Regolamento (UE) 2019/34
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento detta le regole procedurali di dettaglio per l’attuazione, nel settore vitivinicolo, del sistema UE di protezione di DOP, IGP e menzioni tradizionali. Definisce contenuti minimi delle domande, termini dell’opposizione, modalità di modifica e cancellazione, funzionamento dei registri elettronici, uso dei simboli UE e sistema dei controlli. Mira a semplificare e armonizzare le procedure, assicurando trasparenza, certezza del diritto e uniformità applicativa tra Stati membri e paesi terzi.
Modalità di applicazione delle procedure UE per la protezione, la modifica, la cancellazione, il registro, i simboli e i controlli delle DOP, IGP e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande, opposizioni, modifiche, cancellazioni, iscrizioni nel registro, uso dei simboli, controlli e comunicazioni relativi alle denominazioni di origine protette (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP) e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo. Riguarda Stati membri, paesi terzi, produttori singoli o gruppi di produttori aventi un interesse legittimo, autorità competenti e organismi di controllo/certificazione; disciplina anche i vini di paesi terzi e le domande comuni transfrontaliere. Si applica nell’Unione e, per gli aspetti procedurali, anche alle richieste provenienti da paesi terzi; contiene una deroga transitoria per Cipro, limitata a due anni dall’entrata in vigore, sull’accreditamento ISO/IEC 17065:2012 per gli organismi di certificazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34
Il regolamento stabilisce le modalità applicative del quadro introdotto dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per la tutela delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, coordinandosi con il regolamento (UE) n. 1306/2013 per il sistema dei controlli. La Commissione evidenzia nei considerando l’esigenza di semplificare, chiarire e armonizzare procedure che, nella prassi precedente, risultavano complesse, onerose e non sempre coerenti con gli altri regimi UE di qualità.
Ambito e finalità del sistema
L’atto disciplina l’intero ciclo amministrativo delle DOP/IGP e delle menzioni tradizionali: domanda, opposizione, modifiche del disciplinare, registrazione, cancellazione, uso dei simboli, controlli e comunicazioni. Il regolamento mira a garantire certezza del diritto, trasparenza, uniformità applicativa e tutela efficace della proprietà intellettuale nel settore vitivinicolo.
Domande di protezione delle DOP e IGP
Per le domande provenienti dagli Stati membri, l’articolo 2 richiede l’invio alla Commissione del riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare di produzione e della dichiarazione prevista dal regolamento delegato (UE) 2019/33. Per i paesi terzi, l’articolo 3 prevede che la domanda sia presentata da un singolo produttore o da un gruppo di produttori avente interesse legittimo, direttamente o tramite le autorità del paese terzo, e che soddisfi i requisiti dell’articolo 94, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Le domande comuni che riguardano più di un territorio nazionale sono disciplinate dall’articolo 4: possono essere presentate da uno degli Stati membri interessati oppure da un richiedente di uno dei paesi terzi interessati; in tali casi, uno dei soggetti presentatori diventa destinatario delle comunicazioni e decisioni della Commissione.
Contenuto del documento unico e delimitazione geografica
L’articolo 5 definisce il contenuto minimo del documento unico, che deve contenere, tra l’altro:
- nome da proteggere;
- Stato membro o paese terzo interessato;
- tipo di indicazione geografica;
- descrizione del vino o dei vini;
- categorie dei prodotti vitivinicoli;
- rese massime per ettaro;
- varietà di uve;
- definizione concisa della zona;
- descrizione del legame tra prodotto e territorio;
- eventuali pratiche enologiche specifiche e restrizioni;
- norme di condizionamento, etichettatura e altri requisiti essenziali.
Il legame tra prodotto e territorio deve essere descritto in modo differenziato a seconda che si tratti di DOP o IGP: per la DOP occorre evidenziare il nesso causale tra qualità/caratteristiche e ambiente geografico con fattori naturali e umani; per la IGP il nesso riguarda la qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche attribuibili all’origine geografica. La zona geografica, ai sensi dell’articolo 6, deve essere definita in modo preciso e univoco, preferibilmente attraverso confini fisici o amministrativi.
Esame della domanda e rigetto
L’articolo 7 disciplina la fase di esame. Se la domanda ammissibile non soddisfa i requisiti, la Commissione comunica i motivi del possibile rigetto e assegna un termine per ritirare, modificare o integrare la domanda o presentare osservazioni. Se le carenze non vengono sanate, la Commissione respinge la domanda ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Qualora le modifiche al disciplinare siano sostanziali, esse devono essere pubblicate adeguatamente prima della trasmissione della nuova versione del documento unico, così da consentire l’opposizione da parte dei soggetti legittimati.
Procedura di opposizione per DOP e IGP
L’articolo 8 indica il contenuto della dichiarazione di opposizione motivata, che deve riportare:
- riferimento al nome pubblicato in GUUE;
- dati dell’opponente;
- descrizione dell’interesse legittimo, salvo le autorità nazionali;
- motivi dell’opposizione;
- fatti, prove e osservazioni a sostegno.
