Regolamento (UE) 2018/1559
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1559 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione della tintura di cumino (Cuminum cyminum L.) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l'uso della tintura di cumino come additivo organolettico per mangimi destinati a tutte le specie animali, sulla base della valutazione positiva dell'EFSA e della verifica della conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 1831/2003. Sono fissate condizioni di impiego, indicazioni obbligatorie in etichetta e misure di protezione per gli utilizzatori, in ragione dei possibili rischi di irritazione cutanea/oculare e sensibilizzazione. L'atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Autorizzazione della tintura di cumino (Cuminum cyminum L.) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l'immissione sul mercato e l'uso della tintura di cumino come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti. Si applica nell'Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; l'allegato fissa condizioni d'impiego, etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori. Non autorizza l'uso nella acqua di abbeveraggio, pur non escludendo l'impiego in alimenti composti somministrati tramite l'acqua.
Autorizzazione della tintura di cumino come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1559 autorizza la tintura di cumino (Cuminum cyminum L.) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L'atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l'alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell'EFSA del 17 aprile 2018, che ha escluso effetti negativi su salute animale, salute umana e ambiente alle condizioni d'uso proposte.
Contesto e valutazione scientifica
La Commissione richiama che la domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed era corredata della documentazione prescritta. L'EFSA ha ritenuto che non fosse necessaria un'ulteriore dimostrazione di efficacia, poiché i semi di cumino sono già riconosciuti come aromi negli alimenti e la funzione nei mangimi è sostanzialmente identica a quella svolta negli alimenti. È stato inoltre rilevato che l'additivo può comportare rischi per gli utilizzatori, in particolare possibile irritazione cutanea/oculare e potenziale sensibilizzazione, con conseguente necessità di misure di protezione adeguate.
Ambito materiale dell'autorizzazione
L'additivo è classificato nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale delle "sostanze aromatizzanti". L'autorizzazione riguarda la tintura di semi di Cuminum cyminum L. definita dal Consiglio d'Europa, in forma liquida, con specifiche compositive riportate nell'allegato, tra cui la miscela acqua/etanolo al 98 % ± 0,5 %, composti di origine vegetale al 2 % ± 0,5 %, limiti per flavonoidi, polifenoli e p-ment-3-en-7-ale, e il marcatore fitochimico 4-iso-propilbenzaldeide (cuminaldeide).
Condizioni di impiego e controlli
L'allegato prevede che l'additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Per i controlli ufficiali lungo la filiera alimentare, l'etichetta deve riportare il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con umidità del 12 %, fissato in 0,03 ml/kg di mangime. È inoltre indicato il metodo di analisi per la quantificazione del marcatore fitochimico mediante GC-FID.
Sicurezza e misure di protezione
La Commissione recepisce le osservazioni dell'EFSA secondo cui non si possono escludere rischi di irritazione per cute e occhi e la possibilità di sensibilizzazione dovuta alla presenza di composti noti per causare reazioni allergiche in soggetti sensibili. Gli operatori del settore dei mangimi devono quindi adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire l'inalazione e il contatto cutaneo od oculare; se tali rischi non possono essere eliminati o minimizzati, devono essere usati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.
Limiti d'uso e rapporti con l'acqua di abbeveraggio
Il regolamento precisa che la mancata autorizzazione dell'uso nella acqua di abbeveraggio non impedisce l'impiego della sostanza in alimenti composti somministrati nell'acqua. Viene quindi distinta l'autorizzazione dell'additivo nel mangime dalla sua eventuale presenza in formulazioni di alimenti composti utilizzati tramite l'acqua.
Entrata in vigore e durata dell'autorizzazione
L'atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nell'allegato è indicata la data di fine del periodo di autorizzazione: 7 novembre 2028.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell'additivo
La tintura di cumino (Cuminum cyminum L.), classificata nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti, è autorizzata come additivo per mangimi per tutte le specie animali alle condizioni riportate nell'allegato.
Base giuridica e presupposti dell'autorizzazione
L'autorizzazione è adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama il fatto che le condizioni di autorizzazione dell'articolo 5 di tale regolamento risultano soddisfatte e che l'EFSA ha espresso parere favorevole sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente.
Condizioni d'uso e requisiti tecnici
L'additivo è descritto come forma liquida e deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. L'allegato riporta il metodo di analisi per la quantificazione del marcatore fitochimico 4-iso-propilbenzaldeide (cuminaldeide) mediante gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID).
Etichettatura e tenore massimo raccomandato
Ai fini dei controlli ufficiali, l'etichetta dell'additivo deve indicare il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %, pari a 0,03 ml/kg di mangime.
Misure di sicurezza per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l'impiego deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.
Acqua di abbeveraggio e alimenti composti
Il regolamento precisa che il fatto che l'uso della sostanza non sia autorizzato nell'acqua di abbeveraggio non esclude il suo utilizzo in alimenti composti somministrati nell'acqua.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Periodo di autorizzazione
L'allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 7 novembre 2028.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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