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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1558

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1558 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) come additivo per mangimi destinati a gatti e cani (titolare dell'autorizzazione Centro Sperimentale del Latte) (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’uso del preparato di Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) come additivo per mangimi destinati a gatti e cani, sulla base della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione richiama il parere favorevole dell’EFSA, che ha escluso effetti negativi su salute animale, salute umana e ambiente e ha riconosciuto un possibile miglioramento della consistenza delle feci. L’autorizzazione è concessa alle condizioni tecniche e di sicurezza riportate nell’allegato, con durata fino al 7 novembre 2028.

Autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) come additivo per mangimi destinati a gatti e cani.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, con riguardo all’immissione sul mercato e all’uso del preparato di Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) come additivo per mangimi completi destinati a gatti e cani. L’autorizzazione riguarda il titolare Centro Sperimentale del Latte e il preparato è classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale degli "stabilizzatori della flora intestinale". L’allegato precisa le condizioni d’impiego, il tenore minimo e le misure di sicurezza per gli utilizzatori. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il periodo di autorizzazione scade il 7 novembre 2028.

Autorizzazione del preparato di Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) per gatti e cani

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1558 della Commissione autorizza un nuovo impiego del preparato di Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) come additivo per mangimi destinati a gatti e cani. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce l’esito favorevole della valutazione scientifica dell’EFSA.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale, fissandone motivi e procedure. La domanda di autorizzazione, presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. L’autorizzazione è adottata sulla base dell’articolo 9, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Valutazione scientifica e presupposti dell’autorizzazione

Nel parere del 19 aprile 2018, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non presenta effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre ritenuto che l’additivo possa migliorare la consistenza delle feci di gatti e cani. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. La Commissione afferma quindi che risultano soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Oggetto dell’autorizzazione e classificazione dell’additivo

L’allegato identifica l’additivo con il numero 4b1715, titolare dell’autorizzazione Centro Sperimentale del Latte, e lo colloca nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale degli "stabilizzatori della flora intestinale". L’autorizzazione riguarda il preparato di Lactobacillus acidophilus CECT 4529 quale additivo per mangimi destinati a gatti e cani.

Composizione, tenori e metodi di analisi

L’allegato precisa che l’additivo è un preparato di Lactobacillus acidophilus CECT 4529 con tenore minimo di 5 × 10^10 CFU/g di additivo, nella forma solida. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali di Lactobacillus acidophilus CECT 4529. Per il controllo analitico sono previsti il conteggio mediante metodo di diffusione su piastra con utilizzo di MRS agar (EN 15787) e l’identificazione mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Condizioni d’impiego e obblighi per gli operatori

Per i mangimi completi destinati a gatti e cani è indicato un tenore minimo di 5 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione degli occhi, della cute e dell’apparato respiratorio.

Durata dell’autorizzazione, entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il periodo di autorizzazione termina il 7 novembre 2028.

Rapporti con precedenti autorizzazioni

Il medesimo preparato risultava già autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/38 e per mangimi destinati a polli da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2275. Il presente atto estende quindi l’impiego autorizzato a gatti e cani.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

Il preparato di Lactobacillus acidophilus CECT 4529 è autorizzato come additivo per mangimi nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale" per gatti e cani, alle condizioni indicate nell’allegato.

Base giuridica e condizioni di autorizzazione

L’atto è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione constata che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del medesimo regolamento.

Valutazione scientifica

L’EFSA, nel parere del 19 aprile 2018, ha concluso che l’additivo non ha effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte, e che può migliorare la consistenza delle feci di gatti e cani. Non sono ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio post-immissione sul mercato.

Specifiche tecniche e metodo di analisi

L’allegato indica che l’additivo è costituito da cellule vitali di Lactobacillus acidophilus CECT 4529, con tenore minimo di 5 × 10^10 CFU/g di additivo nella forma solida. Il metodo di analisi prevede il conteggio mediante diffusione su piastra con MRS agar (EN 15787) e l’identificazione mediante PFGE.

Condizioni di impiego e tutela degli utilizzatori

Per i mangimi completi per gatti e cani è previsto un tenore minimo di 5 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12%. Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori devono adottare procedure e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se ciò non basta, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per occhi, cute e apparato respiratorio.

Decorrenza e durata dell’autorizzazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La fine del periodo di autorizzazione è fissata al 7 novembre 2028.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarealimentazione animaleadditivi zootecnicisalute animalemercato interno

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