Se l’opposizione si fonda su un marchio anteriore, occorrono prova del deposito/registrazione o dell’uso e prova della reputazione/notorietà, con indicazione dettagliata di luogo, durata, portata e natura dell’uso. Il termine di tre mesi per le consultazioni decorre dalla ricezione dell’invito elettronico; l’esito delle consultazioni deve essere notificato alla Commissione entro un mese tramite il modulo dell’allegato III.
Modifiche del disciplinare: Unione, ordinarie e temporanee
Gli articoli 9, 10 e 11 regolano le modifiche del disciplinare. La domanda di modifica dell’Unione deve indicare il nome protetto, il richiedente e il suo interesse legittimo, la voce del disciplinare interessata, la descrizione completa della modifica, il documento unico consolidato e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare modificato. Per i paesi terzi sono previsti moduli specifici e, per le modifiche ordinarie e temporanee, la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo interessato.
La comunicazione della modifica ordinaria deve includere descrizione e motivazioni, decisione di approvazione e, se del caso, documento unico consolidato; quella della modifica temporanea deve indicare inoltre il riferimento alla decisione nazionale e la base giustificativa (calamità naturale, condizioni meteorologiche sfavorevoli o misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie). Le comunicazioni si effettuano secondo i moduli degli allegati IV, V e VI.
Registro elettronico delle DOP/IGP
L’articolo 12 prevede che, al momento dell’entrata in vigore della decisione di protezione, la Commissione iscriva nel registro elettronico i dati essenziali del nome protetto, del fascicolo, del paese d’origine, della data di registrazione e dei riferimenti elettronici all’atto di protezione, al documento unico e, per le zone UE, alla pubblicazione del disciplinare. Le modifiche che incidono sui dati registrati sono aggiornate con effetto dalla data di entrata in vigore della decisione; la cancellazione comporta la soppressione del nome dal registro, con conservazione della traccia della cancellazione. I dati già presenti in E-Bacchus sono trasferiti nel nuovo registro, accessibile al pubblico.
Cancellazione della protezione DOP/IGP
L’articolo 13 stabilisce il contenuto della richiesta di cancellazione: riferimento al nome, dati dell’autore, descrizione dell’interesse legittimo, motivi della cancellazione e supporto probatorio. La richiesta è presentata mediante il modulo dell’allegato VII.
Simbolo dell’Unione
L’articolo 14 rinvia espressamente all’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 per la riproduzione del simbolo UE relativo a DOP e IGP, così da assicurare uniformità visiva e riconoscibilità da parte dei consumatori.
Sistema dei controlli sulle DOP e IGP
Gli articoli 15-20 definiscono il sistema di verifica del rispetto dei disciplinari. Le autorità competenti e gli organismi di controllo devono rispettare il regolamento (CE) n. 882/2004; per i vini di paesi terzi la verifica annuale è effettuata da autorità pubbliche designate o da organismi di certificazione. Gli organismi di controllo e di certificazione devono essere accreditati secondo la norma ISO/IEC 17065:2012; Cipro beneficia di una deroga di due anni dall’entrata in vigore del regolamento.
Gli operatori devono informare l’autorità competente se intendono partecipare alla produzione o, se del caso, al condizionamento di un prodotto DOP/IGP. Gli Stati membri possono imporre una tariffa agli operatori per coprire i costi del sistema di controllo.
L’articolo 16 impone controlli basati su analisi del rischio per prevenire o far cessare l’uso illegale delle denominazioni e l’adozione di tutte le misure necessarie, incluse quelle amministrative e giudiziarie. Gli articoli 17 e 18 disciplinano gli scambi informativi con la Commissione da parte di Stati membri e paesi terzi. L’articolo 19 descrive la verifica annuale, che comprende esami organolettici e analitici per le DOP, esami analitici o anche organolettici per le IGP, oltre alla verifica delle altre condizioni del disciplinare; sono previsti controlli casuali, a campione o sistematici. L’articolo 20 specifica il contenuto dell’esame analitico e organolettico.
Menzioni tradizionali
Il capo III disciplina protezione, opposizione, registrazione, tutela, modifica e cancellazione delle menzioni tradizionali. La domanda di protezione è trasmessa alla Commissione da autorità competenti degli Stati membri o dei paesi terzi, oppure da organizzazioni professionali rappresentative stabilite nei paesi terzi. L’opposizione può essere presentata entro due mesi dalla pubblicazione dell’atto di esecuzione; se manca la documentazione necessaria, la Commissione concede due mesi per sanare le carenze, altrimenti l’opposizione è dichiarata inammissibile.
La Commissione iscrive nel registro delle menzioni tradizionali protette i dati essenziali del nome, del tipo di menzione, della lingua, delle categorie di prodotti interessate, della base normativa nazionale o delle norme applicabili nei paesi terzi, nonché una sintesi della definizione o delle condizioni d’uso. In caso di uso illegale, le autorità nazionali devono adottare le misure necessarie per impedire o far cessare la commercializzazione, comprese le esportazioni.
Le richieste di modifica seguono mutatis mutandis la disciplina dell’opposizione; le richieste di cancellazione richiedono motivazione, interesse legittimo e prove, e la Commissione può sospendere procedure multiple se emerge che la menzione non è più proteggibile. La cancellazione definitiva comporta la soppressione del nome dal registro, con conservazione della traccia della cancellazione.
