Regolamento (UE) 2018/1556
Regolamento (UE) 2018/1556 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento respinge l'autorizzazione di sei indicazioni sulla salute relative a specifici prodotti o ingredienti alimentari, poiché l'EFSA non ha ritenuto dimostrato il necessario nesso di causalità tra consumo e beneficio rivendicato. Le indicazioni non vengono quindi inserite nell'elenco unionale delle indicazioni consentite di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il testo recepisce il parere scientifico dell'Autorità e dispone l'applicazione diretta negli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Rifiuto di autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute relative a specifici alimenti e ingredienti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Ambito di applicazione
Si applica alle indicazioni sulla salute presentate dagli operatori del settore alimentare ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, ossia indicazioni basate su prove scientifiche recenti e/o che includono una richiesta di protezione di dati riservati. Il regolamento riguarda specifiche indicazioni riferite a Stablor®, curcumina e Vibigaba (riso bruno germinato), nonché a un rapporto carboidrati/proteine (CHO:P) nel contesto di diete ipocaloriche. Ha efficacia nell'intero territorio dell'Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; non disciplina altre categorie di indicazioni sulla salute diverse da quelle elencate nell'allegato.
Rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari
Il regolamento interviene nell'ambito della disciplina unionale sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006. In particolare, la Commissione, tenuto conto dei pareri scientifici dell'EFSA, decide di non autorizzare una serie di claim relativi a specifici alimenti e ingredienti, poiché non è stato dimostrato il richiesto rapporto di causa ed effetto tra consumo del prodotto e beneficio sanitario dichiarato.
Contesto normativo e procedimento
Il regolamento richiama che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute sono vietate salvo quelle autorizzate dalla Commissione e inserite nell'elenco delle indicazioni consentite. Le domande di autorizzazione possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente dello Stato membro, che le trasmette all'EFSA per la valutazione scientifica e alla Commissione e agli altri Stati membri per informazione. Sulla base del parere dell'EFSA, la Commissione adotta la decisione finale; il presente atto si fonda sull'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Indicazioni respinte: Stablor®, curcumina e rapporto CHO:P
Una prima domanda riguardava Stablor®, preparato da bere con specifica composizione di macro e micronutrienti e rapporto tra triptofano e amminoacidi neutri. L'indicazione proposta sosteneva che, nell'ambito di una dieta equilibrata e di lieve restrizione calorica, l'aggiunta di Stablor® contribuisse a ridurre il grasso viscerale mantenendo la massa magra in soggetti sovrappeso o obesi con grasso addominale e fattori di rischio cardiometabolico. L'EFSA, con parere del 28 febbraio 2017 (EFSA-Q-2016-00319), ha concluso che i dati non dimostravano il nesso causale richiesto.
Una seconda domanda riguardava la curcumina e il normale funzionamento delle articolazioni. L'indicazione proposta era: "La curcumina contribuisce al normale funzionamento delle articolazioni". Con parere dell'8 maggio 2017 (EFSA-Q-2016-00856), l'EFSA ha ritenuto non dimostrato alcun rapporto di causa ed effetto tra assunzione di curcumina e mantenimento della normale funzionalità articolare.
Una terza domanda concerneva un rapporto carboidrati/proteine (CHO:P) ≤ 1,8 su base energetica nel quadro di una dieta ipocalorica e la riduzione del peso corporeo. L'indicazione proposta era che tale rapporto, consumato in una dieta inferiore a 8 368 kJ/2 000 kcal al giorno per almeno 12 settimane, aiutasse a ridurre peso e grasso corporei. Con parere del 13 giugno 2017 (EFSA-Q-2016-00436), l'Autorità ha escluso la dimostrazione del nesso causale.
Indicazioni respinte: Vibigaba (riso bruno germinato)
Il regolamento respinge inoltre quattro indicazioni relative a Vibigaba (riso bruno germinato), presentate dal gruppo Loc Troi e valutate dall'EFSA con pareri del 21 luglio 2017. Le indicazioni riguardavano: la riduzione del peso corporeo nel quadro di una dieta ipocalorica (EFSA-Q-2017-00032); il mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue a lungo termine (EFSA-Q-2017-00033); il mantenimento di una pressione sanguigna normale (EFSA-Q-2017-00031); e il mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue (EFSA-Q-2017-00030). In tutti i casi l'EFSA ha concluso che non era stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra il consumo di Vibigaba e i benefici rivendicati.
Effetti giuridici
L'articolo 1 dispone che le indicazioni elencate nell'allegato non sono inserite nell'elenco unionale delle indicazioni consentite di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Ne consegue che tali claim non possono essere utilizzati come indicazioni sulla salute autorizzate nell'Unione. L'allegato, infatti, identifica per ciascun claim la sostanza o alimento interessato, il testo dell'indicazione respinta e il riferimento del parere EFSA.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Rifiuto di inserimento nell'elenco delle indicazioni consentite
L'articolo 1 stabilisce che le indicazioni sulla salute elencate nell'allegato non sono inserite nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Indicazioni respinte e motivazione scientifica
L'allegato elenca sei indicazioni respinte: Stablor® per la riduzione del grasso viscerale con mantenimento della massa magra; curcumina per il normale funzionamento delle articolazioni; rapporto CHO:P ≤ 1,8 in dieta ipocalorica per ridurre peso e grasso corporei; e tre indicazioni su Vibigaba (riso bruno germinato) relative a riduzione del peso corporeo, mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue, pressione sanguigna normale e livelli normali di colesterolo nel sangue. Per ciascuna domanda, l'EFSA ha concluso che non era stato dimostrato un rapporto di causa ed effetto.
Base giuridica e procedimento
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1924/2006, in particolare dell'articolo 18, paragrafo 5. Le domande erano state presentate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, e trasmesse all'EFSA per la valutazione scientifica; la Commissione ha deciso in conformità ai pareri dell'Autorità e al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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