specifiche deroghe storiche all'obbligo di indicare l'espressione «denominazione di origine protetta» per alcune DOP elencate all'articolo 23.
Menzioni tradizionali: domanda, validità e protezione
Gli articoli 24-39 disciplinano lingua e ortografia, soggetti legittimati, contenuto minimo della domanda, condizioni di validità, esame della Commissione, opposizione, rapporto con i marchi e con gli omonimi, modifica e cancellazione. La protezione riguarda menzioni tradizionali note, non generiche, tradizionalmente usate in commercio e definite dal diritto nazionale o dalle regole applicabili nei paesi terzi; le menzioni già protette ai sensi del regolamento (CE) n. 607/2009 sono automaticamente protette.
Etichettatura e presentazione: indicazioni obbligatorie
Gli articoli 40-48 stabiliscono che le indicazioni obbligatorie devono figurare nello stesso campo visivo, essere leggibili, indelebili e con caratteri di almeno 1,2 mm. Sono disciplinati i termini per allergeni (solfiti, uova, latte), il divieto di commercializzazione/esportazione di prodotti non conformi, il divieto di capsule a base di piombo, le modalità di indicazione del titolo alcolometrico effettivo e le tolleranze ammesse, nonché l'indicazione della provenienza, dell'imbottigliatore/produttore/importatore/venditore, del tenore di zucchero per le categorie spumanti e delle diciture per i vini spumanti gassificati.
Indicazioni facoltative
Gli articoli 49-55 disciplinano l'annata, le varietà di uve, l'uso dell'espressione «vino varietale», l'indicazione facoltativa del tenore di zucchero per altri vini, le diciture sui metodi di produzione, l'indicazione dell'azienda e i riferimenti a unità geografiche più piccole o più ampie. Sono fissate soglie quantitative, condizioni di impiego e limiti per i nomi varietali che contengono o coincidono con DOP/IGP.
Bottiglie, dispositivi di chiusura e facoltà degli Stati membri
Gli articoli 56-58 riguardano l'uso di particolari tipi di bottiglia riservati a specifiche DOP/IGP, le condizioni per bottiglie e chiusure dei vini spumanti, e la possibilità per gli Stati membri di imporre, vietare o riservare talune indicazioni, nonché di adottare norme supplementari di etichettatura per i prodotti nazionali.
Disposizioni generali, transitorie e finali
L'articolo 59 impone che la documentazione inviata alla Commissione sia in una lingua ufficiale dell'Unione o tradotta in una di esse. L'articolo 60 abroga il regolamento (CE) n. 607/2009. L'articolo 61 contiene una disciplina transitoria ampia per domande pendenti, procedure di opposizione e cancellazione, modifiche del disciplinare e commercializzazione delle scorte etichettate secondo il regime previgente. L'articolo 62 stabilisce l'entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
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