Comunicazioni, pubblicazione e disposizioni finali
L’articolo 30 distingue i canali di comunicazione: gli Stati membri usano i sistemi informativi della Commissione, mentre paesi terzi, organizzazioni rappresentative e soggetti con interesse legittimo usano la posta elettronica e i moduli allegati. Per alcune comunicazioni specifiche dell’iter di opposizione e cancellazione, anche gli Stati membri devono usare la posta elettronica. L’articolo 31 disciplina la presentazione e il ricevimento delle comunicazioni, la conferma di ricezione, l’assegnazione del numero di fascicolo e la messa a disposizione delle informazioni.
L’articolo 32 prevede la pubblicazione, tramite i sistemi informativi della Commissione, delle informazioni che devono essere rese pubbliche. L’articolo 33 stabilisce che le decisioni di protezione, rigetto, approvazione o rigetto delle modifiche e le decisioni di inammissibilità delle opposizioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L. L’articolo 34 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce le modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1308/2013 per DOP, IGP e menzioni tradizionali del settore vitivinicolo, coprendo domande di protezione, opposizione, modifiche del disciplinare e delle menzioni tradizionali, registro, cancellazione, simboli, controlli e comunicazioni.
Domande di protezione e documento unico
Gli articoli 2-6 disciplinano le domande provenienti da Stati membri, paesi terzi e domande comuni. È richiesto il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare e, per i paesi terzi, specifici moduli e requisiti dell’articolo 94 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il documento unico deve contenere gli elementi essenziali del disciplinare (nome, zona, categoria, descrizione del prodotto, rese, varietà, legame, pratiche enologiche, requisiti di condizionamento ed etichettatura) e la zona geografica deve essere definita in modo preciso e univoco.
Esame delle domande e rigetto
L’articolo 7 prevede che, se la domanda ammissibile non soddisfa i requisiti, la Commissione indichi i motivi del rigetto e assegni un termine per ritirare, modificare o integrare la domanda. Le modifiche sostanziali del disciplinare devono essere pubblicate in modo adeguato per consentire eventuali opposizioni; in mancanza di rimedio, la Commissione respinge la domanda con decisione motivata.
Opposizione alle DOP/IGP
L’articolo 8 disciplina la dichiarazione di opposizione motivata: contenuto obbligatorio, prova dell’interesse legittimo, documentazione a sostegno e, se l’opposizione si fonda su un marchio anteriore, prova del deposito/registrazione o dell’uso e della reputazione/notorietà. Il termine di tre mesi per le consultazioni decorre dalla ricezione dell’invito elettronico; gli esiti delle consultazioni vanno notificati alla Commissione entro un mese.
Modifiche del disciplinare
Gli articoli 9-11 distinguono tra modifiche dell’Unione, modifiche ordinarie e modifiche temporanee. Sono fissati contenuti minimi delle domande/comunicazioni, moduli da usare, obblighi di dichiarazione dello Stato membro e, per i paesi terzi, prova dell’applicabilità della modifica nel paese terzo interessato.
Registro elettronico delle DOP/IGP
L’articolo 12 disciplina l’iscrizione nel registro elettronico istituito dall’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013, con dati su nome protetto, numero di fascicolo, tipologia, paese d’origine, data di registrazione, riferimento all’atto di protezione, documento unico e, per le zone UE, riferimento alla pubblicazione del disciplinare. I dati di E-Bacchus sono trasferiti nel nuovo registro, che è pubblico.
Cancellazione della protezione DOP/IGP
L’articolo 13 definisce il contenuto della richiesta di cancellazione, compresi motivi, interesse legittimo e elementi probatori, usando il modulo dell’allegato VII.
Simbolo dell’Unione
L’articolo 14 rinvia all’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 per la riproduzione del simbolo UE relativo a DOP e IGP.
Sistema dei controlli
Gli articoli 15-20 stabiliscono requisiti per autorità competenti e organismi di controllo, verifiche annuali, controlli sui vini di paesi terzi, accreditamento ISO/IEC 17065:2012, possibilità di tariffe agli operatori, controlli contro l’uso illegale e cooperazione tra Stati membri. È prevista per Cipro una deroga di due anni dall’entrata in vigore rispetto all’obbligo ISO/IEC 17065:2012.
Menzioni tradizionali
Gli articoli 21-29 regolano le domande di protezione, opposizione, registrazione, tutela, modifica e cancellazione delle menzioni tradizionali, con termini di due mesi per opposizione e per osservazioni, registri elettronici pubblici e misure contro l’uso illegale, incluse quelle per impedire la commercializzazione ed esportazione dei prodotti non conformi.
Comunicazioni, pubblicazione ed entrata in vigore
Gli articoli 30-34 disciplinano canali di comunicazione (sistemi informativi per gli Stati membri, posta elettronica per paesi terzi e determinate procedure), data di ricezione e conferma dei fascicoli, pubblicazione delle decisioni nella GUUE serie L, accesso pubblico alle informazioni e l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
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